Art. 30 
 
 
           Misure di semplificazione in materia anagrafica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» e' soppressa; 
      2)  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
certificazione  dei  dati  anagrafici  in  modalita'  telematica   e'
assicurata  dal  Ministero  dell'Interno  tramite   l'ANPR   mediante
l'emissione di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo  elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»; 
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco  per
garantire    la    ((circolarita'    dei    dati    anagrafici))    e
l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati   delle   pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b).»; 
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  novembre
2014, n. 194, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
digitalizzazione e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
((sentiti il Garante)) per la protezione  dei  dati  personali,  ((la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali))  e  l'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche   tecniche   della   piattaforma   di   funzionamento
dell'ANPR.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese  anche  in  modalita'  telematica  attraverso  i  servizi   resi
disponibili dall'ANPR.»; 
    b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  rilascio  di  certificati  anagrafici   in   modalita'
telematica  e'  effettuato  mediante  i  servizi  dell'ANPR  con   le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82((, e si applica a decorrere  dall'attivazione  del
relativo servizio da parte del  Ministero  dell'interno  e  di  Sogei
S.p.a.»)); 
    c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  nelle  certificazioni  rilasciate  in  modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR». 
  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  e'
operata con le  risorse  stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.