Art. 29 bis Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». 2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita' ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessita' di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici). - 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita' e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. omissis». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1998, n. 77, reca: «Determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap».