Art. 28 
 
 
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica  degli
  atti  in  materia  civile,  penale,  amministrativa,  contabile   e
  stragiudiziale 
 
  1. Al decreto -legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole  «entro
il 30 novembre 2014» sono soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Con  le  medesime  modalita',  le  amministrazioni
pubbliche  possono  comunicare  altresi'  gli  indirizzi   di   posta
elettronica certificata  di  propri  organi  o  articolazioni,  anche
territoriali, presso cui eseguire le  comunicazioni  o  notificazioni
per via telematica nel  caso  in  cui  sia  stabilito  presso  questi
l'obbligo  di  notifica  degli  atti  introduttivi  di  giudizio   in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione  in  giudizio
tramite  propri  dipendenti,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
altresi'  comunicare  ulteriori  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui  al  presente  articolo  e  corrispondenti  a   specifiche   aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono  domicilio  ai  fini  del
giudizio.»; 
    b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «13.
In  caso  di  mancata  comunicazione  ai  sensi  del  comma  12,   le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si  effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza  di  parte  si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.»; 
    c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e  1-ter»  e  dopo  il  comma
1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso  di  mancata
indicazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  12,   la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti  in  materia
civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e   stragiudiziale   e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti,  al  domicilio  digitale
indicato  nell'elenco  previsto  dall'articolo  6-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  piu'  domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di  posta
elettronica certificata  primario  indicato,  secondo  le  previsioni
delle Linee guida di AgID, nella  sezione  ente  dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche  territoriali,  delle  pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita  all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per detti organi o articolazioni.». 
  2. Ferma restando l'immediata  applicazione  dell'articolo  16-ter,
comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento  del  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della  giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 16, commi 12 e 13,
          e  16-ter  del  decreto-legge  18   ottobre   2012,   n.179
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, come modificato dalla presente legge. 
              «Art. 16 (Biglietti  di  cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica). - 1. - 11. (Omissis). 
              12.  Al   fine   di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  comunicano  al
          Ministero della giustizia, con le regole tecniche  adottate
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  febbraio  2010,  n.  24,  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata  conforme  a  quanto  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68,  e  successive  modificazioni,  a  cui  ricevere  le
          comunicazioni  e  notificazioni.   L'elenco   formato   dal
          Ministero della giustizia  e'  consultabile  esclusivamente
          dagli  uffici  giudiziari,  dagli   uffici   notificazioni,
          esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.  Con  le  medesime
          modalita', le amministrazioni pubbliche possono  comunicare
          altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata  di
          propri organi o articolazioni, anche  territoriali,  presso
          cui eseguire  le  comunicazioni  o  notificazioni  per  via
          telematica nel caso in  cui  sia  stabilito  presso  questi
          l'obbligo di notifica degli atti introduttivi  di  giudizio
          in  relazione  a  specifiche  materie  ovvero  in  caso  di
          autonoma capacita' o  legittimazione  processuale.  Per  il
          caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
          le amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  comunicare
          ulteriori  indirizzi  di  posta  elettronica   certificata,
          riportati in una speciale sezione dello  stesso  elenco  di
          cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
          organizzative omogenee, presso cui  eleggono  domicilio  ai
          fini del giudizio. 
              13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma
          12,  le  comunicazioni  e  notificazioni   a   cura   della
          cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6  e  8  e  le
          notificazioni ad istanza di parte si  effettuano  ai  sensi
          dell'articolo 16-ter, comma 1-ter. 
              14. - 17-bis. (Omissis).». 
              «Art.16-ter  (Pubblici  elenchi  per  notificazioni   e
          comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre  2013,  ai
          fini della notificazione  e  comunicazione  degli  atti  in
          materia  civile,  penale,   amministrativa,   contabile   e
          stragiudiziale si intendono  per  pubblici  elenchi  quelli
          previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e  62  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  dall'articolo  16,  comma
          12, del presente decreto, dall'articolo 16,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il
          registro generale degli indirizzi elettronici, gestito  dal
          Ministero della giustizia. 
              1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano
          anche alla giustizia amministrativa. 
              1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611, in materia  di  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio  dello  Stato,  in  caso  di   mancata
          indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16,  comma  12,
          la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti
          in materia  civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e
          stragiudiziale  e'  validamente  effettuata,  a  tutti  gli
          effetti,  al  domicilio   digitale   indicato   nell'elenco
          previsto dall'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e, ove  nel  predetto  elenco  risultino
          indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  piu'
          domicili digitali, la notificazione  e'  effettuata  presso
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   primario
          indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di  AgID,
          nella   sezione    ente    dell'amministrazione    pubblica
          destinataria.  Nel  caso  in  cui  sussista  l'obbligo   di
          notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a
          specifiche materie presso  organi  o  articolazioni,  anche
          territoriali,   delle   pubbliche    amministrazioni,    la
          notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata espressamente indicato  nell'elenco
          di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».