Art. 34 Annotazione sanzioni interdittive 1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.