Art. 114 bis
Enti in riequilibrio. Sospensione di termini
1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020,
prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della
verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale
riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
«Art. 243 quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
1. - 4. Omissis
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza
del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno[, al Ministero dell'economia e delle
finanze] e alla competente Sezione regionale della Corte
dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza
di ciascun semestre, una relazione sullo stato di
attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi
intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31
gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del
piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello
stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
Omissis.»