Art. 114 
 
Differimento dei termini per  la  stabilizzazione  dei  contributi  a
  favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza  di  scuole,
  strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
  delle barriere architettoniche. 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti  i  termini  di
seguito indicati: 
    a) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
settembre; 
    b) il termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
ottobre; 
    c) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
dicembre.