Art. 27 bis
Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti
di S.I.M.
1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e'
aggiunto il seguente:
«7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di servizi di tipo "internet delle cose", installate senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e
che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di del
servizio di connessione a internet».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 55 (Elenco abbonati e servizi di consultazione).
- 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera
b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete
urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica
o in entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli
elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di
diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e
prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al
comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del
servizio universale. Il Ministero verifica il permanere
delle predette condizioni, sentiti gli operatori
interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
((Ministro dello sviluppo economico)) di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, previa
consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati
gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero,
da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilita' del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche'
del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.
7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7
non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate
per la fornitura di servizi di tipo "internet delle cose",
installate senza possibilita' di essere estratte
all'interno degli oggetti connessi e che, anche se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet.".