Art. 106 bis 
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla  data
del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50  per  cento,  alla  realizzazione  di
interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  beni   immobili   di
proprieta' degli stessi comuni in stato di  dissesto  finanziario  da
assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per  la
restante quota del 50 per cento,  ai  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario i cui organi sono stati sciolti  ai  sensi  dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Il  fondo  e'
ripartito, sulla base della  popolazione  residente  al  31  dicembre
2018, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 143 
              Scioglimento  dei  consigli  comunali   e   provinciali
          conseguente   a   fenomeni   di    infiltrazione    e    di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti 
              1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141,   i
          consigli comunali e provinciali sono sciolti quando,  anche
          a seguito di accertamenti effettuati a norma  dell'articolo
          59,  comma  7,  emergono  concreti,  univoci  e   rilevanti
          elementi  su  collegamenti  diretti  o  indiretti  con   la
          criminalita' organizzata di tipo mafioso o  similare  degli
          amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,  ovvero  su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'articolo2, comma  2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 30 dicembre 1991, n.  410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga  all'articolo329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
          entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma  7,  qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
          per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
          mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
          inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
          propri bilanci. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
          all'articolo1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,   e
          successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
          durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
          dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
          straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
          ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
          ai sensi dell'articolo3 della citata legge n. 182 del 1991,
          e successive modificazioni.  L'eventuale  provvedimento  di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11.Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva   ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo.Ai fini della  dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'articolo 141.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.