Art. 28
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli
atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale
1. Al decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole «entro
il 30 novembre 2014» sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: «Con le medesime modalita', le amministrazioni
pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta
elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche
territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni
per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio
tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono
altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del
giudizio.»;
b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13.
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.»;
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-ter» e dopo il comma
1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia
civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale
indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per detti organi o articolazioni.».
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter,
comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 16, commi 12 e 13,
e 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dalla presente legge.
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1. - 11. (Omissis).
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta
elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime
modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare
altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di
propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso
cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via
telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio
in relazione a specifiche materie ovvero in caso di
autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il
caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare
ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata,
riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai
fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma
12, le comunicazioni e notificazioni a cura della
cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le
notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi
dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.
14. - 17-bis. (Omissis).».
«Art.16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai
fini della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli
previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano
anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12,
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti
in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli
effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco
previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu'
domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario
indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID,
nella sezione ente dell'amministrazione pubblica
destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di
notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a
specifiche materie presso organi o articolazioni, anche
territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la
notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta
elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».