Art. 102 
 
                       Inibizione di siti web 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i  prodotti
accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza
tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati  a  taglio  fino
per arrotolare le sigarette, di  cui  all'articolo  62-quinquies  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del  medesimo  testo
unico. 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalita'  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   della   sanzione
amministrativa pecuniaria da  30.000  a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione   accertata.   La   pubblicazione   nel   sito    internet
istituzionale  dell'Agenzia  degli   ordini   e   dei   provvedimenti
sanzionatori  ha  valore  di  notifica.   Decorsi   quindici   giorni
dall'ordine di cui al comma 1, in  caso  di  mancato  ottemperamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento  di  alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli  effetti  prodotti  dalle
predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori  gia'  avviati  e
non ancora conclusi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  62-quater  e
          62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni penali e amministrative): 
              «Art.  62-quater  (Imposta  di  consumo  sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere  dal  1°
          gennaio  2014  i  prodotti  contenenti  nicotina  o   altre
          sostanze  idonei  a  sostituire  il  consumo  dei  tabacchi
          lavorati nonche' i  dispostivi  meccanici  ed  elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne  consentono  il
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari al 58,5 per cento  del  prezzo  di  vendita  al
          pubblico. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da  parte
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei  confronti  di
          soggetti che  siano  in  possesso  dei  medesimi  requisiti
          stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi
          lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
          Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui  al  comma
          2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita  al
          pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5.  In  attesa  di  una   disciplina   organica   della
          produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma  1,
          la vendita dei prodotti medesimi e' consentita,  in  deroga
          all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica  14
          ottobre 1958,  n.  1074,  altresi'  per  il  tramite  delle
          rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre  1957,
          n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
          febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art.  24,
          comma  42,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, quanto alla disciplina in materia di  distribuzione
          e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1   e'   soggetta   alla   vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell' autorizzazione.» 
              «Art. 62-quinquies (Imposta  di  consumo  sui  prodotti
          accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
          arrotolate  senza  tabacco  e  i   filtri   funzionali   ad
          arrotolare le sigarette sono  assoggettati  ad  imposta  di
          consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto  in
          ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 
              2. La circolazione dei prodotti di cui al  comma  1  e'
          legittimata  dall'inserimento  degli  stessi  in   apposita
          tabella  di  commercializzazione,  secondo   le   modalita'
          previste al comma 5. 
              3. I prodotti  di  cui  al  comma  1  sono  venduti  al
          pubblico esclusivamente per il tramite delle  rivendite  di
          cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
              4. L'imposta di consumo  e'  dovuta  dal  produttore  o
          fornitore  nazionale  o  dal  rappresentante  fiscale   del
          produttore o fornitore estero all'atto della  cessione  dei
          prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
          previste dall'art. 39-decies. 
              5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli sono  disciplinati  le  modalita'  di
          presentazione e i contenuti della richiesta di  inserimento
          dei  prodotti  di  cui  al  comma  1   nelle   tabelle   di
          commercializzazione previste per ciascuna  delle  categorie
          di   prodotto,   nonche'   gli   obblighi    contabili    e
          amministrativi  dei   soggetti   obbligati   al   pagamento
          dell'imposta. 
              6.  E'   vietata   la   vendita   a   distanza,   anche
          transfrontaliera,  di  prodotti  di  cui  al  comma  1   ai
          consumatori che  acquistano  nel  territorio  dello  Stato.
          L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  fermi  i  poteri
          dell'autorita' e della polizia  giudiziaria  ove  il  fatto
          costituisca reato, comunica ai fornitori  di  connettivita'
          alla  rete  internet  ovvero  ai  gestori  di  altre   reti
          telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che  in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione, i siti web ai quali  inibire  l'accesso,
          attraverso le predette reti, offerenti prodotti di  cui  al
          comma 1. 
              7. Per i prodotti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni previste dagli  articoli  291-bis,  291-ter  e
          291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche'  dall'art.
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'art. 5  della
          legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili.»