Art. 101 
 
           Concessione della gestione dei giochi numerici 
                      a totalizzatore nazionale 
 
  1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita'  degli  eventi
scaturenti dall'attuale situazione  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,   sono    prorogati    i    termini    degli    adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell'articolo 1,  comma  576,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La  data  per  la  stipula  e  la
decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021. 
  2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della  seconda
rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire  il
pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del comma 576 dell'art.  1  della
          citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «Art. 1 - 1. - 575. Omissis. 
              576. Per garantire la tutela degli  interessi  pubblici
          nelle attivita' di raccolta del  gioco,  nel  rispetto  dei
          principi di cui alla direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
          sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione,  nonche'
          dell'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          la gestione di tali attivita' e'  affidata  a  uno  o  piu'
          soggetti scelti mediante procedure  aperte,  competitive  e
          non  discriminatorie.  Conseguentemente,  in  vista   della
          scadenza della concessione vigente, la gestione dei  giochi
          numerici   a   totalizzatore    nazionale,    dei    giochi
          complementari  e  opzionali  e  delle  relative  forme   di
          partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore  gioco
          numerico  basato  su  un  unico  totalizzatore  a   livello
          nazionale,   e'   affidata   in   concessione   aggiudicata
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto  dei
          principi  e  delle  regole  europei  e  nazionali,  a   una
          qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione
          o raccolta di gioco ovvero in  possesso  di  una  capacita'
          tecnico-infrastrutturale non inferiore a  quella  richiesta
          dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli  Stati
          dello Spazio economico europeo, munita di idonei  requisiti
          di affidabilita'  tecnica  ed  economica,  scelta  mediante
          procedura  di   selezione   aperta,   competitiva   e   non
          discriminatoria. La  procedura  e'  indetta  alle  seguenti
          condizioni essenziali: 
                a)  durata  della  concessione  di  nove  anni,   non
          rinnovabile; 
                b)  selezione  basata   sul   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa e, quanto  alla  componente
          del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo,  di  100
          milioni di euro; 
                c) versamento del prezzo  indicato  nell'offerta  del
          concorrente risultato primo in  graduatoria,  nella  misura
          del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota
          residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del
          gioco da parte dell'aggiudicatario; 
                d) aggio per il concessionario pari al  5  per  cento
          della raccolta con offerta al ribasso; 
                e) espressa previsione, negli  atti  di  gara,  delle
          pratiche o  dei  rapporti  negoziali  consentiti  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73; 
                f) facolta' per il concessionario  aggiudicatario  di
          utilizzare la rete di  telecomunicazioni  per  prestazioni,
          dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta  del
          gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli in ragione della loro  compatibilita'  con  la
          raccolta stessa; 
                g) obbligo di aggiornamento tecnologico  del  sistema
          della rete  e  dei  terminali  di  gioco  secondo  standard
          qualitativi  che  garantiscano  la  massima   sicurezza   e
          affidabilita',  secondo   il   piano   d'investimento   che
          costituisce parte dell'offerta tecnica; 
                h)  obbligo  per  il  concessionario  di   versamento
          annuale all'erario delle somme comunque  eventualmente  non
          investite secondo il piano di cui alla lettera g)  e  delle
          somme addebitate in violazione delle previsioni  dei  bandi
          di gara ai sensi della lettera e). 
              Omissis.»