Art. 115
Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a
cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio
dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di
euro e «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una
dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due
conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle
regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un
contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali):
«Art. 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della
certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per
la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012
e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
registrazione sulla piattaforma elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'
effettuata esclusivamente mediante la piattaforma
elettronica di cui al medesimo comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la
certificazione di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni
secondo le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°
giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013,
utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui al
medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre
2012, che non risultano estinti alla data della
comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati
identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla
piattaforma elettronica, nel quale e' data separata
evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o
certificazione. Il creditore puo' segnalare
all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per
il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo
e gli estremi identificativi del credito vantato nei
confronti della stessa.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le
comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle
amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In
caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili
la sanzione di cui al comma 2.
4-ter
4-quater.
4-quinquies.
4-sexies.
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di
cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
4 equivale a certificazione del credito ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si
intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del
presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari
derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1
e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al
comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per
parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede
di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per
tali debiti la certificazione si intende rilasciata con
apposizione della data di pagamento, anche ai fini della
compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In
relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite
successivamente all'effettuazione della comunicazione
prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente all'apposizione della data
prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento
comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento
indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede
di aggiornamento.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea
comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
o piu' debiti, il creditore puo' richiedere
all'amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15
giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un
motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di
nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma
elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico
dell'amministrazione debitrice.
7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1,
contestualmente al pagamento dei debiti comunicati
attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a
registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata
registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine indicato nel primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma
elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati
relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai
commi 4 e 4-bis.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati, per il tramite
dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni
maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati
oggetto di cessione in favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati
identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni
pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti con il Documento di economia e finanza ed
eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,
previa intesa con le Autorita' europee [e su deliberazione
delle Camere], la legge di stabilita' per il 2014, puo'
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di
Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno
formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro
il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero
puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie
finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed
esigibili delle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 e' allegata una relazione
sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'
conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3
e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica
altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da
assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al
fine di completare il pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente
perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non
sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.»