Art. 111
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in
materia di sanita', assistenza e istruzione per l'anno 2020, in
conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza
COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il
medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e
modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo
esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate
regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di
sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE-Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle
spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.