Art. 110
Rinvio termini bilancio consolidato
1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di
esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),
e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini
di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo
n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta
regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre
2020 ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
Omissis.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 107 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 106.