Art. 118 
 
        Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato 
 
  1. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 116 e 117, sono annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato.  Sono  ugualmente  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  e  riassegnate  al  fondo  per
l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  le  eventuali  somme,  di  cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.