Art. 111 
 
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e  delle  Province
                              autonome 
 
  1. Al fine di concorrere ad  assicurare  alle  Regioni  e  Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle  funzioni  in
materia di sanita', assistenza  e  istruzione  per  l'anno  2020,  in
conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza
COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi  di  euro  per  il
medesimo anno.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  31  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri  e
modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle  minori  spese  valutata  dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza  e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo  dallo  Stato  a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito  della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese,  da  effettuare  entro  il  30  giugno   2021,   si   provvede
all'eventuale conseguente regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra
Regioni e Province autonome. 
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  Covid-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle  Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un  tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante  del  Ministro  degli  affari  regionali,  da  quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e  dal  Presidente
della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard.  Il  tavolo
esamina  le  conseguenze   connesse   all'emergenza   COVID-19,   con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa  alle  entrate
regionali, non  compensata  da  meccanismi  automatici,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi  o
maggiori oneri, del supporto  tecnico  della  SOSE-Soluzioni  per  il
Sistema Economico  S.p.A.  Ai  componenti  del  tavolo  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province  autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il  concreto  andamento  degli  equilibri  di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma  1  e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento  delle
spese  e  dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.