Art. 29 bis
Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi tecnici
e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104».
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita' ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica
integrata e sopprimendo la necessita' di presentare contestualmente
la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Semplificazioni in materia di documentazione
per le persone con disabilita' e patologie croniche e
partecipazione ai giochi paralimpici). - 1. I verbali delle
commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del
decreto-legge 1°(gradi) luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano
anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la
richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni
fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con
disabilita' e per i sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con
disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
omissis».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
1998, n. 77, reca: «Determinazione delle condizioni e delle
modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi
tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap».