Art. 100 
 
        Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682  e  683,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni
lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  societa'
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23
luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione  e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi  i
punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione
di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. All'articolo 03 del decreto-  legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'
sostituito  dal  seguente:  «2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad
attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto  1.3)».  Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono  comunque  fatti
salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni. 
  3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con  effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente  articolo,   con
riferimento alle caratteristiche dei  beni  oggetto  di  concessione,
quali  erano  all'avvio  del  rapporto  concessorio,  nonche'   delle
modifiche   successivamente    intervenute    a    cura    e    spese
dell'amministrazione concedente.  Le  somme  per  canoni  relative  a
concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo,  versate  in
eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1°  gennaio  2007,
sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da  versare  allo
stesso titolo, in base alla medesima disposizione,  in  rate  annuali
costanti per la residua durata della concessione.  Gli  enti  gestori
provvedono al ricalcolo delle  somme  dovute  dai  concessionari  con
applicazione dei citati criteri  dal  1°  gennaio  2007  fino  al  31
dicembre 2019, effettuando i  relativi  conguagli,  con  applicazione
delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo. 
  4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo  annuo  del  canone  dovuto  quale
corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e  pertinenze  demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500. 
  5. Nelle more  della  revisione  e  dell'aggiornamento  dei  canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677,  lettera  e)
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  sospesi  fino  al  15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci  i  relativi
provvedimenti gia'  adottati  oggetto  di  contenzioso,  inerenti  al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
riscossione coattiva, nonche'  di  sospensione,  revoca  o  decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: 
    a)   le   concessioni   demaniali   marittime    per    finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle  inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti  o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei  criteri  per  il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i   procedimenti   di   cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione  e  la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti  alla  concessione
nonche'  quando  il  concessionario  o  chi  detiene  il  bene  siano
sottoposti a  procedimenti  di  prevenzione,  a  misure  interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Al fine di ridurre  il  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime  per  finalita'  turistico-ricreative  e  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei
canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b),  numero  2.1),
del  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   400,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente
fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
procedimenti  giudiziari  o  amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento  dei
relativi canoni, possono essere  definiti,  previa  domanda  all'ente
gestore e  all'Agenzia  del  demanio  da  parte  del  concessionario,
mediante versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia'  versate  a
tale titolo; 
    b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un  importo
pari  al  60  per  cento  delle  somme  richieste  dedotte  le  somme
eventualmente gia' versate a tale titolo. 
  8. La domanda per accedere alla definizione di cui al  comma  7  e'
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il  30  settembre  2021
sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o  la
prima rata, se rateizzato. 
  9. La liquidazione e  il  pagamento  nei  termini  assegnati  degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7  costituisce  a  ogni
effetto  rideterminazione  dei  canoni  dovuti  per   le   annualita'
considerate. 
  10. La presentazione della domanda nel termine di cui  al  comma  8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui  al  comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti  di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del  canone.  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero  importo  dovuto,
se in un'unica soluzione,  o  dell'ultima  rata,  se  rateizzato.  Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta  giorni  dalla  relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 
  10-bis. All'articolo 32, comma 1, del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, la parola:  «turisti»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diportisti» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  con
esclusione dei  servizi  resi  nell'ambito  di  contratti  annuali  o
pluriennali per lo stazionamento». 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dei commi 682 e 683  dell'art.  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 - 1. - 681. Omissis. 
              682. Le concessioni disciplinate dal comma 1  dell'art.
          01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,  n.  494,
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          hanno una durata, con decorrenza dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, di anni quindici.  Al  termine
          del predetto  periodo,  le  disposizioni  adottate  con  il
          decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per
          individuare le migliori  procedure  da  adottare  per  ogni
          singola gestione del bene demaniale. 
              683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
          coste  italiane  affidate  in  concessione,  quali  risorse
          turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
          e il reddito delle imprese  in  grave  crisi  per  i  danni
          subiti dai cambiamenti climatici e dai  conseguenti  eventi
          calamitosi straordinari, le concessioni  di  cui  al  comma
          682,  vigenti  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge 31 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
          quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito  di
          una procedura amministrativa attivata anteriormente  al  31
          dicembre 2009 e per le quali il rilascio  e'  avvenuto  nel
          rispetto dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  o  il  rinnovo  e'
          avvenuto nel rispetto  dell'art.  02  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  hanno  una  durata,  con
          decorrenza dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, di anni quindici. Al termine del  predetto  periodo,
          le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
          rappresentano lo  strumento  per  individuare  le  migliori
          procedure da adottare per ogni singola  gestione  del  bene
          demaniale. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante
          «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,
          a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  29
          luglio 1999, n. 176. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  03  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,   n.   494
          (Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali  marittime),  come  modificato  dalla
          presente legge, con effetto dal 1° gennaio 2021: 
              «Art. 03 (Canoni annui per  concessioni  con  finalita'
          turistico-ricreative). - 1. I canoni annui per  concessioni
          rilasciate o rinnovate con  finalita'  turistico-ricreative
          di aree, pertinenze demaniali marittime  e  specchi  acquei
          per i quali si  applicano  le  disposizioni  relative  alle
          utilizzazioni del demanio marittimo  sono  determinati  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio  2007,
          delle aree, manufatti, pertinenze e  specchi  acquei  nelle
          seguenti categorie: 
                  1)  categoria  A:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
          ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 
                  2)  categoria  B:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
          ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento
          dei requisiti  di  alta  e  normale  valenza  turistica  e'
          riservato  alle  regioni  competenti  per  territorio   con
          proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di  detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
                b) misura del canone annuo determinata come segue: 
                  1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
          oggetto aree e specchi acquei, per gli anni  2004,  2005  e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  lo
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
                    1.1) area scoperta: euro 1,86 al  metro  quadrato
          per la categoria A; euro 0,93  al  metro  quadrato  per  la
          categoria B; 
                    1.2)  area  occupata  con  impianti   di   facile
          rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.3) area  occupata  con  impianti  di  difficile
          rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.4) euro 0,72 per ogni metro  quadrato  di  mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi'  come  definite  dall'art.  5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
                    1.5) euro 0,52 per gli  specchi  acquei  compresi
          tra 100 e 300 metri dalla costa; 
                    1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei  oltre  300
          metri dalla costa; 
                    1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei  utilizzati
          per il posizionamento di campi boa per  l'ancoraggio  delle
          navi al di fuori degli specchi  acquei  di  cui  al  numero
          1.3); 
                  2) per le  concessioni  comprensive  di  pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
                    2.1) per le  pertinenze  destinate  ad  attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e servizi, il canone e'  determinato  ai  sensi  del  punto
          1.3); 
                    2.2) per le aree  ricomprese  nella  concessione,
          per gli anni 2004, 2005  e  2006  si  applicano  le  misure
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai  commi
          21, 22 e 23 dell'art. 32  del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
                c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)  nella
          misura del 50 per cento: 
                  1) in presenza di  eventi  dannosi  di  eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
                  2) nel  caso  di  concessioni  demaniali  marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
                    d) riduzione dei canoni di cui  alla  lettera  b)
          nella misura del 90 per cento per le  concessioni  indicate
          al secondo comma dell'art. 39 del codice della  navigazione
          e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione  del  codice
          della navigazione, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
                    e) obbligo per i titolari  delle  concessioni  di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
                    f) riduzione, per le imprese  turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 677 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «Art. 1 - 1. - 676. Omissis. 
              677. Il decreto di cui al comma 675 contiene,  inoltre,
          i criteri per strutturare: 
                a)  un  nuovo  modello  di  gestione  delle   imprese
          turistico-ricreative e ricettive che  operano  sul  demanio
          marittimo  secondo   schemi   e   forme   di   partenariato
          pubblicoprivato, atto a valorizzare la  tutela  e  la  piu'
          proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto
          delle singole specificita' e  caratteristiche  territoriali
          secondo criteri di: sostenibilita' ambientale;  qualita'  e
          professionalizzazione  dell'accoglienza  e   dei   servizi;
          accessibilita';   qualita'    e    modernizzazione    delle
          infrastrutture;   tutela   degli    ecosistemi    marittimi
          coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge; 
                b) un sistema di rating delle  imprese  di  cui  alla
          lettera a) e della qualita' balneare; 
                c) la revisione organica delle  norme  connesse  alle
          concessioni   demaniali    marittime,    con    particolare
          riferimento  alle  disposizioni  in  materia   di   demanio
          marittimo di cui al codice  della  navigazione  o  a  leggi
          speciali in materia; 
                d) il riordino delle concessioni ad uso  residenziale
          e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione,
          modalita' di rilascio e termini di durata della concessione
          nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, primo  comma,
          del  codice   della   navigazione   e   dei   principi   di
          imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita'  e  tenuto
          conto, in termini di  premialita',  dell'idonea  conduzione
          del bene demaniale e della durata della concessione; 
                e)  la  revisione  e   l'aggiornamento   dei   canoni
          demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto
          delle peculiari attivita' svolte dalle imprese del settore,
          della tipologia dei beni oggetto di concessione  anche  con
          riguardo alle pertinenze, della valenza turistica. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 484 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1 - 1. - 483. Omissis. 
              484. Fino al complessivo riordino della disciplina  dei
          canoni demaniali marittimi, i  procedimenti  amministrativi
          pendenti alla data del  15  novembre  2015,  avviati  dalle
          amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca  e
          la  decadenza  di  concessioni  demaniali   marittime   con
          finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a
          quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali,
          derivanti   da   procedure    di    contenzioso    connesse
          all'applicazione dei criteri per il calcolo dei  canoni  di
          cui all'art. 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
          n.  400,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'art.  1,  comma
          251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La
          disposizione di cui al presente comma non si applica per  i
          beni  pertinenziali  che  risultano  comunque  oggetto   di
          procedimenti  giudiziari  di  natura  penale,  nonche'  nei
          comuni e nei municipi  sciolti  o  commissariati  ai  sensi
          degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 57. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  32  del
          citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32. - 1. Al fine di rilanciare le  imprese  della
          filiera nautica,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2016,  le
          strutture organizzate per la sosta e  il  pernottamento  di
          diportisti all'interno  delle  proprie  unita'  da  diporto
          ormeggiate nello specchio acqueo appositamente  attrezzato,
          secondo  i  requisiti   stabiliti   dal   Ministero   delle
          Infrastrutture e dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  rientrano
          nelle strutture ricettive all'aria aperta,  con  esclusione
          dei  servizi  resi  nell'ambito  di  contratti  annuali   o
          pluriennali per lo stazionamento. 
              Omissis.»