Art. 113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione 1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 163 e 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) 1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.» «Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) 1. Omissis 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica] e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Omissis.» - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 41 (Finanza degli enti territoriali) 1. Omissis. 2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. Omissis.» - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge: «I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati, nel caso in cui il finanziamento e' stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalita' anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, e' funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali e' stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. L'immobile puo' essere destinato all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria. Omissis.»