Art. 118 quinquies 
 
Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
                               n. 145 
 
  1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine  di  fornire
supporto  tecnico  agli  enti   locali   nell'individuazione,   nella
regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa  a  norma  delle
strutture  di  proprieta'  dei  medesimi  enti  da   utilizzare   per
l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le  regioni  possono
avvalersi della  Fondazione  di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
finalita' sono stanziati a favore della medesima  Fondazione  300.000
euro per l'anno 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,  del  presente
decreto.