Art. 24 
 
             Il procedimento di cancellazione dal RUNTS 
 
  1. Il  provvedimento  di  cancellazione  e'  adottato  dall'Ufficio
competente del RUNTS. Nel caso  di  ETS  iscritto  contemporaneamente
nella sezione Reti associative  e  in  altra  sezione,  l'istruttoria
sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta  dall'Ufficio  statale  del
RUNTS. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  imprese
sociali, anche costituite in forma di  cooperative  sociali,  nonche'
quelle in materia di societa' di mutuo soccorso per gli enti iscritti
all'apposita sezione del Registro imprese. 
  2. Nel caso di cui all'art. 23,  comma  1,  lettera  a),  l'Ufficio
competente del RUNTS, acquisita la delibera  assunta  dal  competente
organo dell'ente  procede  alla  cancellazione  dal  Registro,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del Codice. 
  3. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera b),  l'Ufficio  di
cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti
gli obblighi di devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice. 
  4. Nei casi di cui all'art. 23, comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio
competente   avvia   il   procedimento   di   cancellazione   dandone
comunicazione motivata all'ente. Entro trenta giorni dalla  ricezione
della comunicazione l'Ente puo' far pervenire le proprie osservazioni
o documentazione che l'Ufficio  competente  deve  valutare  prima  di
adottare il provvedimento di cancellazione. 
  5.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al  comma  precedente,  in
alternativa, l'ente puo', in  presenza  delle  condizioni  di  legge,
presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS  ai
sensi dell'art. 22 del presente decreto. 
  6. Il  procedimento  di  cancellazione  deve  concludersi  entro  i
sessanta giorni  successivi  alla  ricezione  da  parte  dell'Ufficio
competente delle osservazioni formulate  dall'ente  o,  in  mancanza,
successivi alla scadenza dei trenta giorni di cui al comma  4  o  del
termine assegnato con diffida, nel caso di cui all'art. 23, comma  1,
lettera e). In caso di richiesta di migrazione,  il  procedimento  si
interrompe e riprende a seguito dell'emanazione del provvedimento che
rigetta la richiesta. In caso  di  approvazione  della  richiesta  di
migrazione il procedimento di cancellazione si estingue. 
  7. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella  sezione  Reti
associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal
RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS.  Nei  casi  di  cui
all'art. 23, comma 2,  qualora  la  carenza  dei  requisiti  riguardi
l'altra sezione, l'Ufficio statale comunica all'Ufficio  regionale  o
provinciale   del   RUNTS   territorialmente    competente    l'esito
dell'istruttoria  ai  fini   dell'adozione   del   provvedimento   di
cancellazione dell'ente da tale sezione. Qualora la carenza  riguardi
la sezione di cui all'art. 46, comma  1,  lettera  e),  procede  alla
cancellazione  dalla  stessa.  Per  effetto  del   provvedimento   di
cancellazione dalla  sezione  Reti  associative  e  con  la  medesima
decorrenza l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS  operante  sul
territorio ove l'ente ha  la  propria  sede  legale  diviene  Ufficio
competente del RUNTS, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del  presente
decreto. 
  8. Il provvedimento di cancellazione e' depositato al RUNTS a  cura
dell'Ufficio competente. 
  9. Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, e'  ammesso
ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale  competente  per
territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e'
competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.