Art. 30
Misure di semplificazione in materia anagrafica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» e' soppressa;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La
certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e'
assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per
garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita'
con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b).»;
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia
digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
dell'ANPR.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi
disponibili dall'ANPR.»;
b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il rilascio di certificati anagrafici in modalita'
telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del
relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei
S.p.a.»;
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR».
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 62, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
un codice identificativo univoco per garantire la
circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con
le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini (505), i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010 .
6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia
digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di
funzionamento dell'ANPR.".
- Si riporta il testo degli articoli 13, 33 e 35, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 1989, n. 132, come modificato dal presente
provvedimento:
«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). - 1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i
seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1
devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una
modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero
dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno.
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono
sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero
inviate al comune competente, corredate dalla necessaria
documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale
gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali
inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al
secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalita'
telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da
qualsiasi tassa o diritto.»
«Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti salvi i
divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali
disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35,
l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, previa identificazione, i certificati
concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli
iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli
ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui
risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il
rilascio di certificati anagrafici in modalita' telematica
e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita'
indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere
dall'attivazione del relativo servizio da parte del
Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
mesi dalla data di rilascio.»
«Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I
certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del
comune e della data di rilascio; l'oggetto della
certificazione; le generalita' delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e
la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo
elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR.
2. Non costituiscono materia di certificazione le
notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la
professione, arte o mestiere, la condizione non
professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale,
la condizione di senza fissa dimora e il titolo di
soggiorno.
3. Il certificato di stato di famiglia deve
rispecchiare la composizione familiare quale risulta
dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe
rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche
pregresse.
5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti
esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati
contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, nei limiti e nel rispetto delle modalita'
previsti dal medesimo decreto legislativo.».