Art. 118 quater
Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208
1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2020»;
b) il sesto periodo e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 346 dell'articolo 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di
«Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019,
al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre
2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto
di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2020,
quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme
contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31
dicembre 2020, il comune di Matera puo' autorizzare la
corresponsione al personale non dirigenziale direttamente
impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo
14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E'
altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di
lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui
aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in
deroga alle percentuali ivi previste.Le spese di cui al
presente comma non concorrono alla definizione
dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai
sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire
l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune
di Matera e' autorizzata la spesadi 500.000 euro per l'anno
2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.