Art. 24
Identita' digitale, domicilio digitale
e accesso ai servizi digitali
1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete
della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse e
dopo le parole «identita' digitale» sono aggiunte le seguenti: «e
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis»;
2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui
all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee
guida.»;
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;
4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il
divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai
soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.»;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter
del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
istituiti con legge dello Stato.»;
2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le pubbliche amministrazioni»;
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono
inserite le seguenti: «, dei professionisti» e dopo le parole «in
albi»" sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle persone
fisiche» sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e le
parole «in albi professionali o nel registro delle imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'indice di cui all'articolo 6-bis»;
al secondo periodo, le parole «dell'Indice» sono sostituite dalle
seguenti «del presente Indice»; in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,
di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»;
3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite
le seguenti: «delle persone fisiche»;
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole «per finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole «per consentire loro» sono
inserite le seguenti: «il compimento di attivita' e»;
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene
tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica»;
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole «per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica»; al secondo periodo, dopo le parole
«L'adesione al sistema SPID» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica»;
4) al comma 2-nonies, le parole «la carta di identita'
elettronica e» sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
«2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico
di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo
e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli
attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge
ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee
guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo
2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)» e, infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in
rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi in rete.»;
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter»;
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente
articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale
e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi
progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e
delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
g) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «nonche' attraverso uno degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti
ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) ovvero
formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;»;
3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.».
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2021»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 5 e' abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «7.
La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche
rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8
novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,
ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno
precedente la scadenza.».
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, 6-bis,
6-quater, 6-quinquies, 64, 64-bis e 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale).
- 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line
offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio
digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo
6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non
piu' attivo si procede alla cancellazione d'ufficio
dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le
modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis
sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee
guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il
domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui
all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di
gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
6-quater anche nei casi di decesso del titolare del
domicilio digitale eletto o di impossibilita' sopravvenuta
di avvalersi del domicilio.
2. abrogato.
3. abrogato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un
domicilio digitale ovvero altre modalita' con le quali,
anche per superare il divario digitale, i documenti possono
essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non
hanno accesso ad un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita'
di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le
amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni
altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al
comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non
hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio
digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni
delle modalita' con le quali i suddetti documenti sono
messi a disposizione e consegnati al destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione
e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione
vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto ed e' disponibile presso l'amministrazione in
conformita' alle Linee guida.
4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia
analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i
casi in cui il documento rappresenti, per propria natura,
una certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Fino all'adozione delle Linee guida di cui
al comma 1-ter del presente articolo, e alla realizzazione
dell'indice di cui all'articolo 6-quater, e' possibile
eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del
Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da
quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando
la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo'
opporre eccezioni relative alla forma e alla data della
spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o
notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-bis. (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i
domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di
cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con
legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale
Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e
notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3. abrogato.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali nonche' le pubbliche amministrazioni
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle
proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la
raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri
enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente
Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non
iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice
un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il
domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di
cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,
AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle
persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente
articolo nell'ANPR.»
«Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La
consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli
6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza
necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati
in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata
secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali
di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni
commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e
6-quater contengono le informazioni relative alla elezione,
modifica o cessazione del domicilio digitale.»
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
abrogato.
2. abrogato.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. abrogato.
2-octies. abrogato.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. abrogato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita'
digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete.».
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto
di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete
tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in
modalita' digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione
digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma
3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo,
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»
«Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. abrogato.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2018, n. 9,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 65. (Disposizioni transitorie). - 1. Il diritto
di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82
del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i
pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021,
a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di
servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso
gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo
rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente
decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo
6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto
dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. (abrogato).
6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e'
riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e
48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n.
82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e'
adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto
decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29,
comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione
previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente
decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo
71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione
da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71,
come modificato dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36. (Carta d'identita' e documenti elettronici).
- 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. La carta di identita' puo' essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza. Le carte di identita' rilasciate su supporto
cartaceo e le carte di identita' elettroniche rilasciate in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre
2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono
essere rinnovate, ancorche' in corso di validita', prima
del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di
sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b).
3. - 6-bis. (Omissis)».