Art. 25 
 
 
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
  e gestione dell'identita' digitale 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  la   disciplina   in   materia   di
conservazione dei documenti informatici,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  14-bis,  comma  2,  lettera   i),   le   parole
«conservatori di documenti informatici accreditati»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,
lettera b)»; 
    b) all'articolo 29: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei
fornitori di servizi»; 
      2) al comma 1, al  primo  periodo,  le  parole  "o  di  gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse  e  il
secondo periodo e' soppresso; 
      3) al comma 2, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i  soggetti  di  cui  al
comma 1 devono possedere i  requisiti  di  cui  all'articolo  24  del
regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre  di  requisiti
di   onorabilita',   affidabilita',   tecnologici   e   organizzativi
compatibili  con  la  disciplina   europea,   nonche'   di   garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID,  nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al  comma
1 intendono svolgere.»; 
      4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse; 
    c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori»  fino  a
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I  prestatori  di  servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata,
iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  29,  comma  6,  nonche'  i
gestori  dell'identita'  digitale  e  i  conservatori  di   documenti
informatici»; 
    d) all'articolo 32-bis,  al  comma  1,  le  parole  «conservatori
accreditati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «soggetti  di   cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le sanzioni per  le  violazioni  commesse  dai
soggetti di cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera  b),  sono
fissate  nel  minimo  in  euro  4.000,00  e  nel  massimo   in   euro
40.000,00.»; 
    e)  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera   b),   le   parole
«accreditati come conservatori presso l'AgID» sono  sostituite  dalle
seguenti: «che possiedono i requisiti di  qualita',  di  sicurezza  e
organizzazione individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,
nelle Linee  guida  di  cui  all'art  71  relative  alla  formazione,
gestione e conservazione dei  documenti  informatici  nonche'  in  un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei  documenti  informatici   emanato   da   AgID,   avuto   riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita'  dei  documenti  conservati
agli originali nonche' la qualita' e  la  sicurezza  del  sistema  di
conservazione.»; 
    f) all'articolo 44, comma 1-ter,  le  parole  «Il  sistema»  sono
sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico  di  soggetti  privati,  il
sistema». 
  2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui  al
comma 1, lettera  e),  in  materia  di  conservazione  dei  documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo  le  parole
«decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le  seguenti:
«"e i gestori dell'identita' digitale  di  cui  all'articolo  64  del
medesimo decreto»; 
    b) all'articolo 30-quater, comma 2,  dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «L'accesso  a  titolo  gratuito  e'  assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   per   le   verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di  accesso  relative  al
sistema SPID.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  14-bis,  29,  30,
          32-bis, 34 e 44 del  citato  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14-bis (Agenzia  per  l'Italia  digitale).  -  1.
          L'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    Digitale
          Italiana,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  dettati   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato,  e  con  l'Agenda  digitale  europea.  AgID,   in
          particolare, promuove l'innovazione digitale  nel  Paese  e
          l'utilizzo delle  tecnologie  digitali  nell'organizzazione
          della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
          cittadini e  le  imprese,  nel  rispetto  dei  principi  di
          legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
          efficienza,  economicita'  ed  efficacia.  Essa  presta  la
          propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
          e  svolge  i  compiti  necessari  per  l'adempimento  degli
          obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie
          di competenza. 
              2. AgID svolge le funzioni di: 
                a)  emanazione  di  Linee  guida  contenenti  regole,
          standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo,  vigilanza
          e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle  norme  di
          cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
          amministrativi generali, in  materia  di  agenda  digitale,
          digitalizzazione della pubblica amministrazione,  sicurezza
          informatica, interoperabilita' e  cooperazione  applicativa
          tra  sistemi  informatici  pubblici  e  quelli  dell'Unione
          europea; 
                b) programmazione  e  coordinamento  delle  attivita'
          delle   amministrazioni   per   l'uso   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,   mediante   la
          redazione e  la  successiva  verifica  dell'attuazione  del
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi  e
          l'individuazione dei principali interventi  di  sviluppo  e
          gestione  dei  sistemi  informativi  delle  amministrazioni
          pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID,  anche
          sulla base dei dati  e  delle  informazioni  acquisiti  dai
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  ed  e'  approvato
          dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
          delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
                c)  monitoraggio   delle   attivita'   svolte   dalle
          amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'articolo 1, comma  492,  lettera  a-bis),  della
          legge 11 dicembre 2016, n.  232,  in  relazione  alla  loro
          coerenza con il Piano triennale di cui alla  lettera  b)  e
          verifica   dei   risultati   conseguiti    dalle    singole
          amministrazioni con  particolare  riferimento  ai  costi  e
          benefici  dei  sistemi  informatici  secondo  le  modalita'
          fissate dalla stessa Agenzia; 
                d)  predisposizione,  realizzazione  e  gestione   di
          interventi e progetti di innovazione, anche  realizzando  e
          gestendo direttamente  o  avvalendosi  di  soggetti  terzi,
          specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
          nonche'   svolgendo   attivita'    di    progettazione    e
          coordinamento delle iniziative strategiche e di  preminente
          interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
                e) promozione della cultura digitale e della  ricerca
          anche tramite comunita' digitali regionali; 
              f)  rilascio  di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi  quadro  da
          parte delle pubbliche amministrazioni centrali  concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  a   sistemi
          informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura  aperta.  Il  parere  e'
          reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
          ottimizzazione della spesa delle pubbliche  amministrazioni
          e  favorendo  l'adozione  di  infrastrutture  condivise   e
          standard che  riducano  i  costi  sostenuti  dalle  singole
          amministrazioni e il  miglioramento  dei  servizi  erogati,
          nonche'  in  coerenza  con  i  principi,  i  criteri  e  le
          indicazioni contenuti nei  piani  triennali  approvati.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano  gli
          articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti  a   questioni   di   competenza   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione e'  trasmessa  dall'AgID  a  detta
          Autorita'; 
                g)  rilascio  di  pareri   tecnici,   obbligatori   e
          vincolanti, sugli elementi essenziali  delle  procedure  di
          gara bandite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  512  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip  e  dai  soggetti
          aggregatori di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione  di  beni  e
          servizi relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e
          definiti di carattere strategico nel  piano  triennale.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento  della  relativa  richiesta  e  si  applica
          l'articolo 17-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Ai fini  della  presente  lettera
          per  elementi  essenziali  si  intendono  l'oggetto   della
          fornitura  o  del  servizio,  il   valore   economico   del
          contratto,  la  tipologia  di  procedura  che  si   intende
          adottare,  il  criterio  di   aggiudicazione   e   relativa
          ponderazione, le principali clausole che caratterizzano  le
          prestazioni contrattuali. Si applica  quanto  previsto  nei
          periodi da 2 a 5 della lettera f); 
                h)  definizione  di  criteri  e  modalita'   per   il
          monitoraggio  sull'esecuzione  dei   contratti   da   parte
          dell'amministrazione interessata; 
                i)  vigilanza  sui   servizi   fiduciari   ai   sensi
          dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
          organismo a  tal  fine  designato,  sui  gestori  di  posta
          elettronica certificata, sui soggetti di  cui  all'articolo
          34, comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici
          e privati, che partecipano a SPID di cui  all'articolo  64;
          nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
          le violazioni accertate a carico dei soggetti  vigilati  le
          sanzioni  amministrative  di  cui  all'articolo  32-bis  in
          relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata   e
          all'entita' del danno provocato all'utenza; 
                l) ogni altra  funzione  attribuitale  da  specifiche
          disposizioni di legge e dallo Statuto. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,  AgID
          svolge ogni altra funzione prevista da leggi e  regolamenti
          gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione.» 
              «Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di  servizi).  -
          1. I  soggetti  che  intendono  fornire  servizi  fiduciari
          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
          elettronica  certificata  presentano  all'AgID  domanda  di
          qualificazione, secondo le modalita'  fissate  dalle  Linee
          guida. 
              2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di  cui  al
          comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
          del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014,  disporre
          di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici  e
          organizzativi  compatibili  con  la   disciplina   europea,
          nonche'  di   garanzie   assicurative   adeguate   rispetto
          all'attivita'  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  sentita
          l'AgID,  nel  rispetto  della  disciplina   europea,   sono
          definiti i predetti requisiti in relazione  alla  specifica
          attivita' che i  soggetti  di  cui  al  comma  1  intendono
          svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i  criteri
          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al
          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 
              3. 
              4. La domanda di qualificazione  si  considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di AgID o che  questo  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  AgID
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile
          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina in questione. 
              7. 
              8. 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di  AgID,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              «Art. 30 (Responsabilita'  dei  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, dei  gestori  di  posta  elettronica
          certificata, dei  gestori  dell'identita'  digitale  e  dei
          conservatori). -  1.  I  prestatori  di  servizi  fiduciari
          qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata,
          iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  29,  comma  6,
          nonche' i gestori dell'identita' digitale e i  conservatori
          di documenti informatici,  che  cagionano  danno  ad  altri
          nello svolgimento della  loro  attivita',  sono  tenuti  al
          risarcimento, se non provano di  avere  adottato  tutte  le
          misure idonee a evitare il danno. 
              2. 
              3. Il prestatore di servizi  di  firma  digitale  o  di
          altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei
          danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato  che
          ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso  ai  sensi
          dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso  e
          di valore siano chiaramente  riconoscibili  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.» 
              «Art. 32-bis (Sanzioni  per  i  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, per i gestori di  posta  elettronica
          certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per  i
          conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai  prestatori  di
          servizi  fiduciari  qualificati,  ai   gestori   di   posta
          elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
          e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,  lettera
          b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento  eIDAS
          o  del  presente  Codice  relative  alla  prestazione   dei
          predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla
          gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno
          provocato all'utenza, per importi  da  un  minimo  di  euro
          40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00,  fermo  restando
          il diritto al risarcimento del maggior danno.  Le  sanzioni
          per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo
          34, comma 1-bis, lettera b), sono  fissate  nel  minimo  in
          euro  4.000,00  e  nel  massimo  in  euro   40.000,00.   Le
          violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i
          diritti e gli interessi  di  una  pluralita'  di  utenti  o
          relative a  significative  carenze  infrastrutturali  o  di
          processo del fornitore di servizio  si  considerano  gravi.
          AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,   dispone
          altresi'  la  cancellazione  del  fornitore  del   servizio
          dall'elenco  dei  soggetti  qualificati  e  il  divieto  di
          accreditamento o qualificazione per un periodo fino  ad  un
          massimo di due  anni.  Le  sanzioni  vengono  irrogate  dal
          direttore  generale  dell'AgID,  sentito  il  Comitato   di
          indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di  cui
          al comma 1 e diffida i soggetti  a  conformare  la  propria
          condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente. 
              2. Fatti salvi i casi  di  forza  maggiore  o  di  caso
          fortuito, qualora  si  verifichi  un  malfunzionamento  nei
          servizi  forniti  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  che
          determini l'interruzione del servizio, ovvero  in  caso  di
          mancata   o   intempestiva   comunicazione   dello   stesso
          disservizio a AgID o agli utenti,  ai  sensi  dell'articolo
          32,  comma  3,  lettera  m-bis),   AgID,   ferma   restando
          l'irrogazione  delle   sanzioni   amministrative,   diffida
          altresi' i soggetti di cui al comma  1  a  ripristinare  la
          regolarita' del servizio o ad effettuare  le  comunicazioni
          previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la  mancata
          o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
          biennio, successivamente alla prima diffida si  applica  la
          sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
              3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e  2  puo'  essere
          applicata  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
          pubblicazione   dei   provvedimenti   di   diffida   o   di
          cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
          pubblicita' legale. 
              4.». 
              «Art.  34   (Norme   particolari   per   le   pubbliche
          amministrazioni). - 1. Ai fini  della  sottoscrizione,  ove
          prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
          pubbliche amministrazioni: 
                a)  possono  svolgere  direttamente  l'attivita'   di
          rilascio dei certificati qualificati  avendo  a  tale  fine
          l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo  29;  tale
          attivita' puo' essere svolta esclusivamente  nei  confronti
          dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
          pubblici o privati; 
                b) possono rivolgersi  a  prestatori  di  servizi  di
          firma digitale o di altra  firma  elettronica  qualificata,
          secondo  la  vigente  normativa  in  materia  di  contratti
          pubblici. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni  possono  procedere
          alla conservazione dei documenti informatici: 
                a) all'interno della propria struttura organizzativa; 
                b)  affidandola,  in  modo  totale  o  parziale,  nel
          rispetto  della  disciplina  vigente,  ad  altri  soggetti,
          pubblici o privati che possiedono i requisiti di  qualita',
          di sicurezza e  organizzazione  individuati,  nel  rispetto
          della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art.
          71 relative alla formazione, gestione e  conservazione  dei
          documenti informatici nonche' in un regolamento sui criteri
          per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti
          informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di
          assicurare la conformita'  dei  documenti  conservati  agli
          originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di
          conservazione. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.». 
              «Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
          documenti  informatici).  -  1.  Il  sistema  di   gestione
          informatica dei documenti delle pubbliche  amministrazioni,
          di cui all'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  organizzato  e
          gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e  la
          ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
          sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
          guida. 
              1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
          delle  pubbliche   amministrazioni   e'   gestito   da   un
          responsabile  che   opera   d'intesa   con   il   dirigente
          dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
          responsabile del trattamento  dei  dati  personali  di  cui
          all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, ove nominato, e con il responsabile del sistema  della
          conservazione dei  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni,  nella  definizione   e   gestione   delle
          attivita'  di  rispettiva  competenza.  Almeno  una   volta
          all'anno  il  responsabile  della  gestione  dei  documenti
          informatici  provvede   a   trasmettere   al   sistema   di
          conservazione i fascicoli e  le  serie  documentarie  anche
          relative a procedimenti non conclusi. 
              1-ter. In tutti  i  casi  in  cui  la  legge  prescrive
          obblighi di  conservazione,  anche  a  carico  di  soggetti
          privati,  il  sistema  di   conservazione   dei   documenti
          informatici  assicura,  per  quanto  in  esso   conservato,
          caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
          leggibilita', reperibilita', secondo le modalita'  indicate
          nelle Linee guida. 
              1-quater.  Il  responsabile  della  conservazione,  che
          opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
          personali, con il responsabile della  sicurezza  e  con  il
          responsabile dei sistemi  informativi,  puo'  affidare,  ai
          sensi  dell'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera  b),   la
          conservazione dei documenti informatici ad altri  soggetti,
          pubblici   o   privati,   che   offrono   idonee   garanzie
          organizzative, e tecnologiche  e  di  protezione  dei  dati
          personali.  Il  responsabile  della   conservazione   della
          pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
          i  responsabili  di  cui  al  comma  1-bis,  anche  con  il
          responsabile  della  gestione  documentale,   effettua   la
          conservazione  dei  documenti  informatici  secondo  quanto
          previsto all'articolo 34, comma 1-bis.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  30-ter  e
          30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  141,
          recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei  mediatori  creditizi,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010,  n.  207,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  30-ter  (Sistema  di  prevenzione).  -   1.   E'
          istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, un sistema  pubblico  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o  differiti,  con
          specifico riferimento al furto di identita'.  Tale  sistema
          puo' essere  utilizzato  anche  per  svolgere  funzioni  di
          supporto al controllo delle identita'  e  alla  prevenzione
          del  furto  di  identita'  in  settori  diversi  da  quelli
          precedentemente indicati, limitatamente al riscontro  delle
          informazioni strettamente pertinenti. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
                a) le banche, comprese quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385; 
                b)  i   fornitori   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica, ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          gg), del codice di cui al  decreto  legislativo  1º  agosto
          2003, n. 259; 
                b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e i gestori  dell'identita'
          digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto; 
                b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita'
          di vendita a clienti finali di energia elettrica e  di  gas
          naturale ai sensi della normativa vigente; 
                c) i fornitori di servizi interattivi associati o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
                c-bis) le imprese di assicurazione; 
                d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie  e
          le imprese che offrono ai soggetti di cui alle  lettere  da
          a) a c) servizi assimilabili alla  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5-bis. Al sistema di prevenzione  accedono  altresi'  i
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni, non ricompresi tra i  soggetti  aderenti  di
          cui  al  comma  5,  secondo  i  termini  e   le   modalita'
          disciplinati in un'apposita convenzione  con  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  dalla  quale  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 30-quater (Finalita' e struttura  dell'archivio).
          - 1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
                a) il primo,  denominato  interconnessione  di  rete,
          consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate
          dagli aderenti mediante il riscontro  con  i  dati  di  cui
          all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli
          organismi pubblici e privati; 
                b)  il   secondo,   denominato   modulo   informatico
          centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima,  i
          casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di
          una o piu' categorie di dati presenti  nella  richiesta  di
          verifica e permette al titolare dell'archivio e  al  gruppo
          di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma  9,  lo  studio
          del fenomeno delle  frodi,  ai  fini  dell'esercizio  della
          prevenzione,   anche   mediante   la   predisposizione    e
          pubblicazione periodica  di  specifiche  linee  guida,  sul
          piano amministrativo, nel settore del credito al consumo  e
          dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel  settore
          delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla  presente
          lettera, il titolare dell'archivio si  avvale  anche  delle
          elaborazioni    dei    dati     contenuti     nell'archivio
          informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
          della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
                c)  il  terzo,  denominato  modulo   informatico   di
          allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti
          relative alle frodi subite o ai  casi  che  configurano  un
          rischio di frodi nei settori del credito,  dei  servizi  di
          comunicazione   elettronica   o   interattivi    e    delle
          assicurazioni,  nonche'  le  segnalazioni   di   specifiche
          allerta preventive  trasmesse  dal  titolare  dell'archivio
          agli   aderenti.   Tali   informazioni   sono    conservate
          nell'archivio per il  tempo  necessario  agli  aderenti  ad
          accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
              2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo  della  guardia  di
          finanza e la Polizia di Stato possono  accedere,  a  titolo
          gratuito, al sistema di  prevenzione.  L'accesso  a  titolo
          gratuito e'  assicurato  anche  ai  gestori  dell'identita'
          digitale di cui all'articolo 64 del decreto  legislativo  7
          marzo  2005,  n.  82  per  le  verifiche  propedeutiche  al
          rilascio delle credenziali di accesso relative  al  sistema
          SPID. 
              3. I risultati di specifico interesse sono  comunicati,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal   decreto   di   cui
          all'articolo 30-octies del  presente  decreto  legislativo,
          agli uffici del Dipartimento della pubblica  sicurezza  del
          Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei
          fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale,
          di polizia per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  agli
          articoli 4, 6 e 7 della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
          nonche',  ove   rilevanti,   all'Unita'   di   informazione
          finanziaria della Banca d'Italia e al  Nucleo  speciale  di
          polizia valutaria della Guardia di finanza. 
              4. Allo scopo di rafforzare il sistema di  prevenzione,
          il    titolare     dell'archivio,     anche     ai     fini
          dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo
          30-ter, comma  7,  ultimo  periodo,  puo'  avvalersi  della
          collaborazione del Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria
          della Guardia di finanza, che agisce  con  i  poteri  e  le
          facolta' previsti dall'articolo 2 del  decreto  legislativo
          19  marzo  2001,  n.  68,  utilizzando,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, strutture e  personale  esistenti  in
          modo da non determinare oneri aggiuntivi.».