Art. 29
Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'
agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica
di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di
contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di
veicoli
1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni
di euro.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
previsione di cui al secondo periodo si applica anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»;
2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, le parole «L'Agenzia», sono sostituite
dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, l'Agenzia»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono
inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e
sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari
dei predetti contrassegni.»,
b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: «491. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
sentite le associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della
piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi
applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli
articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n.
679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi
dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la
costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della
societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta a condizione
che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione
ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2,
comma 1, , 3, comma 1-bis, 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 9
della citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Obiettivi e finalita'). - (Omissis).
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione, nonche' alle strutture ed ai
servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in
rete e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle
persone con disabilita', in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, si intende per:
a) «accessibilita'»: la capacita' dei sistemi
informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni
mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) «applicazioni mobili»: il software applicativo
progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti
erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su
dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso
il software che controlla tali dispositivi (sistemi
operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) «sito Web»: insieme strutturato di pagine Web
utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi,
comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web
disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non
per il pubblico;
a-quinquies) «soggetti erogatori»: i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 1 e 1-bis;
a-sexies) «dati misurati»: i risultati quantificati
dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la
conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei
soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di
accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati
comprendono informazioni quantitative sul campione di siti
web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i
quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero
potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni
quantitative sul livello di accessibilita';
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono
alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni
di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi
erogati dai sistemi informatici.».
«Art. 3 (Soggetti erogatori). - (Omissis).
1-bis. La presente legge si applica altresi' ai
soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che
offrono servizi al pubblico attraverso siti web o
applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi
tre anni di attivita', superiore a cinquecento milioni di
euro.
(Omissis).».
«Art. 4 (Obblighi per l'accessibilita'). - 1. Nelle
procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le
linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La
mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3,
comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei
casi di cui all'articolo 3-tered e' adeguatamente motivata.
La previsione di cui al secondo periodo si applica anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi
effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis,
non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la
realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni
mobili quando non e' previsto che essi rispettino i
requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di
cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a
pena di nullita', alle disposizioni della presente legge
circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici
mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee
guida.
(Omissis).».
«Art. 7 (Compiti amministrativi). - 1. Nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia per
l'Italia digitale:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della
presente legge;
a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla
conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili in
materia di accessibilita', avvalendosi anche dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione (ISCOM);
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre
ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle
linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le
finalita' indicate dalla presente legge;
d) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, progetti, iniziative e programmi
finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle
tecnologie assistive e per l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni
interessate, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra le persone con disabilita'
delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici,
ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di
configurazioni particolari e al sostegno di progetti di
ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita
indipendente e le pari opportunita' delle persone con
disabilita';
f) favorisce, d'intesa con il Ministro per la
famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunita', lo scambio di esperienze e di proposte fra
associazioni di persone con disabilita', associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori
di hardware e software, anche per la proposta di nuove
iniziative;
g) promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia
e le disabilita' e con i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per i beni e le
attivita' culturali, iniziative per favorire
l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il
coinvolgimento delle associazioni delle persone con
disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni
sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle
opere multimediali;
h) definisce, d'intesa con il Ministro per la
famiglia e le disabilita' e con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche
amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonche'
l'introduzione delle problematiche relative
all'accessibilita' nei programmi di formazione del
personale, in conformita' alla legislazione europea
vigente;
h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente
ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una
relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformita'
dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti
erogatori inclusi nell'ambito di applicazione
delladirettiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati.
Il contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato
accessibile.
(Omissis).».
«Art. 9 (Responsabilita'). - 1. L'inosservanza delle
disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1 e' rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare
ai sensi degliarticoli21e55deldecreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita'
penali e civili previste dalle norme vigenti.
1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente
legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
1-bis, e' accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando
il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi
dellalegge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni
I e II, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente
legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza
alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento
del fatturato.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 489 e 491 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
489. Al fine di garantire l'attuazione dellalegge 3
marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20,
sulla mobilita' personale, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata
ai sensi della citatalegge n. 18 del 2009, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con
disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione di una
piattaforma unica nazionale informatica, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo
226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per
consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai
sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al
fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio
nazionale, delle persone titolari dei predetti
contrassegni.
490. (Omissis).
491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le
associazioni delle persone con disabilita' comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le
procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al
comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali, previsti dagliarticoli 5e9,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016,
e dagliarticoli 2-sexiese2-septies del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai
sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice.
Per la costituzione della piattaforma di cui al primo
periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi anche della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si
provvede con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.".
- Si riporta l'articolo 103, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per
esportare definitivamente all'estero autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo
chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei
veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la
carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal
Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a
condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di
revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre
l'obbligo della revisione, a visita e prova per
l'accertamento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento
di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.
Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il
veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito
del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99.
(Omissis).».