Art. 112 bis 
 
Fondo  per  i  comuni  particolarmente   danneggiati   dall'emergenza
                        sanitaria da COVID-19 
 
  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da  COVID-19  che  ha
interessato comuni non compresi  tra  quelli  previsti  dall'articolo
112,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato al  finanziamento  di  interventi  di  sostegno  di
carattere economico e sociale in favore  dei  comuni  particolarmente
colpiti dall'emergenza sanitaria. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al  comma  1  tra  i
comuni beneficiari, si tiene  conto,  sulla  base  della  popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi  in  una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni  statali  o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di  allontanamento  a  tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si  tiene
conto dell'incidenza, in rapporto  alla  popolazione  residente,  del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati  dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. 
  4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in caso di esercizio  provvisorio  sono  autorizzate  le
variazioni al bilancio adottate dagli  organi  esecutivi  degli  enti
locali riguardanti l'utilizzo delle risorse  trasferite  agli  stessi
enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare  l'emergenza.
Per il medesimo anno, l'articolo 158  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare l'emergenza. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  158  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 158 Rendiconto dei contributi straordinari 
              1. Per tutti i  contributi  straordinari  assegnati  da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
              2. Il rendiconto, oltre  alla  dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
              3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio.  La  sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
              4.  Ove  il  contributo  attenga   ad   un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 2.