Art. 114 ter 
 
Misure urgenti per la  distribuzione  del  gas  naturale  nei  comuni
                               montani 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti  di  reti  e  di  impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di  reti
e di  impianti  in  comuni  da  metanizzare  appartenenti  alla  zona
climatica F prevista  dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
classificati come territori montani ai sensi della legge  3  dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno  presentato  nei  termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento  del
programma  di  metanizzazione  del   Mezzogiorno   ai   sensi   della
deliberazione del Comi-tato interministeriale per  la  programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015,  nei  limiti  delle  risorse
gia'  assegnate,  si   considerano   efficienti   e   gia'   valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e  dei  benefici  per  i
consumatori. Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  aggiorna  conseguentemente  i  tempi  per   le   attivita'
istruttorie sulle domande  di  cui  alle  deliberazioni  adottate  in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
ambiente ammette a integrale  riconoscimento  tariffario  i  relativi
investimenti ».