Art. 24 bis
Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei
titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali
1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica
amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle
somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo
dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano
l'interoperabilita' degli strumenti di pagamento elettronico dei
titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto
di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, hanno la facolta' di sottoscrivere appositi
accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare
specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma
1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalita'
operative per assicurare:
a) l'interoperabilita' dei sistemi di pagamento, anche tramite
piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla
comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di
pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera
concorrenza.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - 1. Al fine di incentivare l'uso degli
strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i
costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
(Omissis).».