Art. 106
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di
euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto
delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel
medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A
seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si
provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' metropolitane, ovvero
tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e
delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito
relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico
della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta'
metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla
quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola:
«contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, come
modificato dagli articoli 110 e 138 della presente legge:
«Art. 107 Differimento di termini
amministrativo-contabili
1. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessita' di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio
2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi
pubblici diversi dalle societa' destinatari delle
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici
vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono
sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi
all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno
2020, e' differito al 30 settembre 2020;
b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi
strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati
al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per
l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte
della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30
settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a
tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021.
3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli
enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i
termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati
per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di
cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31
luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio
sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale
entro il 30 novembre 2020.
4. (abrogato)
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione
ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico
di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al
30 settembre 2020.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251
comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis
comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30
settembre 2020.
9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato
al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza
nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli
articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i
suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e'
fissato in centoventi giorni;
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e'
fissato in novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e'
fissato in centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e'
fissato in novanta giorni.»