Art. 114 ter 
 
Misure urgenti per la  distribuzione  del  gas  naturale  nei  comuni
                               montani 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti  di  reti  e  di  impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di  reti
e di  impianti  in  comuni  da  metanizzare  appartenenti  alla  zona
climatica F prevista  dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
classificati come territori montani ai sensi della legge  3  dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno  presentato  nei  termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento  del
programma  di  metanizzazione  del   Mezzogiorno   ai   sensi   della
deliberazione del Comi-tato interministeriale per  la  programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015,  nei  limiti  delle  risorse
gia'  assegnate,  si   considerano   efficienti   e   gia'   valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e  dei  benefici  per  i
consumatori. Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  aggiorna  conseguentemente  i  tempi  per   le   attivita'
istruttorie sulle domande  di  cui  alle  deliberazioni  adottate  in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
ambiente ammette a integrale  riconoscimento  tariffario  i  relativi
investimenti ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma  dell'articolo  41  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 23 Tariffe 
              1. Sono  fatte  salve  le  funzioni  di  indirizzo  nel
          settore   spettanti   al   Governo   e   le    attribuzioni
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  con
          particolare riferimento all'articolo  2,  comma  12,  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          determina le tariffe per la vendita ai clienti  non  idonei
          in  modo  da  realizzare  una  adeguata  ripartizione   dei
          benefici tra clienti ed imprese e da  assicurare  a  queste
          ultime una congrua remunerazione del capitale investito. 
              L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  determina
          inoltre, entro il  1o  gennaio  2001,  le  tariffe  per  il
          trasporto e dispacciamento, per  lo  stoccaggio  minerario,
          strategico e di modulazione, per l'utilizzo  dei  terminali
          di GNL e per la distribuzione, in modo  da  assicurare  una
          congrua remunerazione del capitale investito. 
              3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
          tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
          non penalizzare le aree  del  Paese  con  minori  dotazioni
          infrastrutturali,   ed   in   particolare   le   aree   del
          Mezzogiorno. 
              In particolare, le tariffe  per  lo  stoccaggio  e  per
          l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere  il  loro
          sviluppo,   incentivando   gli    investimenti    per    il
          potenziamento delle  rispettive  capacita'  tenendo  conto,
          relativamente  allo  stoccaggio,  del  particolare  rischio
          associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
          del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. 
              Le tariffe di trasporto tengono conto  in  primo  luogo
          della capacita' impegnata e della distanza di trasporto,  e
          in    secondo    luogo    della    quantita'    trasportata
          indipendentemente dalla distanza; le  tariffe  relative  al
          trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate
          in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale  rete,
          tenendo  conto  della  distanza  di  trasporto  in   misura
          equilibrata,  al  fine  di  attenuare   le   penalizzazioni
          territoriali. 
              4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto  della
          necessita' di  remunerare  iniziative  volte  ad  innalzare
          l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere  l'uso
          delle  fonti  rinnovabili,  la  qualita',  la   ricerca   e
          l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
          non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
          con elevati costi unitari; a tal  fine  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas   puo'   disporre,   anche
          transitoriamente, appositi strumenti di perequazione. 
              4-bis. Le estensioni e i potenziamenti  di  reti  e  di
          impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e  le  nuove
          costruzioni di reti e di impianti in comuni da  metanizzare
          appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  classificati  come
          territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.
          1102, nonche' nei comuni che hanno presentato  nei  termini
          previsti  la  domanda  di   contributo   relativamente   al
          completamento   del   programma   di   metanizzazione   del
          Mezzogiorno  ai  sensi  della  deliberazione  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015
          del  28  gennaio  2015,  nei  limiti  delle  risorse   gia'
          assegnate,  si  considerano  efficienti  e  gia'   valutati
          positiva  mente  ai  fini  dell'analisi  dei  costi  e  dei
          benefici per i consumatori. Il  Comitato  interministeriale
          per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i
          tempi per le attivita' istruttorie  sulle  domande  di  cui
          alle  deliberazioni  adottate  in  materia.  A  tale   fine
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          ammette a integrale riconoscimento  tariffario  i  relativi
          investimenti. 
              5. Fino al 31 dicembre 2000  le  imprese  che  svolgono
          attivita' di  trasporto  e  dispacciamento,  di  stoccaggio
          determinano  transitoriamente  e  pubblicano   le   tariffe
          applicate. 
              Successivamente  alla   pubblicazione   delle   tariffe
          determinate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, esse procedono a  compensazione  nei  confronti  degli
          utenti  interessati,  con   riferimento   al   periodo   di
          applicazione della tariffa transitoria.»