Art. 29 ter
Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati
invalidanti e dell'handicap
1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali
sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti
i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta
una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal diretto
interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della
commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e' convocato a visita
diretta.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.:
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.
1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma
1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono
composte da un medico legale, che assume le funzioni di
presidente, e da due medici, di cui uno specialista in
pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro
specialista nella patologia che connota la condizione di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un
assistente specialistico o da un operatore sociale, o da
uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di
cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS
quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai
sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da
un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11,
della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata
legge n. 295 del 1990.».