Art. 118 bis
Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in
dissesto
1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica
e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di
riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e
dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta'
metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto,
prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali
procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di
interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a
seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente
deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o
dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 243 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente
deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
Omissis.»