Art. 26 
 
 
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
                           amministrazione 
 
  1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  le  sue  modalita'  di  funzionamento  sono
disciplinate dalla presente disposizione. 
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per: 
    a) «gestore della piattaforma», la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    b) «piattaforma», la piattaforma digitale  di  cui  al  comma  1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con  valore  legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; 
    c)  «amministrazioni»,  le  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli  atti  emessi
nell'esercizio di attivita' ad essi affidate ai  sensi  dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  i  soggetti  di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
medesimo decreto legislativo; 
    d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche,  gli
enti, le associazioni e  ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato,
residenti  o  aventi  sede  legale  nel  territorio  italiano  ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale  attribuito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni; 
    e) «delegati», le persone fisiche,  le  persone  giuridiche,  gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o  privato,  ivi
inclusi i soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  ai  quali  i  destinatari
conferiscono il potere di accedere  alla  piattaforma  per  reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni; 
    f) «delega», l'atto con il quale i  destinatari  conferiscono  ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma; 
    g) «avviso di avvenuta ricezione»,  l'atto  formato  dal  gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario  in
ordine alle  modalita'  di  acquisizione  del  documento  informatico
oggetto di notificazione; 
    h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il  codice
univoco attribuito dalla piattaforma  a  ogni  singola  notificazione
richiesta dalle amministrazioni; 
    i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in  ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione. 
  3. Ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalita'  previste  da  altre
disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le
amministrazioni possono  rendere  disponibili  telematicamente  sulla
piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.  La  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla
piattaforma avviene nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo
decreto  legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione   di
«tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite
dall'articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
il gestore della piattaforma assicura  l'autenticita',  l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l'accesso  alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di
notificazione.   Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee
guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo,
individua le modalita' per garantire  l'attestazione  di  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto
dell'originale e della  copia.  Gli  agenti  della  riscossione  e  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti incaricati di attestare la  conformita'  agli
originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni.  I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la
conformita' di cui al presente  comma,  sono  pubblici  ufficiali  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma  puo'   essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di  notificazione
al destinatario. 
  4. Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile
dall'amministrazione, invia  al  destinatario  l'avviso  di  avvenuta
ricezione, con  il  quale  comunica  l'esistenza  e  l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le  modalita'  di  accesso
alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di
notificazione. 
  5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato: 
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione; 
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15. 
  6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o  il  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi,  il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo  di  consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche  a  seguito  di
tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  certificata  o  il
servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma  rende  disponibile  in
apposita   area   riservata,   per   ciascun    destinatario    della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della
piattaforma  inoltre  da'  notizia  al   destinatario   dell'avvenuta
notificazione  dell'atto  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  senza
ulteriori adempimenti a proprio carico. 
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso  di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato  cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal  gestore  della  piattaforma,  con  le
modalita' previste dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  890  e  con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9  della  stessa  legge.  L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile
accedere  alla   piattaforma   e   l'identificativo   univoco   della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste  dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo'  ottenere  la  copia
cartacea  degli  atti   oggetto   di   notificazione.   Agli   stessi
destinatari,  ove  abbiano  comunicato  un   indirizzo   e-mail   non
certificato, un numero  di  telefono  o  un  altro  analogo  recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma invia un avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale
di cittadini e imprese (SPID) di  cui  all'articolo  64  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la  Carta  d'identita'
elettronica  (CIE)  di  cui  all'articolo  66  del  medesimo  decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata,  ove  sono  consentiti  il
reperimento,  la  consultazione  e   l'acquisizione   dei   documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di  cui  al  comma
15, i destinatari possono conferire  apposita  delega  per  l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati. 
  9. La notificazione si perfeziona: 
    a)  per  l'amministrazione,  nella  data  in  cui  il   documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma; 
    b) per il destinatario: 
      1)  il  settimo  giorno  successivo  alla  data   di   consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico,  risultante
dalla ricevuta che il gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata  o  del  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore  della  piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o  non  attiva,  il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso  di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di  sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 
      2)  il  decimo  giorno  successivo  al  perfezionamento   della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 
      3)  in  ogni  caso,  se  anteriore,  nella  data  in   cui   il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la  piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione. 
  10. La  messa  a  disposizione  ai  fini  della  notificazione  del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione  e  interrompe  il   termine   di   prescrizione
correlato  alla  notificazione  dell'atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione. 
  11. Il gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste  dal
decreto  di  cui  al  comma  15,  forma  e  rende  disponibili  sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,  le  attestazioni
opponibili ai terzi relative: 
    a) alla data di messa a disposizione  dei  documenti  informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; 
    b)  all'indirizzo  del   destinatario   risultante,   alla   data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c); 
    c) alla data di invio e di consegna al  destinatario  dell'avviso
di  avvenuta  ricezione  in  formato  elettronico;  e  alla  data  di
ricezione del messaggio di mancato recapito  alle  caselle  di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; 
    d) alla  data  in  cui  il  gestore  della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai  sensi  del
comma 6; 
    e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione; 
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi  del
comma 13; 
    g) alla data di ripristino delle funzionalita' della  piattaforma
ai sensi del comma 13. 
  12. Il gestore della  piattaforma  rende  altresi'  disponibile  la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e  degli
atti relativi alla notificazione ai sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali. 
  13. Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato  dal  gestore
con le modalita' previste dal comma 15,  lettera  d),  qualora  renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione,  dei
documenti  informatici  destinati  alla  notificazione   ovvero,   al
destinatario  e  al   delegato,   l'accesso,   il   reperimento,   la
consultazione e l'acquisizione  dei  documenti  informatici  messi  a
disposizione, comporta: 
    a)  la  sospensione  del  termine  di  prescrizione  dei  diritti
dell'amministrazione correlati agli  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto  di  notificazione,  scadente  nel  periodo  di
malfunzionamento,   sino   al   settimo   giorno   successivo    alla
comunicazione  di  avvenuto  ripristino  delle  funzionalita'   della
piattaforma; 
    b) la proroga del termine  di  decadenza  di  diritti,  poteri  o
facolta' dell'amministrazione  o  del  destinatario,  correlati  agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di  malfunzionamento,  sino  al  settimo  giorno
successivo  alla   comunicazione   di   avvenuto   ripristino   delle
funzionalita' della piattaforma. 
  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle  amministrazioni,  al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al  gestore  della  piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di  determinazione  e  anticipazione  delle
spese e i criteri di riparto. 
  15. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per  gli  aspetti  di
competenza, acquisito il parere in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82: 
    a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e
il piano dei test per la  verifica  del  corretto  funzionamento.  La
piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di  accessibilita'  di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4  nel  rispetto  dei  principi  di
usabilita', completezza di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita'  e
interoperabilita'; 
    b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
le amministrazioni identificano i destinatari e  rendono  disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto  di
notificazione; 
    c) sono stabilite le modalita' con  le  quali  il  gestore  della
piattaforma attesta e certifica,  con  valore  legale  opponibile  ai
terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i  documenti  informatici  delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi  disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche'  il  domicilio  del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,  lettera  a)
alla data della notificazione; 
    d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore  della  piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il  ripristino  della  sua
funzionalita'; 
    e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma  e  di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi  e  comunicazioni  da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche'  le  modalita'  con  le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui  il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione; 
    f) sono  stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
eleggono  il  domicilio  digitale  presso  la  piattaforma  e,  anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai  delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma,  nonche'  le  modalita'  di
accettazione e rinunzia delle deleghe; 
    g) sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  conservazione  dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; 
    h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini  della  ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7; 
    i) sono individuate le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
dell'avviso di avvenuta  ricezione  notificato  in  formato  cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione; 
    l)   sono   disciplinate   le   modalita'   di   adesione   delle
amministrazioni alla piattaforma. 
  16. Con atto del Capo della competente struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le  prove  tecniche  di
corretto funzionamento della piattaforma, e'  fissato  il  termine  a
decorrere  dal  quale  le  amministrazioni   possono   aderire   alla
piattaforma. 
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui  al  comma  1
non si applica: 
    a) agli atti del processo civile, penale, per  l'applicazione  di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e  contabile  e  ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; 
    b)  agli  atti  della   procedura   di   espropriazione   forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di  cui
agli articoli 50, commi 2 e  3,  e  77,  comma  2-bis,  del  medesimo
decreto; 
    c) agli atti  dei  procedimenti  di  competenza  delle  autorita'
provinciali   di   pubblica   sicurezza    relativi    a    pubbliche
manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto   abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque  agli  atti
di ogni altro procedimento  a  carattere  preventivo  in  materia  di
pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni  ad  essi
connessi. 
  18. All'articolo 50, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   le   parole   «trascorsi
centottanta giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «trascorso  un
anno». 
  19. All'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La  societa'  di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo  sviluppo  della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica  esistente  di  proprieta'  del
suddetto fornitore.». 
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta  ricezione
e  la  consegna  della  copia  cartacea   degli   atti   oggetto   di
notificazione  previste  dal  comma  7  e  garantire,  su  tutto   il
territorio nazionale, l'accesso  universale  alla  piattaforma  e  al
nuovo servizio di notificazione digitale. 
  21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni  utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  22. Per la realizzazione della piattaforma di  cui  al  comma  1  e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  402,  della
          citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «402. Al fine di  rendere  piu'  semplice,  efficiente,
          sicura ed economica la notificazione con valore  legale  di
          atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della  pubblica
          amministrazione, con risparmio  per  la  spesa  pubblica  e
          minori oneri per i cittadini, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, tramite la societa' di  cui  all'articolo  8,
          comma 2,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12,  sviluppa  una  piattaforma  digitale  per  le
          notifiche. La societa' di cui al primo periodo  affida,  in
          tutto  o  in  parte,  lo  sviluppo  della  piattaforma   al
          fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
          decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   anche
          attraverso   il   riuso   dell'infrastruttura   tecnologica
          esistente di proprieta' del suddetto fornitore.». 
              - La societa' di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di    sostegno    e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 febbraio 2019, n. 12, e' PagoPA s.p.a. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 1 (Finalita' e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei  tributi,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   23
          dicembre 1997, n. 298, S.O.: 
              «Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
              2. abrogato. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                a) l'accertamento dei tributi puo' essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
                  1)   i   soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                  2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                  3) la societa' a capitale interamente pubblico,  di
          cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                  4) le societa' di cui all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. abrogato. 
              7. abrogato.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  605,  recante  Disposizioni  relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  3,  del
          decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
          Disposizioni sul processo tributario  in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          13 gennaio 1993, n. 9, S.O.: 
              «Art. 12 (Assistenza tecnica). 1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3. Sono abilitati all'assistenza tecnica,  se  iscritti
          nei relativi albi professionali o  nell'elenco  di  cui  al
          comma 4: 
                a) gli avvocati; 
                b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
          dell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
          contabili; 
                c) i consulenti del lavoro; 
                d) i soggetti di cui all'articolo  63,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600; 
                e)  i  soggetti  gia'  iscritti  alla  data  del   30
          settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          per la sub-categoria tributi, in  possesso  di  diploma  di
          laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
          equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente  alle
          materie concernenti le imposte di registro, di successione,
          i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 
                f) i funzionari delle associazioni di categoria  che,
          alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti  negli  elenchi
          tenuti  dalle  Intendenze   di   finanza   competenti   per
          territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 636; 
                g) i dipendenti delle  associazioni  delle  categorie
          rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti  delle  imprese,  o  delle
          loro controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  primo  comma,  numero   1),   limitatamente   alle
          controversie nelle quali sono parti,  rispettivamente,  gli
          associati e le imprese o loro controllate, in possesso  del
          diploma  di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza  o   in
          economia ed equipollenti, o  di  diploma  di  ragioneria  e
          della relativa abilitazione professionale; 
                h) i dipendenti  dei  centri  di  assistenza  fiscale
          (CAF) di cui all'articolo  32  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di  servizi,
          purche' in possesso di  diploma  di  laurea  magistrale  in
          giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di  diploma
          di ragioneria e della relativa abilitazione  professionale,
          limitatamente  alle  controversie  dei   propri   assistiti
          originate da adempimenti per i quali  il  CAF  ha  prestato
          loro assistenza. 
              4. - 10. (Omissis).». 
              - Per il riferimento al citato  decreto  legislativo  7
          marzo 2005,  n.  82,  si  vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 24. 
              - L'art. 8-ter del  citato  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135, recante Disposizioni urgenti  in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 febbraio 2019, n. 12, definisce  «tecnologie  basate  su
          registri  distribuiti»,  «le  tecnologie  e  i   protocolli
          informatici che usano un registro  condiviso,  distribuito,
          replicabile,          accessibile          simultaneamente,
          architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,
          tali  da  consentire  la   registrazione,   la   convalida,
          l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
          ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da
          ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). -
          1. (Omissis). 
              2. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del
          documento  informatico,  conformi   alle   vigenti   regole
          tecniche,   hanno   la    stessa    efficacia    probatoria
          dell'originale se la loro conformita' non e'  espressamente
          disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto  l'obbligo  di
          conservazione dell'originale informatico. 
              2-bis. (Omissis).». 
              - Gli articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  Codice
          dell'amministrazione   digitale,   recano   rispettivamente
          «Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
          professionisti»,  «Indice  dei  domicili   digitali   delle
          pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori   di   pubblici
          servizi» e «Indice nazionale dei  domicili  digitali  delle
          persone fisiche, dei professionisti e degli altri  enti  di
          diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi
          o registri professionali o nel registro delle imprese». 
              - Per il riferimento all'art. 3-bis, del citato decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 24. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  8  e  9  della
          legge 20 novembre 1982, n. 890,  recante  Notificazioni  di
          atti a  mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta
          connesse  con  la   notificazione   di   atti   giudiziari,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n.334: 
              «Art. 7. - 1. L'operatore  postale  consegna  il  piego
          nelle mani proprie del destinatario,  anche  se  dichiarato
          fallito. 
              2. Se la consegna non puo' essere  fatta  personalmente
          al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato
          sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di
          famiglia che conviva anche temporaneamente con  lui  ovvero
          addetta alla casa  ovvero  al  servizio  del  destinatario,
          purche' il consegnatario  non  sia  persona  manifestamente
          affetta da  malattia  mentale  o  abbia  eta'  inferiore  a
          quattordici anni. In mancanza  delle  persone  indicate  al
          periodo precedente, il  piego  puo'  essere  consegnato  al
          portiere dello stabile ovvero a persona che,  vincolata  da
          rapporto di lavoro continuativo, e'  comunque  tenuta  alla
          distribuzione della posta al destinatario. 
              3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la
          consegna debbono essere  sottoscritti  dalla  persona  alla
          quale e' consegnato il piego  e,  quando  la  consegna  sia
          effettuata a persona diversa  dal  destinatario,  la  firma
          deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
          dalla   specificazione   della   qualita'   rivestita   dal
          consegnatario, con l'aggiunta, se  trattasi  di  familiare,
          dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.  Se  il
          piego non viene consegnato  personalmente  al  destinatario
          dell'atto, l'operatore postale da' notizia al  destinatario
          medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a  mezzo  di
          lettera raccomandata. Il  costo  della  raccomandata  e'  a
          carico del mittente. 
              4. Se il destinatario o  le  persone  alle  quali  puo'
          farsi  la  consegna  rifiutano  di  firmare   l'avviso   di
          ricevimento  pur  ricevendo  il   piego,   ovvero   se   il
          destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti
          attestanti la consegna,  il  che  equivale  a  rifiuto  del
          piego, l'operatore postale ne fa  menzione  sull'avviso  di
          ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa  dal
          destinatario, il nome  ed  il  cognome  della  persona  che
          rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la  data
          e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito
          restituito al mittente in  raccomandazione,  unitamente  al
          piego nel caso di rifiuto del  destinatario  di  riceverlo.
          Analogamente,  la   prova   della   consegna   e'   fornita
          dall'addetto alla notifica nel  caso  di  impossibilita'  o
          impedimento determinati da analfabetismo o  da  incapacita'
          fisica alla sottoscrizione. 
              Art. 8. - 1. Se le  persone  abilitate  a  ricevere  il
          piego in luogo del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,
          ovvero se l'operatore  postale  non  puo'  recapitarlo  per
          temporanea  assenza  del  destinatario  o   per   mancanza,
          inidoneita' o assenza delle persone  sopra  menzionate,  il
          piego e' depositato entro due giorni lavorativi dal  giorno
          del tentativo di notifica presso il punto di deposito  piu'
          vicino al destinatario. 
              2.  Per  il  ritiro  della   corrispondenza   inesitata
          l'operatore  postale  di  riferimento  deve  assicurare  la
          disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o
          modalita'  alternative  di  consegna  della  corrispondenza
          inesitata al  destinatario,  secondo  criteri  e  tipologie
          definite   dall'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza,
          sicurezza,  riconoscibilita'  ed  accessibilita'  richieste
          dalla natura del servizio. 
              3. In ogni caso,  deve  essere  assicurata  la  diretta
          supervisione  e  responsabilita'  dell'operatore   postale,
          presso i punti di giacenza o sulle modalita' alternative di
          consegna della corrispondenza inesitata, in relazione  alla
          custodia ed alle altre attivita'  funzionali  al  ritiro  o
          alla consegna degli invii. 
              4. Del tentativo  di  notifica  del  piego  e  del  suo
          deposito  e'  data  notizia   al   destinatario,   a   cura
          dell'operatore postale, mediante avviso in busta  chiusa  a
          mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  che,
          in caso di assenza del destinatario,  deve  essere  affisso
          alla porta d'ingresso oppure immesso nella  cassetta  della
          corrispondenza     dell'abitazione,     dell'ufficio      o
          dell'azienda. L'avviso  deve  contenere  l'indicazione  del
          soggetto che ha richiesto la notifica e del  suo  eventuale
          difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la  notifica
          e' stata richiesta e del  numero  di  registro  cronologico
          corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del
          punto   di   deposito,   nonche'   l'espresso   invito   al
          destinatario a provvedere al ricevimento del  piego  a  lui
          destinato mediante ritiro dello  stesso  entro  il  termine
          massimo  di   sei   mesi,   con   l'avvertimento   che   la
          notificazione si ha comunque per eseguita  trascorsi  dieci
          giorni dalla data di spedizione della lettera  raccomandata
          di cui al periodo precedente  e  che,  decorso  inutilmente
          anche  il  predetto  termine  di  sei  mesi,  l'atto  sara'
          restituito al mittente. 
              5. La notificazione si ha per eseguita dalla  data  del
          ritiro del piego, se anteriore al decorso  del  termine  di
          dieci giorni di cui al comma 4. In  tal  caso,  l'impiegato
          del  punto  di  deposito   lo   dichiara   sull'avviso   di
          ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o  dal
          suo incaricato che ne ha curato il ritiro,  e',  entro  due
          giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
              6. Trascorsi dieci  giorni  dalla  data  di  spedizione
          della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il
          destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
          l'avviso di ricevimento e', entro  due  giorni  lavorativi,
          spedito al mittente in raccomandazione con  annotazione  in
          calce,  sottoscritta  dall'operatore  postale,  della  data
          dell'avvenuto   deposito   e   dei   motivi   che   l'hanno
          determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato  entro  il
          termine di dieci giorni'  e  della  data  di  restituzione.
          Trascorsi sei mesi dalla data in  cui  il  piego  e'  stato
          depositato, il piego stesso e' restituito  al  mittente  in
          raccomandazione  con  annotazione  in  calce,  sottoscritta
          dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e
          dei motivi che l'hanno determinato,  dell'indicazione  "non
          ritirato entro il termine di sei  mesi"  e  della  data  di
          restituzione. Qualora la  data  delle  eseguite  formalita'
          manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
          la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da
          quanto riportato sull'avviso stesso. 
              7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore  postale
          puo' consentire al destinatario  di  effettuare  il  ritiro
          digitale    dell'atto    non     recapitato     assicurando
          l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte
          di quest'ultimo di un  documento  informatico  recante  una
          firma equipollente a quella autografa. 
              Art.  9.  -   1.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui
          al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono
          restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione
          del motivo del mancato recapito gli invii che  non  possono
          essere  consegnati  per  i  seguenti  motivi:  destinatario
          sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto,  indirizzo
          inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.». 
              - Per i riferimenti agli  articoli  64  e  64-bis,  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano i
          riferimenti normativi all'art. 24. 
              - L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.
          261,   recante   Attuazione   della   direttiva    97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del  servizio,  disciplina  la
          fornitura del servizio universale. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - La legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  Disposizioni
          per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              -  Il  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante  Disposizioni
          sulla riscossione delle imposte sul  reddito  e  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre  1973,  n.  268,  S.O.,
          disciplina la riscossione coattiva; i  capi  II  e  IV  del
          medesimo  titolo  recano  rispettivamente   «Espropriazione
          forzata» e «Procedure concorsuali». 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del medesimo decreto
          legislativo n. 602 del 1973, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 50 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
          sul  reddito).  -   1.   Il   concessionario   procede   ad
          espropriazione forzata quando  e'  inutilmente  decorso  il
          termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione   della
          cartella di pagamento, salve le disposizioni relative  alla
          dilazione ed alla sospensione del pagamento. 
              2. Se l'espropriazione non e' iniziata  entro  un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
              3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze e perde efficacia  trascorso  un  anno  dalla  data
          della notifica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  77,  comma  2-bis  del
          medesimo decreto legislativo n. 602 del 1973: 
              «Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. - 2. (Omissis). 
              2-bis.  L'agente  della   riscossione   e'   tenuto   a
          notificare al proprietario dell'immobile una  comunicazione
          preventiva  contenente  l'avviso  che,  in   mancanza   del
          pagamento delle somme dovute entro  il  termine  di  trenta
          giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.». 
              - L'art. 1, comma 403, della citata legge  27  dicembre
          2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022), autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020.