Art. 115 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il  2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in  due  sezioni  a
cui corrispondono due articoli del  relativo  capitolo  del  bilancio
dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000  milioni  di
euro e «Sezione per assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili degli enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale»,  con  una
dotazione  di  4.000  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare  al  Parlamento,  possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra i predetti articoli  in  relazione  alle  richieste  di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
una quota pari a 1.500 milioni  di  euro  destinata  alle  regioni  e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a
12.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 265. 
  2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono  il  Fondo  su  due
conti correnti appositamente  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad  effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui  alle
predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra  l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e  delle
regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni,  secondo  un
contratto tipo, approvato con  decreto  del  Direttore  generale  del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da  parte  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La  convenzione  e'  pubblicata  sui  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. 
  3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2  e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  4. Per il potenziamento della struttura di  gestione  e  assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica  del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  necessario   per   garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del  presente  decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64  (Disposizioni  urgenti  per  il
          pagamento    dei    debiti    scaduti    della     pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali): 
              «Art.  7  Ricognizione  dei  debiti   contratti   dalle
          pubbliche amministrazioni 
              1.  Le  amministrazioni  pubbliche,   ai   fini   della
          certificazione delle  somme  dovute  per  somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2  e  dell'articolo   12,   comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,
          provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica  per
          la gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,
          predisposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 25 giugno 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre  2012
          e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 22 maggio 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre
          2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              2.   La   mancata   registrazione   sulla   piattaforma
          elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
          ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione   della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
          responsabili sono assoggettati, altresi', ad  una  sanzione
          pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
          registrazione sulla piattaforma elettronica. 
              3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'
          effettuata   esclusivamente   mediante    la    piattaforma
          elettronica di cui al medesimo comma 1. 
              4. Ferma  restando  la  possibilita'  di  acquisire  la
          certificazione  di  somme  dovute   per   somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali dalle  pubbliche  amministrazioni
          secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012 e di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre  2012,  le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici di cui al comma 1 comunicano  a  partire  dal  1°
          giugno 2013 ed entro il  termine  del  15  settembre  2013,
          utilizzando la  piattaforma  elettronica  per  la  gestione
          telematica del rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al
          medesimo comma  1,  l'elenco  completo  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili, maturati alla data  del  31  dicembre
          2012,  che  non   risultano   estinti   alla   data   della
          comunicazione   stessa,   con   l'indicazione   dei    dati
          identificativi  del  creditore.  La  comunicazione  avviene
          sulla  base  di  un  apposito  modello  scaricabile   dalla
          piattaforma  elettronica,  nel  quale  e'   data   separata
          evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o
          certificazione.     Il     creditore     puo'     segnalare
          all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile  per
          il rispetto del termine di cui al primo periodo,  l'importo
          e  gli  estremi  identificativi  del  credito  vantato  nei
          confronti della stessa. 
              4-bis.  A   decorrere   dal   1°   gennaio   2014,   le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco
          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data
          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle
          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma
          elettronica entro il 31 gennaio  dell'anno  successivo.  In
          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili
          la sanzione di cui al comma 2. 
              4-ter 
              4-quater. 
              4-quinquies. 
              4-sexies. 
              5. Il mancato  adempimento  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
          4 rileva ai fini  della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili  e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              6. Per i crediti diversi  da  quelli  gia'  oggetto  di
          cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
          4  equivale  a  certificazione   del   credito   ai   sensi
          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44. La certificazione di cui al  periodo  precedente  si
          intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
          giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. 
              Le amministrazioni pubbliche di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo,  nei  limiti  degli  spazi   finanziari
          derivanti  dalle  esclusioni  dai  vincoli  del  patto   di
          stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo  1
          e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al
          comma 10 del medesimo  articolo  1,  devono  indicare,  per
          parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi,  in  sede
          di comunicazione, la data prevista per  il  pagamento.  Per
          tali debiti la certificazione  si  intende  rilasciata  con
          apposizione della data di pagamento, anche  ai  fini  della
          compensazione  ai  sensi   degli   articoli   28-quater   e
          28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni.  In
          relazione  alle  esclusioni  dai  vincoli  del   patto   di
          stabilita' interno  nonche'  alle  anticipazioni,  definite
          successivamente   all'effettuazione   della   comunicazione
          prevista dal comma 4 del presente  articolo,  le  pubbliche
          amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
          comunicazione  limitatamente  all'apposizione  della   data
          prevista per il pagamento dei debiti fino  a  quel  momento
          comunicati senza apposizione di data. Le date di  pagamento
          indicate nella comunicazione non sono modificabili in  sede
          di aggiornamento. 
              7.  In   caso   di   omessa,   incompleta   o   erronea
          comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
          o   piu'   debiti,    il    creditore    puo'    richiedere
          all'amministrazione stessa di  correggere  o  integrare  la
          comunicazione del debito di cui  al  comma  4.  Decorsi  15
          giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza  che
          l'amministrazione  abbia  provveduto  ovvero  espresso   un
          motivato diniego, il creditore puo' presentare  istanza  di
          nomina di un Commissario ad acta, mediante  la  piattaforma
          elettronica, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  19  ottobre  2012  e  al  decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze   24   settembre   2012,   con   oneri   a   carico
          dell'amministrazione debitrice. 
              7-bis.  Le  amministrazioni  di   cui   al   comma   1,
          contestualmente  al   pagamento   dei   debiti   comunicati
          attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
          provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
          pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
          dei  debiti.  In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto
          previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
          cui al comma 5. 
              7-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
          di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
          comunicazione  prevista   dal   comma   4,   provvedono   a
          registrarsi  sulla  piattaforma  elettronica  entro   venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto.   Per   la   mancata
          registrazione  sulla  piattaforma  elettronica   entro   il
          termine  indicato  nel  primo  periodo  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  2.  La  comunicazione  e'
          effettuata entro il 15 settembre 2013  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 
              7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013,  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sulla base dei dati registrati  nella  piattaforma
          elettronica, sono pubblicati con  cadenza  mensile  i  dati
          relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di  cui  ai
          commi 4 e 4-bis. 
              8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e  gli
          intermediari  finanziari  autorizzati,   per   il   tramite
          dell'Associazione   Bancaria   Italiana,   comunicano    al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco  completo  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili  nei  confronti  di   pubbliche   amministrazioni
          maturati alla data del 31  dicembre  2012  che  sono  stati
          oggetto di cessione in  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari  autorizzati,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi   del    cedente,    del    cessionario    e
          dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra  cessioni
          pro-soluto e cessioni pro-solvendo. 
              9. Nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
          stabiliti  con  il  Documento  di  economia  e  finanza  ed
          eventualmente  modificati  dalla  Nota  di   aggiornamento,
          previa intesa con le Autorita' europee [e su  deliberazione
          delle Camere], la legge di stabilita'  per  il  2014,  puo'
          autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di
          Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che  hanno
          formato oggetto di cessione pro soluto  perfezionata  entro
          il 31 dicembre 2012 da parte dei  creditori  in  favore  di
          banche o intermediari finanziari disciplinati  dalle  leggi
          in materia bancaria e creditizia di cui al comma  8  ovvero
          puo' prevedere l'effettuazione  di  operazioni  finanziarie
          finalizzate all'estinzione  di  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili delle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Alla Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di
          economia  e  finanza  2013  e'   allegata   una   relazione
          sull'attuazione del  presente  decreto.  La  relazione  da'
          conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle  pubbliche
          amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2,  3
          e 5, nonche' degli  esiti  dell'attivita'  di  ricognizione
          svolta ai sensi del presente articolo. La relazione  indica
          altresi'  le  iniziative   eventualmente   necessarie,   da
          assumere anche con la legge di stabilita' per il  2014,  al
          fine  di  completare  il   pagamento   dei   debiti   delle
          amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
          inclusi   i   debiti   per   obbligazioni    giuridicamente
          perfezionate  relativi   a   somministrazioni,   forniture,
          appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali  non
          sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
          mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
          Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
          a banche e ad altri intermediari finanziari,  nel  rispetto
          dei saldi programmati di finanza pubblica.»