Art. 113 
 
Rinegoziazione  mutui  enti  locali.  Semplificazione  procedure   di
                              adesione 
 
  1. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, mediante deliberazione  dell'organo  esecutivo,  fermo  restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione. 
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso  di  adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono  la  sospensione  della
quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno  2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente  modifica  del  relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 
  2-bis. Al fine di attuare interventi e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema economico, produttivo e sociale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  all'articolo  19,  terzo
comma, della legge 30  marzo  1981,  n.  119,  il  terzo  periodo  e'
sostituito  dal   seguente:   «L'immobile   puo'   essere   destinato
all'amministrazione interessata per finalita'  diverse  dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso  in  cui  i
mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli  obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi  siano  in  ammortamento  e  sia  cessata  la   destinazione
dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».