Art. 27 bis 
 
 
Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
  259, per la semplificazione nell'identificazione  degli  acquirenti
  di S.I.M. 
 
  1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e'
aggiunto il seguente: 
  «7-bis. L'obbligo di identificazione di  cui  al  comma  7  non  si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di  servizi  di  tipo  "internet  delle   cose",   installate   senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi  e
che, anche  se  disinstallate,  non  possono  essere  utilizzate  per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di  del
servizio di connessione a internet». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  55  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 55 (Elenco abbonati e servizi di  consultazione).
          - 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la  lettera
          b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: 
                a) almeno  un  elenco  completo  relativo  alla  rete
          urbana di appartenenza in una forma, cartacea,  elettronica
          o  in  entrambe  le  forme,  approvata   dall'Autorita'   e
          aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; 
                b) almeno un servizio completo di consultazione degli
          elenchi. 
              2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 
              3. In  considerazione  dell'esistenza  sul  mercato  di
          diverse offerte in termini di  disponibilita',  qualita'  e
          prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
          il venir meno di tali condizioni,  ai  servizi  di  cui  al
          comma 1 non si applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del
          servizio universale. Il  Ministero  verifica  il  permanere
          delle   predette   condizioni,   sentiti   gli    operatori
          interessati, con cadenza semestrale. 
              4. Gli elenchi di cui al  comma  1  comprendono,  fatte
          salve le disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati
          personale,  tutti  gli  abbonati  ai   servizi   telefonici
          accessibili al pubblico. 
              5. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          servizi di cui al comma 1 applichino il  principio  di  non
          discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
          informazioni loro comunicate da altre imprese. 
              6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400,  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del Codice, su  proposta  del
          ((Ministro dello sviluppo economico))  di  concerto  con  i
          Ministri   della   giustizia   e    dell'interno,    previa
          consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono  disciplinati
          gli obblighi e le modalita' di comunicazione al  Ministero,
          da parte delle imprese, delle  attivazioni  in  materia  di
          portabilita' del numero di cui all'articolo 80. 
              7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,  anche
          per via telematica, al  centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero  dell'interno  gli  elenchi  di  tutti  i  propri
          abbonati e di tutti gli acquirenti del  traffico  prepagato
          della  telefonia  mobile,  che  sono   identificati   prima
          dell'attivazione del servizio, al momento della consegna  o
          messa a disposizione della  occorrente  scheda  elettronica
          (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le  necessarie
          misure affinche' venga garantita  l'acquisizione  dei  dati
          anagrafici riportati su un documento di identita',  nonche'
          del tipo, del numero e  della  riproduzione  del  documento
          presentato  dall'acquirente  ed  assicurano   il   corretto
          trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria  ha
          facolta' di accedere per  fini  di  giustizia  ai  predetti
          elenchi in possesso del centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero dell'interno. 
              7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al  comma  7
          non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate
          per la fornitura di servizi di tipo "internet delle  cose",
          installate   senza   possibilita'   di   essere    estratte
          all'interno  degli  oggetti  connessi  e  che,   anche   se
          disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
          traffico vocale, inviare  SMS  o  fruire  del  servizio  di
          connessione a internet.".