Art. 112
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n.
23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei
predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla
base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono
destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza
sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo,
pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente
compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi
ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un
contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di
quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e
contributivi
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi,
altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o
compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi,
altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi
anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno
intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione,
in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui
alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche' quelli di
cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita'
istituzionale di interesse generale non in regime
d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio
2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi
del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza,
Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile
2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il
mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61,
commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per
i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni
dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
8-bis. I termini per il versamento del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro
il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le
somme dovute possono essere versate con rate mensili di
pari importo, con applicazione degli interessi legali
calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro
il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno
del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre
2020.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno effettuato la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di
cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi
consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti
dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti
previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla
verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga
procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui
all'articolo 62, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18.»