Art. 23 I presupposti della cancellazione dal RUNTS 1. La cancellazione dal RUNTS e' disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi: a) presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del codice civile; b) deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile; c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorita' giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS; d) accertamento d'ufficio, anche derivante da attivita' svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS; se l'accertamento deriva da attivita' svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitivita'; rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6 del Codice; e) inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto. 2. In caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione del RUNTS, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni non costituisce causa di cancellazione dal Registro.