Art. 29 
 
 
Disposizioni per favorire l'accesso  delle  persone  con  disabilita'
  agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica
  di targhe associate a permessi  di  circolazione  dei  titolari  di
  contrassegni  e  semplificazioni  in  materia  di  esportazioni  di
  veicoli 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  «della  pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a  cinquecento  milioni
di euro.»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»; 
      2) al comma 2,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «L'Agenzia»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, l'Agenzia»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «della  presente  legge»  sono
inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il   seguente:   «1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  e'  accertata   e
sanzionata  dall'AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l'AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il Fondo e'  destinato  all'istituzione  di  una  piattaforma  unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei  veicoli  previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di
circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle  persone  titolari
dei predetti contrassegni.», 
    b) il comma 491, e' sostituito dal seguente:  «491.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del
Garante per la  protezione  dei  dati  personali  da  adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite  le  procedure  per  l'istituzione  della
piattaforma  di  cui  al  comma  489,  nel  rispetto   dei   principi
applicabili  al  trattamento  dei  dati  personali,  previsti   dagli
articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera  g),  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196,  nonche'  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai  sensi
dell'articolo  2-quinquiesdecies  del   medesimo   Codice.   Per   la
costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  puo'  avvalersi  anche  della
societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  e  vi  si
provvede  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo  e'
sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta  a  condizione
che il veicolo sia in regola con gli  obblighi  di  revisione  o  sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla  circolazione
ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  comma  2,  2,
          comma 1, , 3, comma 1-bis, 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, e  9
          della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4  (Disposizioni  per
          favorire  e  semplificare  l'accesso  degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Obiettivi e finalita'). - (Omissis). 
              2. E' tutelato e garantito, in particolare, il  diritto
          di  accesso  ai  servizi  informatici  e  telematici  della
          pubblica amministrazione,  nonche'  alle  strutture  ed  ai
          servizi aperti o forniti al  pubblico  attraverso  i  nuovi
          sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione  in
          rete e ai servizi  di  pubblica  utilita'  da  parte  delle
          persone con disabilita', in ottemperanza  al  principio  di
          uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.». 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  della  presente
          legge, si intende per: 
                a)  «accessibilita'»:  la   capacita'   dei   sistemi
          informatici ivi  inclusi  i  siti  web  e  le  applicazioni
          mobili,  nelle  forme  e  nei   limiti   consentiti   dalle
          conoscenze  tecnologiche,  di  erogare  servizi  e  fornire
          informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,  anche  da
          parte di coloro che a causa di disabilita'  necessitano  di
          tecnologie assistive o configurazioni particolari; 
                a-bis) «applicazioni mobili»: il software applicativo
          progettato e sviluppato da parte o per conto  dei  soggetti
          erogatori,  per   essere   utilizzato   dagli   utenti   su
          dispositivi mobili, quali smartphone e tablet;  e'  escluso
          il  software  che  controlla  tali   dispositivi   (sistemi
          operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; 
                a-ter) «sito Web»: insieme strutturato di pagine  Web
          utilizzato per veicolare informazioni  o  erogare  servizi,
          comunemente definito anche sito internet; 
                a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti  web
          disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e  non
          per il pubblico; 
                a-quinquies) «soggetti erogatori»: i soggetti di  cui
          all'articolo 3, commi 1 e 1-bis; 
                a-sexies) «dati misurati»: i  risultati  quantificati
          dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la
          conformita' dei siti web e delle  applicazioni  mobili  dei
          soggetti  erogatori  alle  prescrizioni   in   materia   di
          accessibilita' di cui alla presente legge. I dati  misurati
          comprendono informazioni quantitative sul campione di  siti
          web e applicazioni mobili sottoposti  a  verifiche,  tra  i
          quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero
          potenziale di visitatori  o  utenti,  nonche'  informazioni
          quantitative sul livello di accessibilita'; 
                b)  «tecnologie  assistive»:  gli  strumenti   e   le
          soluzioni tecniche, hardware  e  software,  che  permettono
          alla persona disabile, superando o riducendo le  condizioni
          di svantaggio, di accedere alle informazioni e  ai  servizi
          erogati dai sistemi informatici.». 
              «Art. 3 (Soggetti erogatori). - (Omissis). 
              1-bis.  La  presente  legge  si  applica  altresi'   ai
          soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che
          offrono  servizi  al  pubblico  attraverso   siti   web   o
          applicazioni mobili, con un fatturato medio,  negli  ultimi
          tre anni di attivita', superiore a cinquecento  milioni  di
          euro. 
              (Omissis).». 
              «Art. 4 (Obblighi per  l'accessibilita').  -  1.  Nelle
          procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, per l'acquisto di beni e per  la  fornitura  di  servizi
          informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
          linee guida di  cui  all'articolo  11  sono  necessari.  La
          mancata considerazione dei requisiti  di  accessibilita'  o
          l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
          accessibili e' consentita nei casi di cui  all'articolo  3,
          comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato  nei
          casi di cui all'articolo 3-tered e' adeguatamente motivata.
          La previsione di cui al secondo periodo  si  applica  anche
          all'acquisizione  di  beni  o  alla  fornitura  di  servizi
          effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1  e  1-bis,
          non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
          realizzazione e la modifica  di  siti  web  e  applicazioni
          mobili  quando  non  e'  previsto  che  essi  rispettino  i
          requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida  di
          cui  all'articolo   11,   fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 3-ter. I contratti in  essere  alla  data  di
          pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11,  in
          caso di rinnovo, modifica o  novazione,  sono  adeguati,  a
          pena di nullita', alle disposizioni  della  presente  legge
          circa il rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita',  con
          l'obiettivo di realizzare  tale  adeguamento  entro  dodici
          mesi dalla medesima data di adozione delle  predette  linee
          guida. 
              (Omissis).». 
              «Art. 7 (Compiti amministrativi). -  1.  Nei  confronti
          dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia  per
          l'Italia digitale: 
                a) effettua  il  monitoraggio  dell'attuazione  della
          presente legge; 
                a-bis)  effettua  il  monitoraggio  periodico   sulla
          conformita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  in
          materia di accessibilita', avvalendosi anche  dell'Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione (ISCOM); 
                b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
          statali delle disposizioni della presente legge; 
                c) indica i soggetti, pubblici o privati, che,  oltre
          ad avere rispettato  i  requisiti  tecnici  indicati  dalle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  11,  si   sono   anche
          meritoriamente distinti per  l'impegno  nel  perseguire  le
          finalita' indicate dalla presente legge; 
                d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
          e le disabilita' e con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  progetti,   iniziative   e   programmi
          finalizzati  al  miglioramento  e  alla  diffusione   delle
          tecnologie assistive e per l'accessibilita'; 
                e)   promuove,   con   le    altre    amministrazioni
          interessate,  sentita  la  Conferenza  permanente   per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,   l'erogazione   di   finanziamenti
          finalizzati alla diffusione tra le persone con  disabilita'
          delle tecnologie assistive e degli  strumenti  informatici,
          ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati  di
          configurazioni particolari e al  sostegno  di  progetti  di
          ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la  vita
          indipendente e  le  pari  opportunita'  delle  persone  con
          disabilita'; 
                f)  favorisce,  d'intesa  con  il  Ministro  per   la
          famiglia e le disabilita' e con il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  con  il  Ministro  per  le  pari
          opportunita', lo scambio di esperienze e  di  proposte  fra
          associazioni di persone con  disabilita',  associazioni  di
          sviluppatori  competenti  in  materia  di   accessibilita',
          amministrazioni pubbliche, operatori economici e  fornitori
          di hardware e software, anche  per  la  proposta  di  nuove
          iniziative; 
                g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
          e  le  disabilita'  e  con  i  Ministeri   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  per  i  beni  e  le
          attivita'    culturali,     iniziative     per     favorire
          l'accessibilita' alle opere multimediali, anche  attraverso
          specifici progetti di  ricerca  e  sperimentazione  con  il
          coinvolgimento  delle  associazioni   delle   persone   con
          disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni
          sono indicate, con decreto emanato di intesa  dai  Ministri
          interessati, le regole tecniche per  l'accessibilita'  alle
          opere multimediali; 
                h)  definisce,  d'intesa  con  il  Ministro  per   la
          famiglia e le  disabilita'  e  con  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, gli obiettivi di accessibilita'  delle  pubbliche
          amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi
          inclusi i  siti  web  e  le  applicazioni  mobili,  nonche'
          l'introduzione      delle      problematiche       relative
          all'accessibilita'  nei   programmi   di   formazione   del
          personale,  in  conformita'   alla   legislazione   europea
          vigente; 
                h-bis) entro il 23 dicembre  2021  e  successivamente
          ogni  tre  anni,  presenta  alla  Commissione  europea  una
          relazione sugli esiti del  monitoraggio  sulla  conformita'
          dei siti web  e  delle  applicazioni  mobili  dei  soggetti
          erogatori    inclusi    nell'ambito     di     applicazione
          delladirettiva (UE) 2016/2102, includendo i dati  misurati.
          Il contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato
          accessibile. 
              (Omissis).». 
              «Art. 9 (Responsabilita'). -  1.  L'inosservanza  delle
          disposizioni della presente legge da parte dei soggetti  di
          cui all'articolo 3, comma 1  e'  rilevante  ai  fini  della
          misurazione   e   della   valutazione   della   performance
          individuale   dei   dirigenti   responsabili   e   comporta
          responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
          ai sensi degliarticoli21e55deldecreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, ferme restando le  eventuali  responsabilita'
          penali e civili previste dalle norme vigenti. 
              1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
          legge da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma
          1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo  restando
          il diritto del soggetto  discriminato  di  agire  ai  sensi
          dellalegge 1° marzo 2006, n. 67. Si  osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,  sezioni
          I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. Se  a  seguito
          dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni  della  presente
          legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni
          stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza
          alla diffida di cui al periodo precedente,  l'AgID  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5  per  cento
          del fatturato.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 489 e 491 della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante  Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018,  n.  302,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              489. Al fine di  garantire  l'attuazione  dellalegge  3
          marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1,  lettera
          a), sull'accessibilita' ai trasporti, e  dell'articolo  20,
          sulla mobilita' personale, della Convenzione delle  Nazioni
          Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata
          ai sensi della citatalegge n. 18  del  2009,  e'  istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
          Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con
          disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione  di  una
          piattaforma  unica   nazionale   informatica,   presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
          dell'archivio nazionale dei veicoli previsto  dall'articolo
          226, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per
          consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
          circolazione dei titolari di  contrassegni,  rilasciati  ai
          sensi  dell'articolo  381,  comma  2,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  al
          fine di  agevolare  la  mobilita',  sull'intero  territorio
          nazionale,   delle   persone    titolari    dei    predetti
          contrassegni. 
              490. (Omissis). 
              491. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  sentite  le
          associazioni delle persone con disabilita' comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche'  previo
          parere del Garante per la protezione dei dati personali  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite   le
          procedure per l'istituzione della  piattaforma  di  cui  al
          comma  489,  nel  rispetto  dei  principi  applicabili   al
          trattamento dei dati personali, previsti dagliarticoli 5e9,
          paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n.  679/2016,
          e dagliarticoli 2-sexiese2-septies del Codice in materia di
          protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, e delle  prescrizioni  adottate  ai
          sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo  Codice.
          Per la costituzione  della  piattaforma  di  cui  al  primo
          periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83,
          comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
          133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  vi  si
          provvede  con  le   risorse   finanziarie   disponibili   a
          legislazione vigente.". 
              - Si  riporta  l'articolo  103,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 103 (Obblighi conseguenti alla  cessazione  della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per
          esportare    definitivamente    all'estero     autoveicoli,
          motoveicoli o rimorchi, l'intestatario  o  l'avente  titolo
          chiede  all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale  la  cancellazione  dall'archivio  nazionale  dei
          veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe  e  la
          carta di circolazione, secondo le procedure  stabilite  dal
          Dipartimento  stesso  nel  rispetto  delle  vigenti   norme
          comunitarie in materia.  La  cancellazione  e'  disposta  a
          condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di
          revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui  ricorre
          l'obbligo  della  revisione,   a   visita   e   prova   per
          l'accertamento dell'idoneita' alla  circolazione  ai  sensi
          dell'articolo 75, e che non sia pendente  un  provvedimento
          di revisione singola ai sensi dell'articolo  80,  comma  7.
          Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il
          veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se  munito
          del foglio  di  via  e  della  targa  provvisoria  prevista
          dall'articolo 99. 
              (Omissis).».