((Art. 27 - bis Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M. 1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose", installate senza possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di del servizio di connessione a internet».))