((Art. 29 - bis 
 
Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.
  35 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi  tecnici
e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza  delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104». 
  2. Con proprio decreto di  natura  non  regolamentare,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del  Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone  con  disabilita'  ai
fini dell'applicazione dei  benefici  previsti  possono  produrre  il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla  commissione  medica
integrata e sopprimendo la necessita' di  presentare  contestualmente
la  specifica  prescrizione  autorizzativa  rilasciata   dal   medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.))