Art. 29 Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli 1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di euro.»; d) all'articolo 4: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»; 2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; e) all'articolo 7: 1) al comma 1, alinea, le parole «L'Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»; f) all'articolo 9: 1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.», b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: «491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, , 3, comma 1-bis, 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 9 della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Obiettivi e finalita'). - (Omissis). 2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone con disabilita', in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.». «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilita'»: la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; a-bis) «applicazioni mobili»: il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; a-ter) «sito Web»: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet; a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico; a-quinquies) «soggetti erogatori»: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis; a-sexies) «dati misurati»: i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita'; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.». «Art. 3 (Soggetti erogatori). - (Omissis). 1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di euro. (Omissis).». «Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). - 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-tered e' adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida. (Omissis).». «Art. 7 (Compiti amministrativi). - 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale: a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge; a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita', avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM); b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge; d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita'; e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra le persone con disabilita' delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' delle persone con disabilita'; f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilita', associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali; h) definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del personale, in conformita' alla legislazione europea vigente; h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione delladirettiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato accessibile. (Omissis).». «Art. 9 (Responsabilita'). - 1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degliarticoli21e55deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti. 1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi dellalegge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.». - Si riporta l'articolo 1, commi 489 e 491 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 489. Al fine di garantire l'attuazione dellalegge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilita' personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della citatalegge n. 18 del 2009, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni. 490. (Omissis). 491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagliarticoli 5e9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagliarticoli 2-sexiese2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.". - Si riporta l'articolo 103, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (Omissis).».