Art. 30 bis
Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «che vi consentono» sono
soppresse;
b) all'articolo 71, comma 4, le parole: «che vi consentono» e le
parole: «, previa definizione di appositi accordi,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto). - Le norme del presente testo unico
disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione: disciplinano altresi' la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonche' ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza e ai privati.».
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».