Art. 113
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di
adesione
1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di
prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la
Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della
quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e
2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il
pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo
comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «L'immobile puo' essere destinato
all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione
dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 163 e 204, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria)
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui)
1. Omissis
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica] e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)
1. Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto nelle relative
pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla
conversione dei mutui contratti successivamente al 31
dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli
obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche
con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali a carico degli enti
stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo
119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e
gli enti di cui al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a
scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono
essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della
sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento
costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, in materia di monitoraggio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 19
della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente
legge:
«I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati,
nel caso in cui il finanziamento e' stato concesso ma non
ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere
di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione,
ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici
pubblici da destinare a finalita' anche differente
dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di
intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero
della giustizia, e' funzionale alla realizzazione di
progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti
locali ai quali e' stato concesso il finanziamento devono
presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia, istanza di
autorizzazione all'impiego degli importi anche per le
destinazioni diverse da quelle per le quali era stato
concesso il finanziamento. L'immobile puo' essere destinato
all'amministrazione interessata per finalita' diverse
dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di
particolari condizioni, quali quelle determinate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli
obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti
nei confronti della societa' Cassa depositi e prestiti Spa
ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in
ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a
finalita' di edilizia giudiziaria.
Omissis.»