Art. 29 
 
((Disposizioni per favorire l'accesso delle persone  con  disabilita'
  agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica
  di targhe associate a permessi  di  circolazione  dei  titolari  di
  contrassegni  e  semplificazioni  in  materia  di  esportazioni  di
  veicoli)) 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  «della  pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre  anni  di  attivita',  superiore  a  ((cinquecento))
milioni di euro.»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»; 
      2) al comma 2,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
    e) all'articolo 7: 
      1)  ((al  comma  1,  alinea)),  le  parole  «L'Agenzia»,   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «della  presente  legge»  sono
inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il   seguente:   «1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  e'  accertata   e
sanzionata  dall'AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l'AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.». 
  2. All'articolo 1 della ((legge 30 dicembre 2018,))  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il Fondo e'  destinato  all'istituzione  di  una  piattaforma  unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei  veicoli  previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di
circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle  persone  titolari
dei predetti contrassegni.», 
    b) il comma 491, e' sostituito dal seguente:  «491.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((nonche'  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali)) da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite  le  procedure  per  l'istituzione  della
piattaforma  di  cui  al  comma  489,  nel  rispetto   dei   principi
applicabili  al  trattamento  dei  dati  personali,  previsti   dagli
articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera  g),  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196,  nonche'  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai  sensi
dell'articolo  2-quinquiesdecies  del   medesimo   Codice.   Per   la
costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  puo'  avvalersi  anche  della
societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  e  vi  si
provvede  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  ((2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo  e'
sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta  a  condizione
che il veicolo sia in regola con gli  obblighi  di  revisione  o  sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla  circolazione
ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».))