((Art. 27 - bis 
 
Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
  259, per la semplificazione nell'identificazione  degli  acquirenti
  di S.I.M. 
 
  1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e'
aggiunto il seguente: 
  «7-bis. L'obbligo di identificazione di  cui  al  comma  7  non  si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di  servizi  di  tipo  "internet  delle   cose",   installate   senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi  e
che, anche  se  disinstallate,  non  possono  essere  utilizzate  per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di  del
servizio di connessione a internet».))