Art. 114 bis 
 
            Enti in riequilibrio. Sospensione di termini 
 
  1. Il termine di impugnazione previsto dal  comma  5  dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021. 
  2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario pluriennale relativa al primo  semestre  dell'anno  2020,
prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata  nell'ambito  della
verifica relativa al secondo semestre del  medesimo  anno,  la  quale
riguarda l'intero anno e tiene  conto  degli  effetti  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi  5  e  6  dell'articolo
          243-quater del citato decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267: 
              «Art.  243  quater  Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione 
              1. - 4. Omissis 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro trenta giorni, nelle forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          trenta giorni dal deposito del ricorso. Fino alla  scadenza
          del termine per impugnare e, nel caso di presentazione  del
          ricorso,  sino  alla  relativa  decisione,   le   procedure
          esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono  sospese.
          Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico  grado,
          nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva,  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno[, al Ministero dell'economia e delle
          finanze] e alla competente Sezione  regionale  della  Corte
          dei Conti, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza
          di  ciascun  semestre,  una  relazione   sullo   stato   di
          attuazione del piano e sul raggiungimento  degli  obiettivi
          intermedi fissati dal piano stesso, nonche',  entro  il  31
          gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di  durata  del
          piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello
          stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. 
          Omissis.»