Art. 113 
 
Rinegoziazione  mutui  enti  locali.  Semplificazione  procedure   di
                              adesione 
 
  1. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, mediante deliberazione  dell'organo  esecutivo,  fermo  restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione. 
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso  di  adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono  la  sospensione  della
quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno  2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente  modifica  del  relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 
  2-bis. Al fine di attuare interventi e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema economico, produttivo e sociale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  all'articolo  19,  terzo
comma, della legge 30  marzo  1981,  n.  119,  il  terzo  periodo  e'
sostituito  dal   seguente:   «L'immobile   puo'   essere   destinato
all'amministrazione interessata per finalita'  diverse  dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso  in  cui  i
mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli  obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi  siano  in  ammortamento  e  sia  cessata  la   destinazione
dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 163 e  204,  comma
          2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art.   163   (Esercizio   provvisorio    e    gestione
          provvisoria) 
              1. Se il bilancio di previsione non  e'  approvato  dal
          Consiglio entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente,  la
          gestione finanziaria dell'ente si svolge nel  rispetto  dei
          principi   applicati   della    contabilita'    finanziaria
          riguardanti   l'esercizio   provvisorio   o   la   gestione
          provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio  o  della
          gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli  stanziamenti
          di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per
          l'esercizio cui si  riferisce  la  gestione  o  l'esercizio
          provvisorio, ed  effettuano  i  pagamenti  entro  i  limiti
          determinati  dalla  somma  dei  residui  al   31   dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              4.  All'avvio  dell'esercizio   provvisorio   o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui  presunti  alla  data  del  1°  gennaio  e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
              a) tassativamente regolate dalla legge; 
              b)  non  suscettibili  di   pagamento   frazionato   in
          dodicesimi; 
              c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
          mantenimento del livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
          dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati  nel  mandato
          attraverso l'indicatore  di  cui  all'art.  185,  comma  2,
          lettera i-bis). 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.» 
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui) 
              1. Omissis 
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
          per   i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica]   e
          dall'Istituto per il credito sportivo, devono,  a  pena  di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni: 
              a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1°  luglio
          seguente o al 1° gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; 
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          con proprio decreto. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
          41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2002): 
              «Art. 41 (Finanza degli enti territoriali) 
              1. Omissis. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  nelle   relative
          pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere  alla
          conversione  dei  mutui  contratti  successivamente  al  31
          dicembre 1996, anche mediante  il  collocamento  di  titoli
          obbligazionari di nuova emissione o  rinegoziazioni,  anche
          con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
          rifinanziamento che consentano  una  riduzione  del  valore
          finanziario delle passivita' totali  a  carico  degli  enti
          stessi,  al  netto  delle  commissioni   e   dell'eventuale
          retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239, e successive modificazioni. 
              2-bis. A partire dal 1° gennaio  2007,  nel  quadro  di
          coordinamento della finanza pubblica  di  cui  all'articolo
          119 della Costituzione, i contratti con cui  le  regioni  e
          gli  enti  di  cui  al  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267  pongono  in  essere  le
          operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico  a
          scadenza e  le  operazioni  in  strumenti  derivati  devono
          essere  trasmessi,  a  cura  degli  enti   contraenti,   al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro. Tale trasmissione, che deve  avvenire  prima  della
          sottoscrizione  dei   contratti   medesimi,   e'   elemento
          costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide  le
          disposizioni del decreto di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, in materia di monitoraggio. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo  19
          della legge 30 marzo 1981,  n.  119  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  stato
          (legge finanziaria 1981), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «I mutui suddetti possono  essere  altresi'  impiegati,
          nel caso in cui il finanziamento e' stato concesso  ma  non
          ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di  opere
          di   ricostruzione,   ristrutturazione,    sopraelevazione,
          ampliamento, restauro  o  rifunzionalizzazione  di  edifici
          pubblici  da  destinare  a   finalita'   anche   differente
          dall'edilizia giudiziaria e il  cui  riuso,  a  seguito  di
          intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero
          della  giustizia,  e'  funzionale  alla  realizzazione   di
          progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli  enti
          locali ai quali e' stato concesso il  finanziamento  devono
          presentare alla Cassa depositi e  prestiti,  previo  parere
          favorevole  del  Ministero  della  giustizia,  istanza   di
          autorizzazione  all'impiego  degli  importi  anche  per  le
          destinazioni diverse da  quelle  per  le  quali  era  stato
          concesso il finanziamento. L'immobile puo' essere destinato
          all'amministrazione  interessata  per   finalita'   diverse
          dall'edilizia  giudiziaria,  anche  in  considerazione   di
          particolari   condizioni,    quali    quelle    determinate
          dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  previo  parere
          favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
          mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli
          obblighi derivanti dal  finanziamento  interamente  assolti
          nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti  Spa
          ovvero  nel  caso  in  cui  i  mutui  concessi   siano   in
          ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile  a
          finalita' di edilizia giudiziaria. 
              Omissis.»