Art. 25 Conseguenze della cancellazione dal RUNTS 1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora l'ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, e' tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto al RUNTS. Per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel RUNTS. 2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione. 3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere dell'Ufficio competente del RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice. 4. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente. 5. La cancellazione dal RUNTS delle societa' di mutuo soccorso, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818. 6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti. 7. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita' dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione. 8. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente.