Art. 24 Il procedimento di cancellazione dal RUNTS 1. Il provvedimento di cancellazione e' adottato dall'Ufficio competente del RUNTS. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali, nonche' quelle in materia di societa' di mutuo soccorso per gli enti iscritti all'apposita sezione del Registro imprese. 2. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'Ufficio competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del Codice. 3. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), l'Ufficio di cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice. 4. Nei casi di cui all'art. 23, comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio competente avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all'ente. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ente puo' far pervenire le proprie osservazioni o documentazione che l'Ufficio competente deve valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione. 5. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, in alternativa, l'ente puo', in presenza delle condizioni di legge, presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai sensi dell'art. 22 del presente decreto. 6. Il procedimento di cancellazione deve concludersi entro i sessanta giorni successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza, successivi alla scadenza dei trenta giorni di cui al comma 4 o del termine assegnato con diffida, nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e). In caso di richiesta di migrazione, il procedimento si interrompe e riprende a seguito dell'emanazione del provvedimento che rigetta la richiesta. In caso di approvazione della richiesta di migrazione il procedimento di cancellazione si estingue. 7. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Nei casi di cui all'art. 23, comma 2, qualora la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione, l'Ufficio statale comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione. Qualora la carenza riguardi la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), procede alla cancellazione dalla stessa. Per effetto del provvedimento di cancellazione dalla sezione Reti associative e con la medesima decorrenza l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio competente del RUNTS, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto. 8. Il provvedimento di cancellazione e' depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente. 9. Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, e' ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e' competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.