Art. 110 
 
                 Rinvio termini bilancio consolidato 
 
  1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato  2019  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020. 
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo  107  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),
e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini
di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo  decreto  legislativo
n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020: 
  a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli  enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro il 31 luglio 2020; 
  b) il bilancio consolidato dell'anno 2019  del  Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro  il  30  novembre
2020 ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18  del
          citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
              «Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci) 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 1, approvano: 
              a) il bilancio di  previsione  o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
          aprile  dell'anno  successivo.  Le  regioni  approvano   il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti; 
              c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 3  dell'articolo  107  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato  dal  presente   articolo   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 106.