Art. 114 
 
Differimento dei termini per  la  stabilizzazione  dei  contributi  a
  favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza  di  scuole,
  strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
  delle barriere architettoniche. 
 
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti  i  termini  di
seguito indicati: 
    a) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
settembre; 
    b) il termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
ottobre; 
    c) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
dicembre. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 14-ter dell'articolo 30
          del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  30  (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile) 
              1. - 14-bis. Omissis 
              14-ter. Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche  a   beneficio   della   collettivita',   a
          decorrere dall'anno  2020  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. A tale fine, a  partire  dall'anno  2020,  le
          effettive disponibilita' finanziarie  sono  ripartite,  con
          decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15
          gennaio di ciascun  anno,  tra  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un
          contributo di pari  importo.  Il  comune  beneficiario  del
          contributo di cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
          Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di   inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al presente  comma  o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o  in  parte,  entro  il  15  giugno  di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
          somme derivanti dalla  revoca  dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono assegnate, con il medesimo  decreto
          ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
          lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
          comma,  dando  priorita'  ai  comuni  con  data  di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
          recupero. I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione  dei
          lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano  i
          commi 110, 112, 113 e  114  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite  ai  sensi  del
          comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60  per  cento,
          sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle  finalita'
          di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento  sono
          destinate, a decorrere dall'anno 2020,  alle  finalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008.   Al   fine   di
          fronteggiare le criticita' dei collegamenti  viari  tra  la
          Valtellina  e  il  capoluogo  regionale  e  allo  scopo  di
          programmare  immediati  interventi   di   riqualificazione,
          miglioramento e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria,
          diretti a conseguire idonei standard di sicurezza  stradale
          e adeguata  mobilita',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il presidente della giunta  regionale
          della Lombardia e con  il  presidente  della  provincia  di
          Lecco, nomina,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,   un   Commissario
          straordinario    incaricato    di    sovraintendere    alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione  degli  interventi  sulla  rete  viaria,  in
          particolare nella tratta Lecco - Sondrio  lungo  la  strada
          statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche'  la
          ex strada statale  639  e  la  strada  provinciale  72,  in
          gestione alla provincia di Lecco. Con il  medesimo  decreto
          sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',  i  tempi,
          l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse  alla
          realizzazione  delle  opere  e  l'eventuale  compenso   del
          Commissario straordinario con oneri  a  carico  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare o  da  completare,
          nei limiti di quanto indicato dall'articolo  15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, di  strutture  delle  amministrazioni
          interessate nonche' di societa' controllate dalle  medesime
          amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  All'articolo   61   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Per  la  realizzazione  di  tali  interventi  si
          applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357"; 
              b) al comma 21, le  parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021". 
              Omissis.»