Art. 102
Inibizione di siti web
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i prodotti
accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza
tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino
per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del medesimo testo
unico.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore
generale le modalita' degli adempimenti previsti dal presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet
istituzionale dell'Agenzia degli ordini e dei provvedimenti
sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni
dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle
predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori gia' avviati e
non ancora conclusi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 62-quater e
62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre
sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al
pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di
soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti
stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi
lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui al comma
2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della
produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1,
la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle
rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art. 24,
comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione
e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.»
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'art. 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche' dall'art.
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'art. 5 della
legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili.»