Art. 106 
 
 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 
 
  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle  province  e
alle citta' metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di  entrate  connessa  all'emergenza  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui  3  miliardi  di
euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
province  e  citta'  metropolitane.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  10  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo  di
cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle  minori  entrate,  al  netto
delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate  a  vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate  e  delle  maggiori
spese,  valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma   2.   Nelle   more
dell'adozione del decreto di cui  al  periodo  precedente,  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto-  legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel
medesimo comparto, a titolo di  acconto  sulle  somme  spettanti,  in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui  al  titolo  I  e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come  risultanti  dal  SIOPE.  A
seguito della verifica  a  consuntivo  della  perdita  di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si
provvede   all'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'  metropolitane,  ovvero
tra  i  due  predetti  comparti   mediante   apposita   rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  COVID-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni,  delle  province  e
delle citta'  metropolitane,  ivi  incluse  le  entrate  dei  servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di  spesa,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo  delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da due rappresentanti del  Ministero  dell'interno,  da  due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane,  da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze  connesse
all'emergenza   Covid-19   per    l'espletamento    delle    funzioni
fondamentali, con  riferimento  alla  possibile  perdita  di  gettito
relativa alle entrate locali rispetto  ai  fabbisogni  di  spesa.  Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto  tecnico
della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso  Comuni,  Province  e  Citta'
metropolitane, da individuarsi anche  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico,  per  verificare  il  concreto  andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della  quantificazione  della  perdita  di  gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale  conseguente  regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
  3-bis. In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla
quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le  parole:  «31
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30  settembre»,  la  parola:
«contestuale» e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del  2000  e'  differito  al  30  settembre  2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e  al  16  novembre.  Per  l'esercizio  2021  il   termine   per   la
deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito
al 31 gennaio 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18   convertito   con
          modificazioni dalla legge  29  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dagli articoli 110 e 138 della presente legge: 
              «Art.      107      Differimento       di       termini
          amministrativo-contabili 
              1. In considerazione della situazione straordinaria  di
          emergenza    sanitaria    derivante    dalla     diffusione
          dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva  necessita'  di
          alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi
          pubblici anche mediante la dilazione  degli  adempimenti  e
          delle scadenze, e' differito il  termine  di  adozione  dei
          rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio
          2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: 
              a) al 30 giugno 2020  per  gli  enti  e  gli  organismi
          pubblici   diversi   dalle   societa'   destinatari   delle
          disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
          Conseguentemente,  per  gli  enti  o   organismi   pubblici
          vigilati, i cui rendiconti  o  bilanci  di  esercizio  sono
          sottoposti ad approvazione  da  parte  dell'amministrazione
          vigilante  competente,  il  termine  di  approvazione   dei
          rendiconti   o   dei   bilanci   di   esercizio    relativi
          all'esercizio 2019, ordinariamente  fissato  al  30  giugno
          2020, e' differito al 30 settembre 2020; 
              b) al 30 giugno 2020 per gli enti e  i  loro  organismi
          strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le  regioni
          e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati
          al 30 giugno 2020 e al 30  settembre  2020  i  termini  per
          l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte
          della Giunta e del Consiglio. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, per  l'esercizio
          2020 il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
          previsione di cui all'articolo 151, comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e'  differito  al  30
          settembre  2020  anche  ai  fini  della  deliberazione   di
          controllo a salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  a
          tutti gli effetti di legge e il termine di cui al  comma  2
          dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267  del  2000
          e' differito al 30 settembre 2020.  Limitatamente  all'anno
          2020, le date del 14  ottobre  e  del  28  ottobre  di  cui
          all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,
          della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
          rispettivamente, al  31  ottobre  e  al  16  novembre.  Per
          l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021. 
              3. Per l'anno 2020, il termine di cui  all'articolo  31
          del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  per
          l'adozione dei bilanci di esercizio  dell'anno  2019  degli
          enti di cui alle lettere b), punto i), e  c)  del  comma  2
          dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118  del
          2011 e' differito al  30  giugno  2020.  Di  conseguenza  i
          termini di cui al comma 7  dell'articolo  32  del  medesimo
          decreto legislativo n. 118 del 2011 sono  cosi'  modificati
          per l'anno 2020: 
              a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti  di
          cui  alle  lettere  b),  punto  i),  e  c)  del   comma   2
          dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118  del
          2011 sono approvati dalla  giunta  regionale  entro  il  31
          luglio 2020; 
              b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del  Servizio
          sanitario regionale e'  approvato  dalla  giunta  regionale
          entro il 30 novembre 2020. 
              4. (abrogato) 
              5. I comuni possono, in deroga  all'articolo  1,  commi
          654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  approvare
          le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa   corrispettiva
          adottate  per  l'anno  2019,   anche   per   l'anno   2020,
          provvedendo entro il 31 dicembre 2020  alla  determinazione
          ed  approvazione  del  piano  economico   finanziario   del
          servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale  conguaglio
          tra i costi risultanti dal PEF  per  il  2020  ed  i  costi
          determinati per l'anno 2019 puo' essere  ripartito  in  tre
          anni, a decorrere dal 2021. 
              6. Il termine per la deliberazione del Documento  unico
          di programmazione, di cui all'articolo 170,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito  al
          30 settembre 2020. 
              7. I termini di cui agli  articoli  246  comma  2,  251
          comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4,  264  comma  1,  243-bis
          comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
          comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
          rinviati al 30 giugno 2020. 
              8. Il termine di  cui  all'articolo  264  comma  2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30
          settembre 2020. 
              9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e'  fissato
          al 31 dicembre 2020. 
              10.  In  considerazione  dello   stato   di   emergenza
          nazionale connessa  alla  diffusione  del  virus  COVID-19,
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 agosto 2020, sono  sospesi  i  termini  di  cui  agli
          articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e  12,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          Per il periodo dal 1° settembre  al  31  dicembre  2020,  i
          suddetti termini sono fissati come segue: 
              a) il termine di cui  all'articolo  141,  comma  7,  e'
          fissato in centoventi giorni; 
              b) il termine di cui  all'articolo  143,  comma  3,  e'
          fissato in novanta giorni; 
              c) il termine di cui  all'articolo  143,  comma  4,  e'
          fissato in centoventi giorni; 
              d) il termine di cui all'articolo  143,  comma  12,  e'
          fissato in novanta giorni.»