Art. 27 
 
 
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
  avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari 
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per il rilascio della firma elettronica  avanzata,  nel  rispetto
della  disciplina  europea,   si   puo'   procedere   alla   verifica
dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi: 
    a) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti
dall'articolo  4  del  Regolamento  Delegato  (UE)   2018/389   della
Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite,  dal  soggetto  che
eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente  identificato
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231; 
    b) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica, a due fattori, basati  su  credenziali  gia'  rilasciate
all'utente  nell'ambito  del  Sistema  Pubblico   per   la   gestione
dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica,   basati    su    credenziali    di    livello    almeno
«significativo»,nell'ambito   di   un   regime   di   identificazione
elettronica  notificato,  oggetto  di  notifica  conclusa  con  esito
positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)  n.  910/2014
di livello almeno «significativo». 
  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma  elettronica  avanzata
conservano  per  almeno  venti  anni  le  evidenze  informatiche  del
processo di autenticazione in base al quale e'  stata  attribuita  la
firma elettronica avanzata. 
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole«gli estremi del
documento di identificazione»sono soppresse; 
    b) all'articolo 18, comma1,  lalettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) l'identificazione del  cliente  ela  verificadella  sua
identitasulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da  una
fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure  si  attuano  nei
confronti  dell'esecutore,   anche   in   relazione   alla   verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in  forza
del quale opera in nome e per conto del cliente;»; 
    c) all'articolo 19, comma 1: 
      1) alla lettera a), il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:
«2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale,  con  livello
di garanzia almeno significativo,  nell'ambito  del  Sistema  di  cui
all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82  del  2005,  e
della relativa normativa  regolamentare  di  attuazione,  nonche'  di
un'identita' digitale con livello di garanzia  almeno  significativo,
rilasciata nell'ambito di un regime  di  identificazione  elettronica
compreso nell'elenco pubblicato dalla  Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di  un  certificato
per la  generazione  di  firma  elettronica  qualificata  o,  infine,
identificati per mezzo di procedure  di  identificazione  elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale;»; 
      2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il  seguente:
«4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica  basata
su credenziali che assicurano i requisiti  previsti  dall'articolo  4
del regolamento delegato  (UE)  2018/389  della  Commissione  del  27
novembre 2017, dispongono un bonifico verso  un  conto  di  pagamento
intestato al soggetto tenuto  all'obbligo  di  identificazione.  Tale
modalita' di identificazione e verifica  dell'identita'  puo'  essere
utilizzata solo con  riferimento  a  rapporti  relativi  a  carte  di
pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a  strumenti  di  pagamento
basati   su   dispositivi   di    telecomunicazione,    digitali    o
informatici,con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi  o
strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria  a
effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e  da
un conto di pagamento;»; 
      3) alla lettera b) prima della parola «laddove» e' inserita  la
seguente: «solo». 
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, la parola: «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  20  (Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici). - 1. - 1-quater. (Omissis). 
              2. abrogato. 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e
          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono
          stabilite con le Linee guida. 
              4. - 5-bis. (Omissis).». 
              -  Il  Regolamento   Delegato   (UE)   2018/389   della
          Commissione del 27 novembre 2017 che integra  la  direttiva
          (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
          quanto riguarda le norme tecniche di  regolamentazione  per
          l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di
          comunicazione comuni e sicuri, e' pubblicato nella  GUUE  L
          69 del 13 marzo 2018. 
              - Per il riferimento all'art.  64  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 25. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  N.  910/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014  in  materia  di
          identificazione elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le
          transazioni elettroniche nel mercato interno e  che  abroga
          la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato nella GUUE L 257  del
          28 agosto 2014. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1,  comma  2,
          lettera n), 18 e 19 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2007,  n.  231  (Attuazione  della   direttiva   2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   14
          dicembre 2007, n. 290, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis). 
              2. Nel presente decreto s'intendono per: 
                (Omissis). 
                n) dati identificativi: il  nome  e  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita, la residenza  anagrafica  e  il
          domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica,  e,  ove
          assegnato, il  codice  fiscale  o,  nel  caso  di  soggetti
          diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
          e, ove assegnato, il codice fiscale; 
                (Omissis). 
              3. (Omissis)». 
              «Art.  18  (Contenuto  degli   obblighi   di   adeguata
          verifica). - 1. Gli obblighi  di  adeguata  verifica  della
          clientela si attuano attraverso: 
                a) l'identificazione del cliente e la verifica  della
          sua identita' sulla base di documenti, dati o  informazioni
          ottenuti  da  una  fonte  affidabile  e  indipendente.   Le
          medesime misure si attuano  nei  confronti  dell'esecutore,
          anche  in  relazione   alla   verifica   dell'esistenza   e
          dell'ampiezza del potere di  rappresentanza  in  forza  del
          quale opera in nome e per conto del cliente; 
                b) l'identificazione  del  titolare  effettivo  e  la
          verifica  della  sua  identita'  attraverso  l'adozione  di
          misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
          riferimento   alla   titolarita'   effettiva   di   persone
          giuridiche, trust e altri  istituti  e  soggetti  giuridici
          affini,  le  misure  che  consentano  di  ricostruire,  con
          ragionevole attendibilita',  l'assetto  proprietario  e  di
          controllo del cliente; 
                c) l'acquisizione e la  valutazione  di  informazioni
          sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto  continuativo  o
          della prestazione  professionale,  per  tali  intendendosi,
          quelle  relative  all'instaurazione  del   rapporto,   alle
          relazioni intercorrenti tra il cliente e  l'esecutore,  tra
          il cliente  e  il  titolare  effettivo  e  quelle  relative
          all'attivita'  lavorativa,   salva   la   possibilita'   di
          acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
          ivi    comprese    quelle    relative    alla    situazione
          economico-patrimoniale del cliente, acquisite  o  possedute
          in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
          elevato rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura  di
          acquisizione  e  valutazione  delle  predette  informazioni
          anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 
                d) il controllo costante del rapporto con il cliente,
          per  tutta  la  sua  durata,   attraverso   l'esame   della
          complessiva operativita' del cliente medesimo, la  verifica
          e l'aggiornamento dei dati e delle  informazioni  acquisite
          nello svolgimento delle attivita' di cui alle  lettere  a),
          b) e c), anche riguardo,  se  necessaria  in  funzione  del
          rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e  delle
          risorse nella disponibilita' del  cliente,  sulla  base  di
          informazioni   acquisite    o    possedute    in    ragione
          dell'esercizio dell'attivita'. 
              2.  Le  attivita'   di   identificazione   e   verifica
          dell'identita' del cliente, dell'esecutore e  del  titolare
          effettivo, di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,  sono
          effettuate   prima    dell'instaurazione    del    rapporto
          continuativo  o  del  conferimento  dell'incarico  per   lo
          svolgimento di una prestazione professionale  ovvero  prima
          dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 
              3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o  di
          finanziamento del terrorismo,  la  verifica  dell'identita'
          del cliente, dell'esecutore e del titolare  effettivo  puo'
          essere    posticipata    ad    un    momento     successivo
          all'instaurazione   del   rapporto   o   al    conferimento
          dell'incarico  per  lo  svolgimento  di   una   prestazione
          professionale, qualora cio'  sia  necessario  a  consentire
          l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto  del  rapporto.
          In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono  comunque
          all'acquisizione  dei  dati  identificativi  del   cliente,
          dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
          alla tipologia e all'importo dell'operazione  e  completano
          le procedure di verifica  dell'identita'  dei  medesimi  al
          piu'   presto   e,   comunque,    entro    trenta    giorni
          dall'instaurazione  del   rapporto   o   dal   conferimento
          dell'incarico. Decorso tale  termine,  qualora  riscontrino
          l'impossibilita'  oggettiva  di  completare   la   verifica
          dell'identita'  del  cliente,  i  soggetti  obbligati,   si
          astengono   ai   sensi   dell'articolo   42   e   valutano,
          sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
          di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. 
              4.   Fermi   gli   obblighi   di   identificazione,   i
          professionisti, limitatamente ai casi in cui  esaminano  la
          posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
          difesa o di rappresentanza del cliente in  un  procedimento
          innanzi a un'autorita' giudiziaria o in  relazione  a  tale
          procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
          assistita da  uno  o  piu'  avvocati  ai  sensi  di  legge,
          compresa la consulenza sull'eventualita'  di  intentarlo  o
          evitarlo,   sono   esonerati   dall'obbligo   di   verifica
          dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
          momento del conferimento dell'incarico.». 
              «Art. 19 (Modalita' di adempimento  degli  obblighi  di
          adeguata verifica). - 1.  I  soggetti  obbligati  assolvono
          agli obblighi di adeguata verifica della clientela  secondo
          le seguenti modalita': 
                a)  l'identificazione  del  cliente  e  del  titolare
          effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
          dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
          del soggetto obbligato  e  consiste  nell'acquisizione  dei
          dati identificativi forniti dal cliente, previa  esibizione
          di un documento d'identita' in corso di validita'  o  altro
          documento di riconoscimento  equipollente  ai  sensi  della
          normativa vigente,  del  quale  viene  acquisita  copia  in
          formato  cartaceo  o  elettronico.  Il   cliente   fornisce
          altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
          necessarie  a  consentire  l'identificazione  del  titolare
          effettivo.  L'obbligo  di  identificazione   si   considera
          assolto, anche senza la presenza fisica  del  cliente,  nei
          seguenti casi: 
                  1)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino  da   atti   pubblici,   da   scritture   private
          autenticate o da certificati qualificati utilizzati per  la
          generazione di una firma  digitale  associata  a  documenti
          informatici,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  2)  per  i  clienti  in  possesso  di  un'identita'
          digitale, con livello  di  garanzia  almeno  significativo,
          nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
          decreto legislativo  n.  82  del  2005,  e  della  relativa
          normativa   regolamentare   di   attuazione,   nonche'   di
          un'identita'  digitale  con  livello  di  garanzia   almeno
          significativo,  rilasciata  nell'ambito  di  un  regime  di
          identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
          dalla Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  9  del
          regolamento UE n. 910/2014, o  di  un  certificato  per  la
          generazione di firma  elettronica  qualificata  o,  infine,
          identificati per  mezzo  di  procedure  di  identificazione
          elettronica sicure e  regolamentate  ovvero  autorizzate  o
          riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
                  3)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino   da   dichiarazione   della   rappresentanza   e
          dell'autorita'   consolare    italiana,    come    indicata
          nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.
          153; 
                  4) per i clienti che siano gia' stati  identificati
          dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto  o
          prestazione   professionale   in   essere,    purche'    le
          informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
          allo specifico profilo di rischio del cliente; 
                  4-bis) per i clienti  che,  previa  identificazione
          elettronica  basata  su  credenziali   che   assicurano   i
          requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
          (UE) 2018/389  della  Commissione  del  27  novembre  2017,
          dispongono  un  bonifico  verso  un  conto   di   pagamento
          intestato    al    soggetto    tenuto    all'obbligo     di
          identificazione.  Tale  modalita'  di   identificazione   e
          verifica dell'identita' puo'  essere  utilizzata  solo  con
          riferimento a rapporti relativi  a  carte  di  pagamento  e
          dispositivi analoghi,  nonche'  a  strumenti  di  pagamento
          basati su  dispositivi  di  telecomunicazione,  digitali  o
          informatici, con esclusione dei casi  in  cui  tali  carte,
          dispositivi o  strumenti  sono  utilizzabili  per  generare
          l'informazione  necessaria  a  effettuare  direttamente  un
          bonifico o un addebito diretto  verso  e  da  un  conto  di
          pagamento; 
                  5) per i clienti i cui  dati  identificativi  siano
          acquisiti attraverso idonee forme e modalita',  individuate
          dalle Autorita' di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
          a),  tenendo  conto  dell'evoluzione  delle   tecniche   di
          identificazione a distanza; 
                b)  la  verifica  dell'identita'  del  cliente,   del
          titolare effettivo e dell'esecutore richiede  il  riscontro
          della veridicita' dei  dati  identificativi  contenuti  nei
          documenti   e   delle   informazioni   acquisiti   all'atto
          dell'identificazione, solo laddove, in relazione  ad  essi,
          sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.  Il  riscontro
          puo' essere  effettuato  attraverso  la  consultazione  del
          sistema pubblico per la prevenzione del furto di  identita'
          di cui decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  64.  La
          verifica  dell'identita'  puo'  essere   effettuata   anche
          attraverso  il  ricorso  ad  altre  fonti   attendibili   e
          indipendenti tra le quali rientrano le  basi  di  dati,  ad
          accesso pubblico o condizionato al rilascio di  credenziali
          di   autenticazione,    riferibili    ad    una    pubblica
          amministrazione  nonche'  quelle  riferibili   a   soggetti
          privati  autorizzati  al  rilascio  di  identita'  digitali
          nell'ambito  del  sistema  previsto  dall'articolo  64  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un  regime  di
          identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
          dalla Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  9  del
          regolamento EU n.  910/2014.  Con  riferimento  ai  clienti
          diversi dalle persone  fisiche  e  ai  fiduciari  di  trust
          espressi e alle persone che esercitano  diritti,  poteri  e
          facolta'  equivalenti  in  istituti  giuridici  affini,  la
          verifica  dell'identita'  del  titolare  effettivo   impone
          l'adozione  di  misure,  commisurate  alla  situazione   di
          rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta'  e
          di controllo del cliente; 
                c) l'acquisizione e la  valutazione  di  informazioni
          sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto  continuativo  o
          della    prestazione    professionale,    verificando    la
          compatibilita' dei dati e delle  informazioni  fornite  dal
          cliente con le  informazioni  acquisite  autonomamente  dai
          soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
          operazioni compiute in costanza del  rapporto  o  di  altri
          rapporti     precedentemente      intrattenuti      nonche'
          all'instaurazione di ulteriori rapporti; 
                d) il  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
          continuativo o della  prestazione  professionale  si  attua
          attraverso l'analisi delle operazioni  effettuate  e  delle
          attivita' svolte o individuate durante tutta la durata  del
          rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
          la conoscenza che il soggetto obbligato ha  del  cliente  e
          del suo profilo di rischio, anche riguardo, se  necessario,
          all'origine dei fondi. 
              2. L'estensione delle verifiche,  della  valutazione  e
          del controllo di cui al comma 1 e' commisurata  al  livello
          di rischio rilevato. 
              3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2,
          applicano  altresi'  misure  di   adeguata   verifica   del
          beneficiario della  prestazione  assicurativa,  non  appena
          individuato o designato nonche' dell'effettivo  percipiente
          della  prestazione  liquidata  e  dei  rispettivi  titolari
          effettivi. Tali misure, consistono: 
                a) nell'acquisizione del nome o  della  denominazione
          del soggetto specificamente individuato o  designato  quale
          beneficiario; 
                b) nei casi  di  beneficiario  designato  in  base  a
          particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione  di
          informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
          di stabilirne l'identita' al momento  del  pagamento  della
          prestazione. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per  il
          sistema  bancario  e  gli  investimenti),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis). 
              2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          le banche popolari autorizzate al momento  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto si adeguano a quanto  stabilito
          ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
          presente articolo, entro il 31 dicembre 2021. 
              2-bis. (Omissis).».