Art. 29 ter 
 
 
Semplificazione  dei  procedimenti  di   accertamento   degli   stati
                     invalidanti e dell'handicap 
 
  1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate  a  redigere  verbali
sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti
i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che  consenta
una valutazione obiettiva. 
  2. La valutazione sugli atti  puo'  essere  richiesta  dal  diretto
interessato o da chi lo rappresenta  unitamente  alla  produzione  di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale  secondo  caso  spetta  al  responsabile  della
commissione di accertamento indicare la documentazione  sanitaria  da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia  sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e'  convocato  a  visita
diretta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 
              1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma
          1 riguardino persone  in  eta'  evolutiva,  le  commissioni
          mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  sono
          composte da un medico legale, che  assume  le  funzioni  di
          presidente, e da due medici,  di  cui  uno  specialista  in
          pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile   e   l'altro
          specialista nella patologia che connota  la  condizione  di
          salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da  un
          assistente specialistico o da un operatore  sociale,  o  da
          uno psicologo in servizio presso  strutture  pubbliche,  di
          cui al comma 1, individuati dall'ente  locale  o  dall'INPS
          quando l'accertamento sia svolto dal medesimo  Istituto  ai
          sensi dell'articolo  18,  comma  22,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da
          un medico INPS come previsto dall'articolo  19,  comma  11,
          della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della  citata
          legge n. 295 del 1990.».