Art. 118 bis 
 
Disposizioni in materia di assunzioni  di  personale  negli  enti  in
                              dissesto 
 
  1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza  pubblica
e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e  di
riduzione dei  tempi  procedimentali,  nell'ottica  dell'efficacia  e
dell'efficienza della pubblica  amministrazione,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, le regioni a  statuto  ordinario,  le  province,  le  citta'
metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla
procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  in  dissesto,
prima di  bandire  concorsi  per  nuove  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo, possono riattivare e portare  a  termine  eventuali
procedure concorsuali sospese, annullate o  revocate  per  motivi  di
interesse pubblico connessi alla  razionalizzazione  della  spesa,  a
seguito della acquisizione della condizione di  ente  strutturalmente
deficitario  o  della  dichiarazione  di   dissesto   finanziario   o
dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La definitiva assunzione di  personale  e'  effettuata  nel  rispetto
delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza  con  i  piani
triennali dei fabbisogni di personale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 243 del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente
          deficitari, enti locali dissestati ed altri enti 
              1.  Gli   enti   locali   strutturalmente   deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
              Omissis.»