Art. 25 
 
              Conseguenze della cancellazione dal RUNTS 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  caso  di  estinzione   o
scioglimento,  ai  sensi  dell'art.  9  del  Codice,  qualora  l'ente
intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad  operare,  e'
tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai  sensi  dell'art.
50, comma 2, del Codice,  limitatamente  all'incremento  patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto al RUNTS. Per  gli
enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, la devoluzione  riguarda
esclusivamente gli incrementi del  patrimonio  destinato,  realizzati
negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel RUNTS. 
  2. A seguito della ricezione del  provvedimento  di  cancellazione,
gli amministratori sono tenuti a trasmettere  all'Ufficio  competente
del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di  conclusione
della liquidazione o delle scritture  contabili  da  cui  risulti  la
consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione. 
  3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio  residuo  compiuti
in assenza o in difformita' dal parere  dell'Ufficio  competente  del
RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice. 
  4. A seguito della  cancellazione  dal  RUNTS,  per  gli  enti  che
abbiano conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui  iscrizione  nel
Registro  delle  persone  giuridiche  sia  stata  sospesa  ai   sensi
dell'art.  22,  comma  1-bis,  del  Codice,   l'Ufficio   del   RUNTS
competente,  entro  quindici  giorni   dall'adozione,   comunica   il
provvedimento di cancellazione  alla  prefettura  o  alla  regione  o
provincia autonoma competente. 
  5. La cancellazione dal RUNTS delle societa' di mutuo soccorso,  in
caso di scioglimento o  di  perdita  della  qualifica,  determina  la
devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della
legge 15 aprile 1886, n. 3818. 
  6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano
le norme speciali relative a tali tipologie di enti. 
  7.   La   cancellazione   dal   RUNTS   comporta   l'illegittimita'
dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i  terzi
degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art.  12  del  Codice  e
alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di  enti.
L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di  acronimi  e  locuzioni
diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione. 
  8. La cancellazione dal RUNTS non  preclude  una  nuova  successiva
iscrizione in esso da parte del medesimo ente.