Art. 107 
 
Reintegro Fondo di Solidarieta'  Comunale  a  seguito  dell'emergenza
                             alimentare 
 
  1. Tenuto conto di quanto  previsto  dall'Ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del  29  marzo  2020,  al
fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012,  n.  228,  la  stessa  e'  incrementata,   per   l'anno   2020,
dell'importo  di  euro  400.000.000,  da  destinare  alle   finalita'
originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
          civile  n.  658  del  29  marzo  2020  recante   «Ulteriori
          interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   relazione
          all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario   connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85
          del 30 marzo 2020. 
              - Si riporta il testo del  comma  380  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013  [ed  entro  il  31
          dicembre 2013 per l'anno 2014]. In caso di mancato accordo,
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'
          comunque emanato entro i 15 giorni successivi.  L'ammontare
          iniziale del predetto Fondo e' pari,  per  l'anno  2013,  a
          4.717,9 milioni di euro [e,  per  l'anno  2014,  a  4.145,9
          milioni  di  euro].   Corrispondentemente,   nei   predetti
          esercizi e' versata all'entrata del  bilancio  statale  una
          quota di pari importo dell'imposta municipale  propria,  di
          spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto
          di cui al primo  periodo,  e'  rideterminato  l'importo  da
          versare all'entrata del bilancio dello Stato. La  eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo DPCM; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni di euro per l'anno 2013 [e di 318,5 milioni di euro
          per l'anno 2014]; i  predetti  importi  considerano  quanto
          previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo DPCM di cui  alla  lettera  b)  sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 26 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni;  tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni. 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio.»