Art. 103 
 
          Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui  al  comma
3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita societa',  di  cui  la  predetta  Agenzia  e'  socio  unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa'  e'
disciplinato  nell'ambito  della   convenzione   triennale   prevista
dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia  costituita,  il  relativo
statuto prevede che  l'organo  amministrativo  e'  costituito  da  un
amministratore unico, individuato nel  direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, e che la societa' medesima opera sulla base di
un  piano  industriale  che  comprovi  la  sussistenza  di   concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico  e  finanziario
della gestione. Per il perseguimento dei  propri  scopi  sociali,  la
societa' si  avvale,  tramite  apposito  contratto  di  servizio  con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di
laboratorio dell'Agenzia stessa. 
  3. La societa' di cui al comma 1  puo'  essere  costituita  per  lo
svolgimento dei servizi di: 
    a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata  attraverso
l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni  di  merce
realizzati presso i laboratori dell'Agenzia; 
    b) uso del  certificato  del  bollino  di  qualita',  qualora  il
prodotto analizzato soddisfi gli standard  di  qualita'  (assenza  di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla  confezione
dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli di una royalty per l'utilizzo del  bollino  di  qualita',  e
sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli  nei  protocolli   tecnico   scientifici   garantiscano   il
mantenimento degli standard qualitativi. 
  4.  Ogniqualvolta  si  fa  riferimento  a:  Agenzia  delle  dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  Direzione  generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle  dogane,
Ministero delle  finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato,  Laboratori  chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle
imposte indirette, compartimenti doganali,  circoscrizioni  doganali,
dogane,  sezioni  doganali,  posti  di  osservazione  dipendenti   da
ciascuna dogana, dogane di  seconda  e  terza  categoria,  ricevitori
doganali, posti doganali,  Uffici  Tecnici  di  Finanza,  ispettorato
compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato,  monopoli
di Stato, si intende l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  ed  i
rispettivi Uffici di competenza. 
  4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  600.000
euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  8
          settembre 2016, n. 210. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 59 (Rapporti con le agenzie  fiscali).  -  1.  Il
          Ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
              2. Il Ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                b) le direttive generali sui criteri  della  gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                c) le strategie per il miglioramento; 
                d) le risorse disponibili; 
                e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3. La convenzione prevede, inoltre: 
                a)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          Ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                c)   le   modalita'   di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
              4. Nella convenzione sono stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                a) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati; 
                c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto del miglioramento dei  risultati  complessivi  e  del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti. 
              5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,
          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite ; a  tal  fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita in base alle disposizioni  dell'art.  10,  comma
          12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo  restando  che
          il Ministero e le agenzie fiscali detengono la  maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.» 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 31.