Art. 30 bis 
 
 
     Misure di semplificazione in materia di autocertificazione 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «che vi  consentono»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 71, comma 4, le parole: «che vi consentono» e  le
parole: «, previa definizione di appositi accordi,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 71 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di documentazione amministrativa), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Oggetto). - Le norme del presente testo  unico
          disciplinano la formazione, il rilascio,  la  tenuta  e  la
          conservazione, la  gestione,  la  trasmissione  di  atti  e
          documenti   da   parte    di    organi    della    pubblica
          amministrazione: disciplinano  altresi'  la  produzione  di
          atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
          nonche' ai gestori di pubblici servizi,  nei  rapporti  tra
          loro e in quelli con l'utenza e ai privati.». 
              «Art.  71  (Modalita'   dei   controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di  cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi».