Art. 26
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione
1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono
disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la societa' di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi
nell'esercizio di attivita' ad essi affidate ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato,
residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi
inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari
conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in
ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice
univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione
richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre
disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le
amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla
piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo
decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di
«tecnologie basate su registri distribuiti», come definite
dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee
guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita'
agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformita' agli
originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione
al destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o
comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile
dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta
ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso
alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di
notificazione.
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e'
inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un
indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a
tali atti o affari e' riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il
servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in
apposita area riservata, per ciascun destinatario della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza
ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le
modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile
accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi
destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo e-mail non
certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito
digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della
piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale
di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'
elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il
reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma
15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante
dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
certificata o del servizio elettronico di recapito certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione
correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o
comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni
opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso
di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di
ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta
elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del
comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del
comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma
ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli
atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore
con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei
documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al
destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a
disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti
dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della
piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o
facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
funzionalita' della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle
spese e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di
competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82:
a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e
il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La
piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di
usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e
interoperabilita';
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali
le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di
notificazione;
c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della
piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai
terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)
alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua
funzionalita';
e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari
eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di
accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari
dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di
corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a
decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla
piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1
non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui
agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo
decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali,
autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti
di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di
pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi
connessi.
18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «trascorsi
centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso un
anno».
19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del
suddetto fornitore.».
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione
e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al
nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 402, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«402. Al fine di rendere piu' semplice, efficiente,
sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e
minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, tramite la societa' di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le
notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida, in
tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica
esistente di proprieta' del suddetto fornitore.».
- La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, e' PagoPA s.p.a.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, S.O.:
«Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. abrogato.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. abrogato.
7. abrogato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, recante Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1993, n. 9, S.O.:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione,
i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi
tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per
territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale
(CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi,
purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in
giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma
di ragioneria e della relativa abilitazione professionale,
limitatamente alle controversie dei propri assistiti
originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato
loro assistenza.
4. - 10. (Omissis).».
- Per il riferimento al citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 24.
- L'art. 8-ter del citato decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, definisce «tecnologie basate su
registri distribuiti», «le tecnologie e i protocolli
informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). -
1. (Omissis).
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
2-bis. (Omissis).».
- Gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, recano rispettivamente
«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti», «Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi» e «Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di
diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi
o registri professionali o nel registro delle imprese».
- Per il riferimento all'art. 3-bis, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 24.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, recante Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n.334:
«Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego
nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato
fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente
al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario,
purche' il consegnatario non sia persona manifestamente
affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al
periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al
portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da
rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la
consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma
deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario
medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a
carico del mittente.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo'
farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del
piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data
e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita
dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita'
fisica alla sottoscrizione.
Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il
piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal giorno
del tentativo di notifica presso il punto di deposito piu'
vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata
l'operatore postale di riferimento deve assicurare la
disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o
modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza,
sicurezza, riconoscibilita' ed accessibilita' richieste
dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta
supervisione e responsabilita' dell'operatore postale,
presso i punti di giacenza o sulle modalita' alternative di
consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla
custodia ed alle altre attivita' funzionali al ritiro o
alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito e' data notizia al destinatario, a cura
dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che,
in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso
alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del
punto di deposito, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara'
restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del
ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di
dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato
del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di
ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due
giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione
della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e', entro due giorni lavorativi,
spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data
dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il
termine di dieci giorni' e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato
depositato, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato entro il termine di sei mesi" e della data di
restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita'
manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da
quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale
puo' consentire al destinatario di effettuare il ritiro
digitale dell'atto non recapitato assicurando
l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte
di quest'ultimo di un documento informatico recante una
firma equipollente a quella autografa.
Art. 9. - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione
del motivo del mancato recapito gli invii che non possono
essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo
inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.».
- Per i riferimenti agli articoli 64 e 64-bis, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 24.
- L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, recante Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio, disciplina la
fornitura del servizio universale.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 2004, n. 13.
- Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.,
disciplina la riscossione coattiva; i capi II e IV del
medesimo titolo recano rispettivamente «Espropriazione
forzata» e «Procedure concorsuali».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del medesimo decreto
legislativo n. 602 del 1973, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito). - 1. Il concessionario procede ad
espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il
termine di sessanta giorni dalla notificazione della
cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data
della notifica.».
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo n. 602 del 1973:
«Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.».
- L'art. 1, comma 403, della citata legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022), autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.