Art. 116
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province
autonome
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma
consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista
idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono
concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti
adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel
rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco
dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria
delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere
sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari»
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo
precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue
possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto
del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o
parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto
delle pattuizioni contrattuali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane,
le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.»
- Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 62.
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento)
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione
nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto,
l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento
unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del
bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli
oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle
spese di gestione.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui)
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, [dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica] e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. [Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.]»
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento)
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se
l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
«Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa» al netto di quelle della tipologia «Tributi
destinati al finanziamento della sanita'» ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite e' determinato anche con riferimento ai
finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo
debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.»
- Si riporta il paragrafo 3.20-bis (Principio applicato
della contabilita' finanziaria) di cui all'allegato 4/2 al
citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
«3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n.
350/2003, come "operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per
le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
estinguono entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede
nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della
Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui all'articolo
243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli
enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali
interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice
SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e'
iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si
richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del
DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente
riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare
il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa,
ma anche con funzione di copertura, espressamente
prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1,
comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.
Omissis.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 60 (Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali)
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
[2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e sugli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, di
cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 compresi gli atti
dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi contratti
preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli
immobili sono ubicati.]
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie [ed ai comuni] delle somme ad
esse spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto
nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1 gennaio 2000 e si applicano[: la disposizione del
comma 1] con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati a decorrere dalla predetta data [e
quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse
sugli atti pubblici formati, sulle scritture private
autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati,
nonche' sulle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.]»
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative)
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa
delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3.»
- Si riporta il testo dei commi da 7-bis a 7-novies
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento)
1. - 7. Omissis
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie
dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del
Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita'
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e'
subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.»