Art. 30 
 
 
           Misure di semplificazione in materia anagrafica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» e' soppressa; 
      2)  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
certificazione  dei  dati  anagrafici  in  modalita'  telematica   e'
assicurata  dal  Ministero  dell'Interno  tramite   l'ANPR   mediante
l'emissione di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo  elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»; 
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco  per
garantire la circolarita' dei dati anagrafici  e  l'interoperabilita'
con le altre  banche  dati  delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma  2,  lettere
a) e b).»; 
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  novembre
2014, n. 194, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
digitalizzazione e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Agenzia per  l'Italia
digitale,  sono  assicurati  l'adeguamento   e   l'evoluzione   delle
caratteristiche   tecniche   della   piattaforma   di   funzionamento
dell'ANPR.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese  anche  in  modalita'  telematica  attraverso  i  servizi   resi
disponibili dall'ANPR.»; 
    b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  rilascio  di  certificati  anagrafici   in   modalita'
telematica  e'  effettuato  mediante  i  servizi  dell'ANPR  con   le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82, e si applica  a  decorrere  dall'attivazione  del
relativo servizio da parte del  Ministero  dell'interno  e  di  Sogei
S.p.a.»; 
    c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  nelle  certificazioni  rilasciate  in  modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR». 
  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  e'
operata con le  risorse  stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62,  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie  funzioni,  il  Comune
          puo' utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  detenuti
          localmente e  costantemente  allineati  con  ANPR  al  fine
          esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
          non  fornite  da  ANPR.  L'ANPR  consente  ai   comuni   la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica.  La  certificazione  dei  dati  anagrafici   in
          modalita'   telematica   e'   assicurata   dal    Ministero
          dell'Interno  tramite  l'ANPR   mediante   l'emissione   di
          documenti   digitali   muniti   di   sigillo    elettronico
          qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014.  I
          comuni inoltre possono consentire, anche mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
          contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
          un  codice  identificativo   univoco   per   garantire   la
          circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita'  con
          le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e  dei
          gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
          lettere a) e b). 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini (505), i  soggetti  di
          cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010 . 
              6-bis.  In  relazione  ai  servizi   resi   disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e  agli  organismi
          che erogano pubblici servizi in base  alle  previsioni  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
          novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del  Ministro
          dell'interno, d'intesa con il  Ministro  per  l'innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione  e  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  sentito  il  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali  e  l'Agenzia  per  l'Italia
          digitale,  sono  assicurati  l'adeguamento  e  l'evoluzione
          delle  caratteristiche  tecniche   della   piattaforma   di
          funzionamento dell'ANPR.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 33 e  35,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223 (Approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione residente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8  giugno  1989,  n.  132,  come  modificato  dal  presente
          provvedimento: 
              «Art.  13  (Dichiarazioni   anagrafiche).   -   1.   Le
          dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai  responsabili  di
          cui  all'art.  6  del  presente  regolamento  concernono  i
          seguenti fatti: 
                a) trasferimento  di  residenza  da  altro  comune  o
          dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
                b)  costituzione  di  nuova  famiglia  o   di   nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza; 
                c) cambiamento di abitazione; 
                d)  cambiamento  dell'intestatario  della  scheda  di
          famiglia o del responsabile della convivenza; 
                e) cambiamento della qualifica professionale; 
                f) cambiamento del titolo di studio. 
              2. Le dichiarazioni  anagrafiche  di  cui  al  comma  1
          devono essere rese nel termine di venti giorni  dalla  data
          in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di  cui
          al comma 1, lettere a), b), e c), sono  rese  mediante  una
          modulistica conforme a  quella  predisposta  dal  Ministero
          dell'interno,  d'intesa   con   l'Istituto   nazionale   di
          statistica,  e  pubblicata  sul  sito   istituzionale   del
          Ministero dell'interno. 
              3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1  sono
          sottoscritte  di  fronte  all'ufficiale  d'anagrafe  ovvero
          inviate al comune competente,  corredate  dalla  necessaria
          documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. Il comune pubblica sul proprio  sito  istituzionale
          gli  indirizzi,  anche  di  posta  elettronica,  ai   quali
          inoltrare le dichiarazioni.  Le  dichiarazioni  di  cui  al
          secondo periodo del comma 2 sono rese  anche  in  modalita'
          telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR. 
              4.  Le  dichiarazioni  anagrafiche   sono   esenti   da
          qualsiasi tassa o diritto.» 
              «Art. 33 (Certificati anagrafici). - 1. Fatti  salvi  i
          divieti di comunicazione di  dati,  stabiliti  da  speciali
          disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo  35,
          l'ufficiale di  anagrafe  rilascia  a  chiunque  ne  faccia
          richiesta,   previa    identificazione,    i    certificati
          concernenti  la  residenza,  lo  stato  di  famiglia  degli
          iscritti   nell'anagrafe   nazionale   della    popolazione
          residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta. 
              2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono  anche  gli
          ufficiali d'anagrafe di comuni diversi  da  quello  in  cui
          risiede la persona cui i  certificati  si  riferiscono.  Il
          rilascio di certificati anagrafici in modalita'  telematica
          e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalita'
          indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
          7  marzo  2005  n.   82,   e   si   applica   a   decorrere
          dall'attivazione  del  relativo  servizio  da   parte   del
          Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a. 
              3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre
          mesi dalla data di rilascio.» 
              «Art. 35 (Contenuto dei certificati anagrafici). - 1. I
          certificati anagrafici devono contenere  l'indicazione  del
          comune  e  della  data   di   rilascio;   l'oggetto   della
          certificazione;  le  generalita'  delle  persone   cui   la
          certificazione   si   riferisce,   salvo   le   particolari
          disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064,  e
          la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal  sigillo
          elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
          luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate  in  modalita'
          telematica mediante i servizi dell'ANPR. 
              2.  Non  costituiscono  materia  di  certificazione  le
          notizie riportate nelle schede anagrafiche  concernenti  la
          professione,   arte   o   mestiere,   la   condizione   non
          professionale, il titolo di studio, il domicilio  digitale,
          la  condizione  di  senza  fissa  dimora  e  il  titolo  di
          soggiorno. 
              3.  Il  certificato   di   stato   di   famiglia   deve
          rispecchiare  la  composizione  familiare   quale   risulta
          dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato. 
              4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale  di  anagrafe
          rilascia  certificati  attestanti  situazioni   anagrafiche
          pregresse. 
              5.  Presso  gli   uffici   anagrafici,   gli   iscritti
          esercitano i diritti di cui alla parte  I,  titolo  II  del
          decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sui  dati
          contenuti   nell'anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente,  nei  limiti  e  nel  rispetto  delle  modalita'
          previsti dal medesimo decreto legislativo.».