Art. 116 
 
Pagamento dei debiti degli enti locali e  delle  regioni  e  province
                              autonome 
 
  1. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che  in  caso  di  carenza  di  liquidita',  anche  a  seguito  della
situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla
diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non  possono  far  fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta,  nel  periodo  intercorrente  tra  il  15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui  all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione  di  liquidita'  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome, le  anticipazioni  sono
concesse in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Successivamente  al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti  richiedenti
adeguano le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione  nel
rispetto di quanto previsto  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  4/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 1 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 1,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
  4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio  2020  a  valere
sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali  e  delle  regioni  e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari»
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle  due  quote  della  Sezione  di  cui  al  periodo
precedente siano state pienamente  soddisfatte,  le  risorse  residue
possono essere destinate alle  eventuali  richieste  non  soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione. 
  5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. 
  6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province  autonome,  in  caso  di  mancata  corresponsione  di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a  valere  delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale. 
  7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono  utilizzare  eventuali  somme  residue  per  la  parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  1
entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di  erogazione.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  verifica,  attraverso  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,  anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6. 
  9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  anche  ai  fini  del  rimborso,  totale  o
parziale, del solo importo  in  linea  capitale  delle  anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4,  commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
che risultino erogate alla data del  15  giugno  2020,  nel  rispetto
delle pattuizioni contrattuali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione) 
              1. Ai fini del presente testo unico  si  intendono  per
          enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
          le comunita' montane, le comunita' isolane e le  unioni  di
          comuni. 
              2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali.» 
              - Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge  24
          dicembre  2003,  n.  350  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 62. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  203  e  204  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 203 (Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento
          derivanti dal ricorso all'indebitamento) 
              1. Il ricorso all'indebitamento e'  possibile  solo  se
          sussistono le seguenti condizioni: 
              a) avvenuta approvazione del rendiconto  dell'esercizio
          del penultimo anno precedente  quello  in  cui  si  intende
          deliberare il ricorso a forme di indebitamento; 
              b) avvenuta deliberazione del  bilancio  di  previsione
          nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 
              2. Ove nel corso  dell'esercizio  si  renda  necessario
          attuare nuovi investimenti o variare quelli gia'  in  atto,
          l'organo consiliare adotta apposita variazione al  bilancio
          di previsione, fermo restando l'adempimento degli  obblighi
          di cui al comma  1.  Contestualmente  adegua  il  documento
          unico di programmazione e di conseguenza le previsioni  del
          bilancio degli esercizi successivi per la  copertura  degli
          oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle
          spese di gestione.» 
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui) 
              1.  Oltre  al  rispetto   delle   condizioni   di   cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
          gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,  a  decorrere
          dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre  titoli
          delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
          quello in cui viene prevista l'assunzione  dei  mutui.  Per
          gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
          i primi due anni, ai  corrispondenti  dati  finanziari  del
          bilancio  di  previsione.  Il  rispetto   del   limite   e'
          verificato  facendo  riferimento   anche   agli   interessi
          riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e    imputati
          contabilmente agli esercizi successivi. Non  concorrono  al
          limite di indebitamento le garanzie prestate per  le  quali
          l'ente  ha  accantonato   l'intero   importo   del   debito
          garantito. 
              2. I contratti di mutuo con enti  diversi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
          per   i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica]   e
          dall'Istituto per il credito sportivo, devono,  a  pena  di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni: 
              a) l'ammortamento non puo' avere  durata  inferiore  ai
          cinque anni; 
              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere  fissata
          al 1° gennaio dell'anno successivo a quello  della  stipula
          del    contratto.    In    alternativa,    la    decorrenza
          dell'ammortamento puo'  essere  posticipata  al  1°  luglio
          seguente o al 1° gennaio  dell'anno  successivo  e,  per  i
          contratti stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; 
              c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi; 
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
          cui si riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali
          interessi  di  preammortamento,  gravati  degli   ulteriori
          interessi, al medesimo  tasso,  decorrenti  dalla  data  di
          inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza  della  prima
          rata. Qualora l'ammortamento del mutuo  decorra  dal  primo
          gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi   di
          preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del  mutuo
          dalla data di valuta della somministrazione al 31  dicembre
          successivo e dovranno essere versati  dall'ente  mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
              e) deve  essere  indicata  la  natura  della  spesa  da
          finanziare con il mutuo e, ove necessario,  avuto  riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta approvazione  del  progetto  definitivo  o
          esecutivo, secondo le norme vigenti; 
              f) deve essere rispettata la misura massima  del  tasso
          di   interesse   applicabile    ai    mutui,    determinato
          periodicamente dal Ministro dell'economia e  delle  finanze
          con proprio decreto. 
              2-bis. Le disposizioni del comma 2  si  applicano,  ove
          compatibili, alle altre forme di indebitamento  cui  l'ente
          locale acceda. 
              3. L'ente mutuatario utilizza  il  ricavato  del  mutuo
          sulla base dei documenti giustificativi della spesa  ovvero
          sulla base di stati di avanzamento dei lavori. [Ai relativi
          titoli di spesa e' data esecuzione dai  tesorieri  solo  se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.]» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 62 del  citato  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
              «Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) 
              1. Il ricorso al debito da parte delle  regioni,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 40,  comma  2,  e'  ammesso
          esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle  leggi
          vigenti  in  materia,  con  particolare  riferimento   agli
          articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
          gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
          2012, n. 243. 
              2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di  nuovo
          indebitamento, se non  e'  stato  approvato  dal  consiglio
          regionale  il  rendiconto  dell'esercizio   di   due   anni
          precedenti a quello al cui bilancio il nuovo  indebitamento
          si riferisce. 
              3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  o  con   leggi   di
          variazione del medesimo, decade al  termine  dell'esercizio
          cui il bilancio si riferisce. 
              4. Le entrate derivanti da operazioni  di  debito  sono
          immediatamente  accertate  a  seguito  del  perfezionamento
          delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse,  e
          sono imputate agli esercizi in cui e' prevista  l'effettiva
          erogazione del finanziamento. Contestualmente e'  impegnata
          la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
          con  imputazione  agli  esercizi  secondo   il   piano   di
          ammortamento, distintamente per la  quota  interessi  e  la
          quota capitale. 
              5.  Le  somme  iscritte  nello  stato   di   previsione
          dell'entrata in relazione ad  operazioni  di  indebitamento
          autorizzate,  ma  non   perfezionate   entro   il   termine
          dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto  alle
          previsioni. 
              6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo  se
          l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento  per
          capitale e interesse dei  mutui  e  delle  altre  forme  di
          debito in estinzione nell'esercizio considerato,  al  netto
          dei contributi erariali  sulle  rate  di  ammortamento  dei
          mutui  in  essere  al  momento  della  sottoscrizione   del
          finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
          esclusi  dalla  legge,  non  supera   il   20   per   cento
          dell'ammontare  complessivo  delle   entrate   del   titolo
          «Entrate correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
          perequativa» al netto di quelle  della  tipologia  «Tributi
          destinati al finanziamento della sanita'» ed  a  condizione
          che gli oneri  futuri  di  ammortamento  trovino  copertura
          nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  della   regione
          stessa, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma
          2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
          periodo precedente, sono comprese le risorse del  fondo  di
          cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito
          derivante   dalle   accise.   Concorrono   al   limite   di
          indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
          a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
          vigenti,  salvo  quelle  per  le  quali   la   regione   ha
          accantonato l'intero importo del debito garantito. 
              Il limite  e'  determinato  anche  con  riferimento  ai
          finanziamenti   imputati   contabilmente   agli    esercizi
          successivi. 
              7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
          determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
          del 31 dicembre 2014, la regione non  puo'  assumere  nuovo
          debito fino a quando il limite non risulta rispettato. 
              8. La legge  regionale  che  autorizza  il  ricorso  al
          debito deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui
          singoli  esercizi  finanziari  futuri,  nonche'   i   mezzi
          necessari per la copertura degli oneri, e  deve,  altresi',
          disporre,    per    i    prestiti    obbligazionari,    che
          l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
          regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 
              9.  Ai  mutui  e  alle  anticipazioni  contratti  dalle
          Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto  per  i
          corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.» 
              - Si riporta il paragrafo 3.20-bis (Principio applicato
          della contabilita' finanziaria) di cui all'allegato 4/2  al
          citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
              «3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
          anche le anticipazioni di liquidita' diverse da  quelle  di
          cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita'  sono
          definite  dall'articolo  3,  comma  17,  della   legge   n.
          350/2003,  come  "operazioni  che  non  comportano  risorse
          aggiuntive, ma consentono  di  superare,  entro  il  limite
          massimo stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,  una
          momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese  per
          le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
          anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
          agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
          estinguono entro un anno. 
              Per le anticipazioni che  devono  essere  chiuse  entro
          l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita'  che  non
          comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
          dall'imputazione al  medesimo  esercizio  dell'accertamento
          dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
          spesa concernente il rimborso. 
              Per le  anticipazioni  di  liquidita'  che  non  devono
          essere  chiuse  entro  l'anno  (a  rimborso   pluriennale),
          l'evidenza contabile  della  natura  di  "anticipazione  di
          liquidita'  che  non  comporta   risorse   aggiuntive"   e'
          costituita dall'iscrizione di  un  fondo  anticipazione  di
          liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo  pari  alle
          anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e  non
          restituite,  non  impegnabile  e  pagabile,   destinato   a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata. 
              Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
          accantonamento  in  ogni  caso  costituisce  strumento   di
          sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa  e  non
          deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. 
              Si  richiamano  le   modalita'   di   contabilizzazione
          previste per le seguenti anticipazioni di liquidita': 
              - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
          e le Province autonome applicano  l'art.  1,  commi  692  e
          seguenti della legge n.  208  del  2015  e  le  indicazioni
          definite  in  sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
          (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.  33/2015  e
          n. 28/2017); 
              - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti,  gli  enti
          locali fanno riferimento alle indicazioni definite in  sede
          nomofilattica dalla Corte dei  conti  (deliberazioni  della
          Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); 
              -   per   le   anticipazioni   di   cui    all'articolo
          243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000,  gli
          enti locali applicano  le  modalita'  di  contabilizzazione
          definite  in  sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
          (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.  33/2015  e
          n. 28/2017); 
              - per le anticipazioni di liquidita' concesse a  valere
          sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali  applicano  le
          modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
          della  sezione  delle  autonomie  n.  14  del  2013,  salvo
          l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133  del
          2014, il quale prevede che  "Nel  caso  di  utilizzo  delle
          risorse  del  "Fondo  di  rotazione   per   assicurare   la
          stabilita'  finanziaria   degli   enti   locali"   di   cui
          all'articolo 243-ter del decreto  legislativo  n.  267  del
          2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli  enti  locali
          interessati iscrivono le risorse ottenute  in  entrata  nel
          titolo secondo, categoria 01,  voce  economica  00,  codice
          SIOPE 2102.  La  restituzione  delle  medesime  risorse  e'
          iscritta in spesa al  titolo  primo,  intervento  05,  voce
          economica 15,  codice  SIOPE  1570[31]".  Al  riguardo,  si
          richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti  -
          Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43  del
          DL  12  settembre   2014,   n.   133   ha   successivamente
          riconosciuto agli enti locali la possibilita' di  impiegare
          il fondo non solo con finalita' di anticipazione di  cassa,
          ma  anche  con   funzione   di   copertura,   espressamente
          prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
          di cui  alla  lettera  c  del  comma  6  dell'art.  243-bis
          necessarie per il ripiano del disavanzo di  amministrazione
          e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci." 
              Le  altre  anticipazioni  di  liquidita'  che  non   si
          chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue: 
              a)  le  entrate   derivanti   dall'anticipazione   sono
          accertate  nel  titolo  6  delle  entrate  "Accensione   di
          prestiti"; 
              b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il  rimborso  dei
          prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
          di importo pari alle anticipazioni di liquidita'  accertate
          nell'esercizio, non impegnabile  e  pagabile,  destinato  a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata; 
              c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione,  le  rate
          annuali di rimborso dell'anticipazione sono  impegnate  con
          imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono  essere
          pagate  (la  quota  capitale  nel  titolo  4  del  rimborso
          prestiti e la quota interessi  nel  titolo  1  delle  spese
          correnti).  Per  gli  esercizi  ancora  non   gestiti,   si
          predispone l'impegno  automatico,  sempre  sulla  base  del
          piano di ammortamento dell'anticipazione; 
              d) il fondo di cui  alla  lettera  b)  e'  iscritto  in
          entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come  quota
          del  risultato  di  amministrazione  presunto  allegato  al
          bilancio di previsione, per un  importo  corrispondente  al
          fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
          reiscritto    in    spesa    al    netto    del    rimborso
          dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 
              Tali modalita' operative  devono  essere  seguite  fino
          all'integrale  rimborso  delle  anticipazioni   ed   essere
          rappresentate in ciascuno degli esercizi  del  bilancio  di
          previsione. 
              Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti  da
          anticipazioni di liquidita' partecipano  all'equilibrio  di
          parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
          per  accensioni  di   prestiti   destinate   all'estinzione
          anticipata di prestiti". 
              Le anticipazioni di liquidita' di cui  all'articolo  1,
          comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
          alle Regioni per conto dei  rispettivi  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono registrate  secondo  le  modalita'
          previste per le ordinarie anticipazioni di  liquidita'  che
          si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
          derivanti dall'anticipazione sono accertate  nel  titolo  6
          delle entrate "Accensione di prestiti" e,  contestualmente,
          con imputazione al  medesimo  esercizio,  e'  impegnata  la
          spesa   concernente   il    rimborso    dell'anticipazione,
          distintamente per la quota capitale e la quota interessi. 
              Il versamento della liquidita' da parte  delle  Regioni
          non comporta la formazione di proventi  per  gli  enti  del
          servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione  giuridica
          concernente il rimborso dell'anticipazione, per il  tramite
          della Regione. 
              Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente  il
          versamento  della  liquidita'  agli   enti   del   servizio
          sanitario  nazionale  tra  le  concessioni  di  crediti,  e
          contestualmente accertano  le  relative  entrate  derivanti
          dalla riscossione dei crediti. 
              Tale operazione e' registrata nel  perimetro  sanitario
          del bilancio. 
              Omissis.» 
              -  Il  testo  del   comma   1   dell'articolo   7   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 115. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  60  del  citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              «Art. 60 (Attribuzione alle provincie e ai  comuni  del
          gettito di imposte erariali) 
              1. Il gettito dell'imposta sulle  assicurazioni  contro
          la responsabilita' civile derivante dalla circolazione  dei
          veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del
          contributo di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del
          decreto legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172  e'
          attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici
          registri automobilistici nei quali i veicoli sono  iscritti
          ovvero, per le macchine agricole,  alle  province  nel  cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione. 
              [2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria  e
          catastale, riscosse sugli atti di  trasferimento  a  titolo
          oneroso della proprieta' di  beni  immobili  e  sugli  atti
          traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi,  di
          cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131  compresi  gli  atti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi  contratti
          preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli
          immobili sono ubicati.] 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e del tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  nonche'   del   Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie [ed ai comuni] delle somme ad
          esse spettanti a norma del comma 1, salvo  quanto  disposto
          nel comma 4. 
              4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia  Giulia
          e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  provvedono,  in  conformita'  dei   rispettivi
          statuti, all'attuazione delle  disposizioni  del  comma  1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
              5. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          dal 1 gennaio 2000 e si  applicano[:  la  disposizione  del
          comma 1] con riferimento all'imposta dovuta  sui  premi  ed
          accessori incassati a  decorrere  dalla  predetta  data  [e
          quella del comma 2 con riferimento  alle  imposte  riscosse
          sugli  atti  pubblici  formati,  sulle  scritture   private
          autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati  o  emanati,
          nonche' sulle scritture private non autenticate  presentate
          per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.]» 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale) 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
              «Art.  55  (Responsabilita',  infrazioni  e   sanzioni,
          procedure conciliative) 
              1. Le disposizioni del presente articolo  e  di  quelli
          seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono  norme
          imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1339
          e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
          rapporti di lavoro di cui all'articolo  2,  comma  2,  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2. La  violazione  dolosa  o  colposa
          delle   suddette    disposizioni    costituisce    illecito
          disciplinare in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
          applicazione. 
              2. Ferma la disciplina in  materia  di  responsabilita'
          civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti  di
          lavoro di cui al comma 1 si  applica  l'articolo  2106  del
          codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
          presente  Capo,  la  tipologia  delle  infrazioni  e  delle
          relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.  La
          pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'amministrazione
          del  codice  disciplinare,  recante   l'indicazione   delle
          predette infrazioni e relative sanzioni, equivale  a  tutti
          gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede  di
          lavoro. 
              3. La  contrattazione  collettiva  non  puo'  istituire
          procedure di impugnazione dei  provvedimenti  disciplinari.
          Resta  salva  la  facolta'  di  disciplinare   mediante   i
          contratti  collettivi  procedure   di   conciliazione   non
          obbligatoria, fuori dei casi per i  quali  e'  prevista  la
          sanzione disciplinare del licenziamento, da  instaurarsi  e
          concludersi entro un termine non superiore a trenta  giorni
          dalla  contestazione   dell'addebito   e   comunque   prima
          dell'irrogazione della sanzione. La sanzione  concordemente
          determinata all'esito di tali procedure non puo' essere  di
          specie diversa  da  quella  prevista,  dalla  legge  o  dal
          contratto collettivo, per  l'infrazione  per  la  quale  si
          procede e non e' soggetta ad impugnazione.  I  termini  del
          procedimento disciplinare restano  sospesi  dalla  data  di
          apertura  della  procedura  conciliativa  e  riprendono   a
          decorrere nel caso di conclusione con  esito  negativo.  Il
          contratto collettivo definisce  gli  atti  della  procedura
          conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
              4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le
          infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente  ai  sensi
          degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,  comma  3,  si
          applicano, ove non  diversamente  stabilito  dal  contratto
          collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del  predetto
          articolo  55-bis,  ma  le  determinazioni  conclusive   del
          procedimento  sono  adottate  dal  dirigente   generale   o
          titolare di incarico conferito ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3.» 
              - Si riporta il testo dei commi  da  7-bis  a  7-novies
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231 (Attuazione della direttiva  2000/35/CE  relativa  alla
          lotta contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
          commerciali): 
              «Art. 4 (Termini di pagamento) 
              1. - 7. Omissis 
              7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
          depositi e prestiti S.p.A.  e  le  istituzioni  finanziarie
          dell'Unione  europea  possono  concedere  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane, alle  regioni  e  alle
          province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del
          Servizio sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'
          da destinare al  pagamento  di  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili,  maturati  alla  data  del  31  dicembre   2019,
          relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   a
          obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
          di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio  e'
          subordinata al relativo riconoscimento. 
              7-ter. Le anticipazioni di  cui  al  comma  7-bis  sono
          concesse, per gli enti locali, entro il limite  massimo  di
          tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate  nell'anno  2018
          afferenti ai primi tre titoli di entrata  del  bilancio  e,
          per le regioni e le  province  autonome,  entro  il  limite
          massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
          2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
              7-quater.  Con  riferimento  alle   anticipazioni   non
          costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo  3,  comma
          17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  fatto  salvo
          l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le  relative
          iscrizioni nel bilancio di  previsione  successivamente  al
          perfezionamento   delle    anticipazioni,    non    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
          1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118. 
              7-quinquies. Le anticipazioni  agli  enti  locali  sono
          assistite   dalla   delegazione   di   pagamento   di   cui
          all'articolo 206 del citato decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 159, comma 2, e all'articolo  255,  comma  10,
          del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
          anticipazioni alle regioni e alle  province  autonome  sono
          assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio  a
          norma della specifica  disciplina  applicabile  a  ciascuna
          regione e provincia autonoma. 
              7-sexies. La richiesta di anticipazione  di  liquidita'
          e' presentata agli istituti  finanziari  di  cui  al  comma
          7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed  e'  corredata
          di    un'apposita    dichiarazione     sottoscritta     dal
          rappresentante  legale  dell'ente  richiedente,  contenente
          l'elenco dei debiti da  pagare  con  l'anticipazione,  come
          qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
          modello  generato  dalla  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64. 
              7-septies. Gli enti debitori  effettuano  il  pagamento
          dei debiti per i quali hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
          trasferimenti da parte di regioni e  province  autonome  di
          cui al comma 7-bis, il termine e' di  trenta  giorni  dalla
          data  di  effettiva  erogazione  da   parte   dell'istituto
          finanziatore. 
              7-octies.   Le   anticipazioni   di   liquidita'   sono
          rimborsate  entro  il  termine  del  30  dicembre  2020,  o
          anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
          gestione  della  liquidita',   alle   condizioni   pattuite
          contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
              7-novies.   Gli   istituti   finanziatori   verificano,
          attraverso la  piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma
          7-sexies,  l'avvenuto  pagamento  dei  debiti  di  cui   al
          medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli  istituti
          finanziatori  possono  chiedere,  per   il   corrispondente
          importo,   la   restituzione   dell'anticipazione,    anche
          attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.»