Art. 34-bis 
 
              Annotazione di misure cautelari personali 
 
  1. Il dirigente, a seguito di  comunicazione  dell'applicazione  di
misure  cautelari  personali  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria
nell'ambito di procedimenti per  l'accertamento  di  reati  correlati
allo svolgimento dell'attivita' di impresa e  rientranti  nell'elenco
di cui all'art. 80, comma 1, del codice, avvia  il  procedimento  nei
confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche  destinatarie  di
misure cautelari rivestono ruoli rilevanti  ai  sensi  dell'art.  80,
comma 3, del codice. 
  2. Gli oo.ee., entro il termine di quindici giorni dalla  ricezione
dell'avvio del procedimento, possono presentare una  memoria  scritta
che viene valutata dall'Ufficio. 
  3. Il dirigente predispone una  comunicazione  di  conclusione  del
procedimento motivata con la quale indica il  testo  dell'annotazione
che  sara'  inserito  nel  Casellario  e  gli  effetti  che  derivano
dall'iscrizione nel  Casellario  all'esito  del  procedimento,  dando
conto dei motivi in base ai quali la  stessa  annotazione  assume  il
carattere della conferenza ed  utilita'  ai  fini  dell'apprezzamento
dell'affidabilita' dell'operatore economico. 
  4. L'annotazione viene cancellata nel caso  di  annullamento  della
misura cautelare e laddove il  soggetto  interdetto  sia  cessato  da
qualsivoglia carica rilevante, all'interno dell'o.e., da piu'  di  un
anno.