Art. 29 bis 
 
 
Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.
  35 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi  tecnici
e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza  delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104». 
  2. Con proprio decreto di  natura  non  regolamentare,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del  Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone  con  disabilita'  ai
fini dell'applicazione dei  benefici  previsti  possono  produrre  il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla  commissione  medica
integrata e sopprimendo la necessita' di  presentare  contestualmente
la  specifica  prescrizione  autorizzativa  rilasciata   dal   medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in
          materia di semplificazione e di sviluppo,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Semplificazioni in materia  di  documentazione
          per le persone  con  disabilita'  e  patologie  croniche  e
          partecipazione ai giochi paralimpici). - 1. I verbali delle
          commissioni mediche integrate di cui all'articolo  20,  del
          decreto-legge 1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano
          anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari  per  la
          richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
          successive  modificazioni,  nonche'  per  le   agevolazioni
          fiscali relative ai veicoli previsti  per  le  persone  con
          disabilita' e per i sussidi tecnici e informatici  volti  a
          favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone  con
          disabilita' di cui all'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. 
              omissis». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
          1998, n. 77, reca: «Determinazione delle condizioni e delle
          modalita'  alle   quali   e'   subordinata   l'applicazione
          dell'aliquota IVA  ridotta  del  4  per  cento  ai  sussidi
          tecnici    ed    informatici    rivolti    a     facilitare
          l'autosufficienza e l'integrazione dei  soggetti  portatori
          di handicap».