Art. 112 
 
Fondo comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,
  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
 
  1. In  considerazione  della  particolare  gravita'  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle  province  di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile  2020,  n.
23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un  fondo  con  una
dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in  favore  dei
predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' disposto il riparto del contributo di cui al primo  periodo  sulla
base  della  popolazione  residente.  I  comuni  beneficiari   devono
destinare le risorse di cui al periodo precedente  ad  interventi  di
sostegno di carattere economico e sociale  connessi  con  l'emergenza
sanitaria da COVID-19. All'onere  derivante  dal  presente  articolo,
pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
  1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente
compreso  nel  territorio  dell'azienda   socio-sanitaria   di   Lodi
ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e'  riconosciuto  un
contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad  integrazione  di
quanto determinato con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero  dell'interno  27  maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art.  18  -  Sospensione  di  versamenti  tributari  e
          contributivi 
              1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
          professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
          o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
          compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo  di
          imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  che  hanno  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno  il
          33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
          mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di  aprile
          2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
          d'imposta, sono sospesi, rispettivamente,  per  i  mesi  di
          aprile e di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  in
          autoliquidazione relativi: 
              a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli  23  e
          24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
          regionale e comunale, che i predetti  soggetti  operano  in
          qualita' di sostituti d'imposta; 
              b) all'imposta sul valore aggiunto. 
              2. Per i soggetti di  cui  al  comma  1  sono  sospesi,
          altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i  termini
          dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 
              3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
          professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
          o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
          compensi superiori a 50 milioni  di  euro  nel  periodo  di
          imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  che  hanno  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno  il
          50 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
          mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di  aprile
          2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
          d'imposta, sono sospesi, rispettivamente,  per  i  mesi  di
          aprile e di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  in
          autoliquidazione relativi: 
              a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli  23  e
          24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
          regionale e comunale, che i predetti  soggetti  operano  in
          qualita' di sostituti d'imposta; 
              b) all'imposta sul valore aggiunto. 
              4. Per i soggetti di  cui  al  comma  3  sono  sospesi,
          altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i  termini
          dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 
              5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4  sono  sospesi
          anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte  o
          professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
          o la sede operativa nel territorio dello Stato e che  hanno
          intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o  professione,
          in data successiva al 31 marzo 2019. I  versamenti  di  cui
          alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli  di
          cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli  enti  non
          commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
          religiosi civilmente riconosciuti, che  svolgono  attivita'
          istituzionale  di  interesse   generale   non   in   regime
          d'impresa. 
              6.  La  sospensione  dei  versamenti  dell'imposta  sul
          valore aggiunto si applica per i mesi di  aprile  e  maggio
          2020, a prescindere dal volume dei ricavi  e  dei  compensi
          del periodo d'imposta  precedente,  ai  soggetti  esercenti
          attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il
          domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
          province di  Bergamo,  Brescia,  Cremona,  Lodi,  Piacenza,
          Alessandria e Asti, che hanno  subito  rispettivamente  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno  il
          33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
          mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di  aprile
          2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
          d'imposta. 
              7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3,  4,
          5 e 6 sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed
          interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020  o
          mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal  medesimo  mese  di  giugno
          2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per  il
          mese di aprile  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  61,
          commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per
          i mesi di  aprile  2020  e  maggio  2020,  le  disposizioni
          dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti  sospesi
          resta disciplinata dall'articolo  61,  commi  4  e  5,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
              8-bis.  I  termini  per  il  versamento  del   prelievo
          erariale unico sugli apparecchi di  cui  all'articolo  110,
          comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro
          il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre  2020.  Le
          somme dovute possono essere versate  con  rate  mensili  di
          pari  importo,  con  applicazione  degli  interessi  legali
          calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro
          il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo  giorno
          del mese; l'ultima rata e' versata  entro  il  18  dicembre
          2020. 
              9.  L'INPS,  l'INAIL  e  gli  enti  gestori  di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza di cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   i   dati
          identificativi  dei  soggetti  che  hanno   effettuato   la
          sospensione del versamento dei contributi  previdenziali  e
          assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria  di
          cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi
          consentiti dagli adempimenti informativi  fiscali  previsti
          dalla  normativa  vigente,  comunica   ai   predetti   enti
          previdenziali  l'esito  dei  riscontri   effettuati   sulla
          verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di
          cui ai commi 1, 2,  3,  4  e  6  con  modalita'  e  termini
          definiti con accordi di cooperazione tra le parti.  Analoga
          procedura si applica con riferimento  ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 62, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18.»