Art. 117
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti
nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente, la misura della citata erogazione del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020,
rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti
presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle
somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi,
il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli
obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella
proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e'
stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota residua
del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per
gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020
nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR e il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del
perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al
finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle
somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato
perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' di
cassa ed e' autorizzato ad effettuare eventuali necessarie
compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi
successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del
proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al
Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il
suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano
fino al 31 dicembre 2020.
4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati
nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a
seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate
le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario
l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro
quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui
enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita'
stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere
sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di
cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i
relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale
per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture
contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile
finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione,come qualificati al medesimo comma 5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione e' concessa entro il 24 luglio 2020,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo
2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative
regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di
liquidita', maggiorata dei relativi interessi. Tali misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e
sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione
tecnica che ne dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria, al
citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al
comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso
la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il
rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al
Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai
sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 68 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.»
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell' articolo 1
della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. »
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
«Articolo 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del
servizio sanitario nazionale-SSN)
1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 115.
La legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 62.
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 116.
- Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2011, n. 172.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 115.
- Il testo degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 116.