Art. 109
Servizi delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la
sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive
modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6,
e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con
disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,
dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di
specifici progetti per il fine di cui al presente articolo,
avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali
servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti
secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali
clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla
base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra
forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo
accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del
presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte
dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le
modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture
attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di
tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando
che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19,
all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a
copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e'
fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in
relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di
integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in
convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di
trasporto scolastico» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4-bis dell'articolo
92 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli)
1. Omissis
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
relativi al periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna
Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' ai concessionari
demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da
Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali
provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30
settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. - 4. Omissis
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga
percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali
indivisi.
Omissis.»