Art. 101 Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale 1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita' degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021. 2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 576 dell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: «Art. 1 - 1. - 575. Omissis. 576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' dell'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o piu' soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, e' affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilita' tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario; d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilita' con la raccolta stessa; g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica; h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e). Omissis.»