Art. 24 
 
 
               Identita' digitale, domicilio digitale 
                    e accesso ai servizi digitali 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in  rete
della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie  digitali,
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
      1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse  e
dopo le parole «identita' digitale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis»; 
      2) al  comma  1-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si  procede  alla  cancellazione   d'ufficio   dall'indice   di   cui
all'articolo  6-quater  secondo  le  modalita'  fissate  nelle  Linee
guida.»; 
      3) al comma 1-quater, dopo il primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto  previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione  e  di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di  decesso  del  titolare  del  domicilio  digitale  eletto   o   di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio»; 
      4) al  comma  3-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un  domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per  superare  il
divario digitale, i documenti possono essere messi a  disposizione  e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»; 
      5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  possono  predisporre  le  comunicazioni  ai
soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.»; 
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma  1-ter
del  presente  articolo  e  alla  realizzazione  dell'indice  di  cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del  Codice  civile  anche  presso  un  domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»; 
    b) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i  domicili  digitali  dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e
istituiti con legge dello Stato.»; 
      2) al comma 5, dopo  le  parole  «collegi  professionali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le pubbliche amministrazioni»; 
    c) all'articolo 6-quater: 
      1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone  fisiche»,  sono
inserite le seguenti: «, dei professionisti» e  dopo  le  parole  «in
albi»" sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»; 
      2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle  persone
fisiche» sono inserite le  seguenti:  «,  dei  professionisti»  e  le
parole «in albi professionali o  nel  registro  delle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'indice di cui  all'articolo  6-bis»;
al secondo periodo, le parole  «dell'Indice»  sono  sostituite  dalle
seguenti «del presente Indice»; in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo  6-bis,
di  eleggere  presso  il  presente  Indice  un   domicilio   digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»; 
      3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite
le seguenti: «delle persone fisiche»; 
    d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le  parole  «per  finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale  o  comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo  2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»; 
    e) all'articolo 64: 
      1) al comma 2-ter, dopo le parole «per  consentire  loro»  sono
inserite le seguenti: «il compimento di attivita' e»; 
      2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene
tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tramite la  carta
di identita' elettronica»; 
      3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole  «per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' la  facolta'  di  avvalersi  della  carta  di
identita'  elettronica»;  al  secondo   periodo,   dopo   le   parole
«L'adesione al sistema  SPID»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica»; 
      4)  al  comma  2-nonies,  le  parole  «la  carta  di  identita'
elettronica e» sono soppresse; 
      5)  dopo  il  comma  2-decies,  sono   inseriti   i   seguenti:
«2-undecies.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati  sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica. 
      2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del  testo  unico
di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente  articolo
e  con  livello  di  sicurezza  almeno  significativo,  attesta   gli
attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
possesso di  abilitazioni  o  autorizzazioni  richieste  dalla  legge
ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari  di
funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con  Linee
guida."; 
      6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo
2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)»  e,  infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali e  la  carta  di  identita'  elettronica  ai  fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi  in
rete. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali per  consentire  l'accesso  delle  imprese  e  dei
professionisti ai propri servizi in rete.»; 
    f) all'articolo 64-bis: 
      1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui  al  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter»; 
      2) dopo il comma 1-bis sono  aggiunti  i  seguenti:  «1-ter.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  al  presente
articolo, salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12. 
      1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale
e, al fine di  attuare  il  presente  articolo,  avviano  i  relativi
progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 
      1-quinquies. La violazione  dell'articolo  64,  comma  3-bis  e
delle disposizioni di cui al presente articolo,  costituisce  mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e
comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»; 
    g) all'articolo 65, comma 1: 
      1) alla lettera b), le parole  «nonche'  attraverso  uno  degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma  2-nonies,  nei  limiti
ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la  carta  di  identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;»; 
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  ovvero
formate tramite il punto di  accesso  telematico  per  i  dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;»; 
      3) alla lettera c-bis), il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante  o  dal  dichiarante  dal
proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui
all'articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un
domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto
presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio  digitale  iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.». 
  2. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «28 febbraio 2021»; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  3. L'articolo  36,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:  «7.
La  carta  di  identita'  puo'  essere  rinnovata  a  decorrere   dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di  identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita'  elettroniche
rilasciate in conformita' al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8
novembre 2007,  recante  "regole  tecniche  della  Carta  d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 261  del  9  novembre  2007,  possono  essere  rinnovate,
ancorche' in corso di validita',  prima  del  centottantesimo  giorno
precedente la scadenza.». 
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma  3-bis,  secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio  2021,  e'  fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3-bis,  6-bis,
          6-quater,  6-quinquies,  64,  64-bis  e  65   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n.  112,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio  digitale).
          - 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line
          offerti dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          tramite la propria identita' digitale e anche attraverso il
          punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis. 
              1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  i
          professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
          soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle  imprese
          hanno  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  domicilio   digitale
          iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 
              1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha  facolta'  di  eleggere  il  proprio  domicilio
          digitale  da  iscrivere  nell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto  risulti  non
          piu'  attivo  si  procede  alla   cancellazione   d'ufficio
          dall'indice  di  cui  all'articolo  6-quater   secondo   le
          modalita' fissate nelle Linee guida. 
              1-ter. I domicili digitali di cui ai commi  1  e  1-bis
          sono eletti secondo le modalita'  stabilite  con  le  Linee
          guida. Le persone  fisiche  possono  altresi'  eleggere  il
          domicilio  digitale  avvalendosi  del   servizio   di   cui
          all'articolo 64-bis. 
              1-quater. I soggetti di cui ai commi 1  e  1-bis  hanno
          l'obbligo di fare un uso diligente  del  proprio  domicilio
          digitale e di comunicare ogni  modifica  o  variazione  del
          medesimo secondo le modalita' fissate  nelle  Linee  guida.
          Con le stesse Linee guida, fermo restando  quanto  previsto
          ai commi 3-bis e  4-bis,  sono  definite  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
          6-quater  anche  nei  casi  di  decesso  del  titolare  del
          domicilio digitale eletto o di impossibilita'  sopravvenuta
          di avvalersi del domicilio. 
              2. abrogato. 
              3. abrogato. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  e  coloro  che  non  hanno
          provveduto a eleggere un domicilio digitale  ai  sensi  del
          comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
          Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con  le
          quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile  un
          domicilio digitale ovvero altre  modalita'  con  le  quali,
          anche per superare il divario digitale, i documenti possono
          essere messi a disposizione e consegnati a coloro  che  non
          hanno accesso ad un domicilio digitale. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
          e' prevista dalla normativa vigente una  diversa  modalita'
          di comunicazione o di pubblicazione in via  telematica,  le
          amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o  esercenti  di
          pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
          tramite il  domicilio  digitale  dallo  stesso  dichiarato,
          anche ai sensi dell'articolo 21-bis della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.  Ogni
          altra forma di  comunicazione  non  puo'  produrre  effetti
          pregiudizievoli  per   il   destinatario.   L'utilizzo   di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
              4-bis. Fino alla data fissata nel  decreto  di  cui  al
          comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          possono predisporre le comunicazioni ai  soggetti  che  non
          hanno un domicilio digitale ovvero nei  casi  di  domicilio
          digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
          come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale
          o altra firma elettronica qualificata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  sottoscritti   con   firma   autografa
          sostituita  a   mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni
          delle modalita' con le  quali  i  suddetti  documenti  sono
          messi a disposizione e consegnati al destinatario. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
          a tutti gli effetti di legge gli obblighi di  conservazione
          e di esibizione dei documenti previsti  dalla  legislazione
          vigente laddove la copia  analogica  inviata  al  cittadino
          contenga una  dicitura  che  specifichi  che  il  documento
          informatico,  da  cui  la  copia  e'   tratta,   e'   stato
          predisposto ed e' disponibile presso  l'amministrazione  in
          conformita' alle Linee guida. 
              4-quater. Le modalita' di predisposizione  della  copia
          analogica di cui ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 23,  comma  2-bis,  salvo  i
          casi in cui il documento rappresenti, per  propria  natura,
          una  certificazione  rilasciata   dall'amministrazione   da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
              4-quinquies. Fino all'adozione delle Linee guida di cui
          al comma 1-ter del presente articolo, e alla  realizzazione
          dell'indice di  cui  all'articolo  6-quater,  e'  possibile
          eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo  47  del
          Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da
          quello di cui al comma 1-ter. In tal caso,  ferma  restando
          la  validita'  ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche
          aventi valore legale, colui  che  lo  ha  eletto  non  puo'
          opporre eccezioni relative alla forma  e  alla  data  della
          spedizione  e  del  ricevimento   delle   comunicazioni   o
          notificazioni ivi indirizzate. 
              5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art. 6-bis. (Indice nazionale  dei  domicili  digitali
          delle imprese e  dei  professionisti).  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le  imprese  e  i
          professionisti in modalita'  telematica,  e'  istituito  il
          pubblico elenco denominato Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei  professionisti,
          presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. Nell'Indice nazionale  sono  inseriti  anche  i
          domicili digitali dei professionisti diversi da  quelli  di
          cui al  primo  periodo,  iscritti  in  elenchi  o  registri
          detenuti dalle pubbliche amministrazioni  e  istituiti  con
          legge dello Stato. I domicili  digitali  inseriti  in  tale
          Indice costituiscono mezzo  esclusivo  di  comunicazione  e
          notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi
          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'
          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64, comma 2-sexies. 
              3. abrogato. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   nonche'   le   pubbliche    amministrazioni
          comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli
          indirizzi  PEC  relativi  ai  professionisti   di   propria
          competenza e sono previsti gli  strumenti  telematici  resi
          disponibili dalle Camere di commercio per il tramite  delle
          proprie strutture informatiche al fine  di  ottimizzare  la
          raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili  digitali
          delle persone fisiche, dei  professionisti  e  degli  altri
          enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
          elenchi o  registri  professionali  o  nel  registro  delle
          imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto  privato  non  tenuti  all'iscrizione
          nell'indice di  cui  all'articolo  6-bis,  nel  quale  sono
          indicati i domicili eletti ai  sensi  dell'articolo  3-bis,
          comma 1-bis. La realizzazione e la  gestione  del  presente
          Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede  avvalendosi
          delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
          deputate alla  gestione  dell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-bis. E' fatta salva la facolta' del  professionista,  non
          iscritto in albi, registri o elenchi professionali  di  cui
          all'articolo 6-bis, di eleggere presso il  presente  Indice
          un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
          personale diverso dal primo. 
              2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  il
          domicilio digitale e' l'indirizzo inserito  nell'elenco  di
          cui  all'articolo  6-bis,  fermo  restando  il  diritto  di
          eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo  3-bis,  comma
          1-bis.  Ai   fini   dell'inserimento   dei   domicili   dei
          professionisti  nel  predetto  elenco  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite
          servizi  informatici  individuati  nelle  Linee  guida,   i
          relativi  indirizzi  gia'  contenuti  nell'elenco  di   cui
          all'articolo 6-bis. 
              3. Al completamento dell'ANPR di cui  all'articolo  62,
          AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali  delle
          persone fisiche contenuti nell'elenco di  cui  al  presente
          articolo nell'ANPR.» 
              «Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso).  -  1.  La
          consultazione on-line degli elenchi di  cui  agli  articoli
          6-bis, 6-ter e 6-quater  e'  consentita  a  chiunque  senza
          necessita' di autenticazione. Gli elenchi  sono  realizzati
          in formato aperto. 
              2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di
          cui agli articoli 6-bis, 6-ter e  6-quater,  e'  effettuata
          secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida. 
              3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
          dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali
          di cui al presente articolo per  l'invio  di  comunicazioni
          commerciali,  come  definite  dall'articolo  2,  comma   1,
          lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              4. Gli elenchi di cui  agli  articoli  6-bis,  6-ter  e
          6-quater contengono le informazioni relative alla elezione,
          modifica o cessazione del domicilio digitale.» 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.
          abrogato. 
              2. abrogato. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. abrogato. 
              2-octies. abrogato. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              2-undecies.   I   gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
              2-duodecies. La verifica  dell'identita'  digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
              3. abrogato. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita la data a  decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere b) e  c)  utilizzano  esclusivamente  le  identita'
          digitali ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma  2-nonies,  a  decorrere  dal  28  febbraio  2021,  i
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la  carta
          di identita' elettronica ai fini  dell'identificazione  dei
          cittadini che accedono  ai  propri  servizi  in  rete.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          digitalizzazione e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente  le  identita'  digitali  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete.». 
              «Art.  64-bis  (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica  Amministrazione).  -  1.  I   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri  servizi
          in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il  punto
          di accesso telematico attivato  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1
          e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le Linee guida. 
              1-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono  fruibili  i  propri  servizi  in  rete
          tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso
          il punto di accesso telematico di cui al presente articolo,
          salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
          societa' di cui all'articolo 8, comma 2  del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
              1-quater. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche  in
          modalita' digitale  e,  al  fine  di  attuare  il  presente
          articolo, avviano i  relativi  progetti  di  trasformazione
          digitale entro il 28 febbraio 2021. 
              1-quinquies.  La  violazione  dell'articolo  64,  comma
          3-bis e delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,
          costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico
          risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte   dei
          dirigenti  responsabili  delle   strutture   competenti   e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento  della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture.» 
              «Art. 65.  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'articolo 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                b-bis) ovvero formate tramite  il  punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi  mobili  di  cui  all'articolo
          64-bis; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione di domicilio digitale ai sensi e per  gli  effetti
          dell'articolo 3-bis,  comma  1-ter.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis. abrogato. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. abrogato. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le  dichiarazioni
          inviate  per  via  telematica  sono  valide  se  effettuate
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82».» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del   decreto
          legislativo  13  dicembre  2017,   n.   217   (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  26  agosto
          2016, n. 179,  concernente  modifiche  ed  integrazioni  al
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi  dell'articolo  1
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2018, n.  9,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 65. (Disposizioni transitorie). - 1.  Il  diritto
          di cui all'articolo 3-bis,  comma  01,  e'  riconosciuto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. 
              2. L'obbligo per i prestatori di servizi  di  pagamento
          abilitati di utilizzare esclusivamente  la  piattaforma  di
          cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.  82
          del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
          decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i
          pagamenti digitali da parte dei cittadini,  i  soggetti  di
          cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio  2021,
          a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di
          cui all'articolo 5, comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, ovvero ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di
          servizi forniti  da  altri  soggetti  di  cui  allo  stesso
          articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi  di  incasso
          gia' abilitati ad operare  sulla  piattaforma.  Il  mancato
          adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  precedente  periodo
          rileva ai fini della misurazione e della valutazione  della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  cui  all'articolo  5,  comma  2-quater,   del   decreto
          legislativo n. 82 del 2005, come  introdotto  dal  presente
          decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              4. La realizzazione  dell'indice  di  cui  all'articolo
          6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto
          dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro  dodici
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              5. (abrogato). 
              6. Il diritto di  cui  all'articolo  7,  comma  01,  e'
          riconosciuto a decorrere  dalla  data  di  attivazione  del
          punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentiti l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate
          le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
          di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29  e
          48 del decreto legislativo del 7  marzo  2005,  n.  82,  al
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,   del   23   luglio   2014,   in   materia    di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in  vigore
          del decreto di cui al  primo  periodo,  l'articolo  48  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato. 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n.
          82 del 2005,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
          adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto
          decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29,
          comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente
          all'entrata in vigore del  decreto  legislativo  26  agosto
          2016, n. 179 e dell'articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del
          decreto legislativo  n.  82  del  2005  nella  formulazione
          previgente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  cui  all'articolo  50-ter,   comma   4,   del   decreto
          legislativo n. 82 del 2005, come  introdotto  dal  presente
          decreto, e' adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              10. Le regole tecniche emanate ai  sensi  dell'articolo
          71 del decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  nel  testo
          vigente prima dell'entrata in vigore del presente  decreto,
          restano efficaci fino all'eventuale modifica o  abrogazione
          da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo  71,
          come modificato dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio  2001,  n.  42,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 36. (Carta d'identita' e documenti  elettronici).
          - 1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. La  carta  di  identita'  puo'  essere  rinnovata  a
          decorrere  dal   centottantesimo   giorno   precedente   la
          scadenza. Le carte  di  identita'  rilasciate  su  supporto
          cartaceo e le carte di identita' elettroniche rilasciate in
          conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre
          2007, recante  "regole  tecniche  della  Carta  d'identita'
          elettronica", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 261 del  9  novembre  2007,  possono
          essere rinnovate, ancorche' in corso  di  validita',  prima
          del centottantesimo giorno precedente la scadenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 2. (Finalita' e ambito  di  applicazione).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: 
                a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          nel rispetto del riparto di competenza di cui  all'articolo
          117  della  Costituzione,  ivi  comprese  le  autorita'  di
          sistema portuale,  nonche'  alle  autorita'  amministrative
          indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 
                b) ai gestori di servizi pubblici,  ivi  comprese  le
          societa' quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico
          interesse; 
                c) alle societa' a controllo pubblico, come  definite
          nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse  le
          societa' quotate di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
          p), del medesimo decreto che non rientrino nella  categoria
          di cui alla lettera b). 
              3. - 6-bis. (Omissis)».