Art. 112 bis
Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza
sanitaria da COVID-19
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha
interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo
112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di
carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente
colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i
comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene
conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le
variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti
locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi
enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse
trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 158 Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la
presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante
entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio
finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile
della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di
efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del
contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento
realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e'
tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.