Art. 118
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli
articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.