Art. 34 
 
                  Annotazione sanzioni interdittive 
 
  1. Il dirigente iscrive nel Casellario le  comunicazioni  trasmesse
dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo 8  giugno
2001, n. 231 o ad  altre  sanzioni  che  determinano  il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81.