Art. 114 bis 
 
            Enti in riequilibrio. Sospensione di termini 
 
  1. Il termine di impugnazione previsto dal  comma  5  dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021. 
  2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario pluriennale relativa al primo  semestre  dell'anno  2020,
prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata  nell'ambito  della
verifica relativa al secondo semestre del  medesimo  anno,  la  quale
riguarda l'intero anno e tiene  conto  degli  effetti  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.