Art. 108
Anticipazione delle risorse in favore di province e citta'
metropolitane
1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel
2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.»