Art. 109 
 
               Servizi delle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la
sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui  all'articolo
2 del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  e  successive
modificazioni,  disposta  con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n.  6,
e  durante  la   sospensione   delle   attivita'   sociosanitarie   e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e  per  persone  con
disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora,
dei servizi sanitari  differibili,  laddove  disposta  con  ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le  pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti  gestori  di
specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo,
avvalendosi  del  personale  disponibile,  gia'  impiegato  in   tali
servizi,  anche  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano   in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali
domiciliari  o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle  direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi
senza ricreare  aggregazione.  Tali  servizi  possono  essere  svolti
secondo  priorita'   individuate   dall'amministrazione   competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute  di  operatori  ed  utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1,  le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento  dei  gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione,  sulla
base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra
forma. Le prestazioni convertite  in  altra  forma,  in  deroga  alle
previsioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  previo
accordo tra le parti secondo le modalita' indicate  al  comma  1  del
presente  articolo,  sono  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte
dell'importo  dovuto  per  l'erogazione  del  servizio   secondo   le
modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo  svolgimento  dei  servizi.  E'  inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il  mantenimento  delle  strutture
attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli  affidatari  di
tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo  restando
che le stesse dovranno  risultare  immediatamente  disponibili  e  in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio  da  COVID-19,
all'atto  della  ripresa  della  normale  attivita'.   Le   pubbliche
amministrazioni possono riconoscere,  ai  gestori,  un  contributo  a
copertura  delle  spese  residue  incomprimibili,  tenendo  anche  in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,  a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di  cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. 
  3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui  al  comma  2,  e'
fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di  usufruire,  in
relazione alle  ore  non  lavorate,  dei  trattamenti  del  fondo  di
integrazione salariale e di  cassa  integrazione  in  deroga  laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi  degli  educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o  di  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  resi  in
convenzione, appalto  o  concessione  nell'ambito  dei  provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con
ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.» 
    b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e  di
trasporto scolastico» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 4-bis dell'articolo
          92  del  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  92  (Disposizioni  in   materia   di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli) 
              1. Omissis 
              2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa  riduzione  dei
          traffici marittimi afferenti al trasporto  di  merci  e  di
          persone e' sospeso il pagamento  dei  canoni  di  cui  agli
          articoli 16, 17 e 18 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84
          relativi al periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
          pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
          effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche
          mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si
          provvede  secondo  le  modalita'  stabilite   da   ciascuna
          Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  concessionari
          demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata  da
          Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
          dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  i  quali
          provvedono al pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30
          settembre 2020 senza applicazione di interesse. 
              3. - 4. Omissis 
              4-bis.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
          contrasto alla diffusione del virus sui gestori di  servizi
          di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  non  possono
          essere applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,
          anche  laddove  negozialmente  previste,  decurtazioni   di
          corrispettivo, ne'  sanzioni  o  penali  in  ragione  delle
          minori  corse  effettuate  o   delle   minori   percorrenze
          realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e  fino  al  31
          dicembre 2020. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano al  trasporto  ferroviario  passeggeri  di  lunga
          percorrenza  e   ai   servizi   ferroviari   interregionali
          indivisi. 
              Omissis.»