Art. 34-bis Annotazione di misure cautelari personali 1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell'applicazione di misure cautelari personali da parte dell'Autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attivita' di impresa e rientranti nell'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del codice, avvia il procedimento nei confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del codice. 2. Gli oo.ee., entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall'Ufficio. 3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell'annotazione che sara' inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilita' ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilita' dell'operatore economico. 4. L'annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all'interno dell'o.e., da piu' di un anno.