Art. 114 ter
Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni
montani
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti
e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona
climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della
deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse
gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i
consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita'
istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi
investimenti ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 Tariffe
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei
in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei
benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste
ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il
trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali
di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una
congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno.
In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per
l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro
sviluppo, incentivando gli investimenti per il
potenziamento delle rispettive capacita' tenendo conto,
relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio
associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta.
Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo
della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e
in secondo luogo della quantita' trasportata
indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al
trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate
in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete,
tenendo conto della distanza di trasporto in misura
equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni
territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare
l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso
delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di
impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove
costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare
appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come
territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al
completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015
del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia'
assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati
positiva mente ai fini dell'analisi dei costi e dei
benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i
tempi per le attivita' istruttorie sulle domande di cui
alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi
investimenti.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio
determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe
applicate.
Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli
utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.»