Art. 23 
 
             I presupposti della cancellazione dal RUNTS 
 
  1. La cancellazione dal RUNTS e' disposta  dal  competente  Ufficio
del RUNTS nei seguenti casi: 
    a) presentazione di istanza motivata di  cancellazione  da  parte
dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di  ETS,  continuando
ad operare ai sensi del codice civile; 
    b) deposito del bilancio finale  di  liquidazione  o  dell'ordine
dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 20  delle  disposizioni
di attuazione del codice civile; 
    c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi
adottati dalla competente autorita' giudiziaria o tributaria  da  cui
consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel
RUNTS; 
    d) accertamento d'ufficio, anche derivante da attivita' svolta da
altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94,  comma
2, del Codice, della carenza o del venir meno dei requisiti necessari
per la permanenza nel RUNTS; se l'accertamento  deriva  da  attivita'
svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono  avere
caratteri di definitivita'; rientrano tra gli accertamenti  d'ufficio
le verifiche riguardanti le informazioni antimafia  di  cui  all'art.
48, comma 6 del Codice; 
    e) inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del  RUNTS,
con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli
atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al  presente
decreto. 
  2. In caso di ETS iscritto contemporaneamente  nella  sezione  Reti
associative e in altra sezione del RUNTS, il venir meno dei requisiti
per una sola delle sezioni non costituisce causa di cancellazione dal
Registro.