Art. 24 bis 
 
 
Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico  dei
  titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali 
 
  1.  Al  fine   di   digitalizzare   i   processi   della   pubblica
amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle
somme dovute ai  comuni  per  l'utilizzo  dei  servizi  di  trasporto
pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo
dei   titoli   di   viaggio    cartacei,    i    comuni    assicurano
l'interoperabilita' degli  strumenti  di  pagamento  elettronico  dei
titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e  per  quanto
di propria competenza. 
  2. I comuni, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, hanno la  facolta'  di  sottoscrivere  appositi
accordi o convenzioni con soggetti  privati  al  fine  di  realizzare
specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma
1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  e  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   modalita'
operative per assicurare: 
    a) l'interoperabilita' dei sistemi di  pagamento,  anche  tramite
piattaforme  elettroniche  realizzate  nelle  forme   di   cui   alla
comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327; 
    b) l'interazione di sistemi esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi  di
pagamento elettronico,  secondo  principi  di  trasparenza  e  libera
concorrenza. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              «Art.  8  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto).  -  1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  degli
          strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
          nel settore del trasporto pubblico  locale,  riducendone  i
          costi connessi, le aziende  di  trasporto  pubblico  locale
          promuovono  l'adozione   di   sistemi   di   bigliettazione
          elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale   e   di
          biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 
              (Omissis).».